Bozza
del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
dell’area RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1998-2001
Parte
normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 25 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all’inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall’art…...
F) 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229, e e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387 .. Pertanto, la dizione “d.lgs n. 29 del 1993” è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
6. Il
riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le
IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998
è riportato nel testo del presente contratto come “aziende”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all’art… commi……
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa”.
art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell’A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma precedente.
Titolo II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO
I
METODOLOGIE DI
RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi
e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche ;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART.
4
Contrattazione
collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. .........
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziale;
G) B) criteri generali per :
H) 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art.... da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale;
I) 2) l’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 ;
J) 3) la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive assegnate, ai sensi degli artt........;
K) 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art...., comma 1, lettere b) e c) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti ;
5) lo
spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. ....... ed al loro
interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari
istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione
di organico derivante da stabili
processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria
regionale;
L) C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. Del dlgs 502/1992;
M) D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 7 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
N) E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto ;
O) implicazioni derivanti dagli effetti : delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti ;
P) da definire in relazione agli istituti della libera professione intramuraria che potrebbero essere demandati alla contrattazione integrativa
Q) 3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell’art. 10, sulle materie dalla lettera C alla lettera F, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART.
5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
art. 6
Informazione,
concertazione,
consultazione e Commissioni
paritetiche
1. Gli istituti dell’informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
L’azienda - allo scopo di rendere
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle
relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all’art. 9, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la
costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
Nelle materie per le quali il presente
CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la
consultazione, l’informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
Ai
fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
comunque con cadenza almeno annuale ed
in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione
degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli
stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di
trasformazione.
B) Concertazione
I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione,
possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri
generali inerenti alle seguenti materie:
R) - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
S) - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
T) - gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze ;
La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel
termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ;
dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti
riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
La consultazione dei soggetti di cui
alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 7, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell’organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno una volta l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
Art. 6 bis
Coordinamento regionale
1. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL su materie aventi riflessi sugli istituti a contenuto economico di cui agli artt...... sulla formazione manageriale ed aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. Nell’ambito di tale sistema, limitatamente a quelle aziende sanitarie ed ospedaliere soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, sono verificate le entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende interessate per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale
(ARTICOLO
DA RIFORMULARE IN RELAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO)
Comitati per le pari
opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto ......;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
processi di mobilità.
flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali
4. Le aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all’interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
CAPO
II
I
SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE
ART.
8
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell’art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali,
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall’art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo deii distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall’art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali :
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1;
- componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2 ;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all’art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
ART.
9
Composizione
delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
U) - dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall’azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 8 ;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all’art. 8 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO
III
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART.
10
Clausole
di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
ART.
11
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall’art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di
generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
TITOLO
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 12
Il
contratto individuale di lavoro dei dirigenti
1. L’assunzione dei dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento
delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR. 483 e 484 del
1997.
2. L’assunzione dei dirigenti con
rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l’espletamento delle
procedure selettive richiamate
dall’art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto
1997 nonchè quelle individuate dall’art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. l’assunzione, con la quale si
costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
V) a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
W) b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
X) c) area e disciplina di appartenenza;
Y) d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art....., obiettivi da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine.
Z) e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
AA) - voci del trattamento fondamentale di cui all’art. .... lett. A) ;
BB) - voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. .... lett. B) ove spettanti.
CC) f) periodo di prova ove previsto;
DD) g) sede di prima destinazione.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L’azienda, prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto. A tal fine, l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dagli art...., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall’art. 72 L. 448/1998.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda ovvero di conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992.
10. Per i dirigenti neo assunti il
contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi
dell’art…, con le modalità del comma 11.
11. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, comporta la comunicazione al dirigente che deve darne esplicito consenso.
ART. 13
Periodo di prova
1.
L’art.
15 del CCNL del 5 dicembre 1996 , in relazione all’istituzione del ruolo e
livello unico della dirigenza sanitaria è così sostituito:
“1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella
qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della st3essa o altra
azienda o ente del comparto – a seguito di vincita di concorso , cambino area o
disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere
esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella
medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto.
Possono, altresì, essere esonerari dalla prova per la medesima disciplina i
dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del dlgs
502/1992”.
2.
Ai
fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivo prestato.
3.
Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art.
72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 25, comma 1
del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5.
Decorsa
la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di
esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve
essere motivato.
6.
Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione
viene corrisposta fino all'u’timo giorno di effettivo servizio; spettano,
altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8.
Il
periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da
altra azienda del comparto, durante il
periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto
alla retribuzione, ai sensi dell’art. 19. In caso di mancato superamento dello
stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella
azienda con la qualifica di
provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso
presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono
soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste
dall’art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione,
a richiesta, quanto previsto dall’art.... comma 6.
CAPO
II
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Art. 14
Caratteristiche
del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità i quali non danno luogo a novazione del rapporto di lavoro, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 12 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo - stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
ART. 15
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto ed agli effetti dell’art. (trattamento economico), sono soppressi tutti i rapporti di lavoro a tempo definito dei dirigenti medici e, pertanto, l’orario di lavoro risulta unificato secondo la previsione degli artt. 16 e 17.
ART.16
Orario
di lavoro dei dirigenti
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda,
i dirigenti titolari di uno degli
incarichi di cui all' art. comma 1,
lett. b) e c) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di
lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento
dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
I volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa
massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione
degli obiettivi ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di
servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi eccedente il minimo
previsto dal comma 2 non è monetizzabile né recuperabile, essendo retribuito
con la retribuzione di risultato concordata, ai sensi dell’art. 65, comma 6
citato.
2. L’orario di lavoro minimo dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate
all’incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio, individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.
4. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell’arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità di cui all’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.
5. Nello
svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari,
quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non
rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di
separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine,
utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze
previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al
medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze
funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare
una mera riduzione dell’orario di lavoro.
6. I dirigenti con
rapporto di lavoro non esclusivo già
di I o II livello dirigenziale sono
tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo. Le ore destinate
all’aggiornamento professionale sono dimezzate.
7. Tutti i dirigenti medici
di cui al comma 1, indipendentemente
dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i
dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta
disponibilità.
ART 17
Orario
di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell’ambito dell’assetto
organizzativo dell’azienda, i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la
propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando in modo flessibile l’orario di lavoro per correlarlo alle esigenze
della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo le modalità concordate
per iscritto con la direzione aziendale in attuazione di quanto previsto
dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 anche per le attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 18
Sostituzioni
1. In caso di
assenza per ferie o malattia
o altro impedimento del
dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa la
sostituzione è assicurata da altro dirigente della struttura
stessa, preventivamente individuato dal
responsabile con cadenza annuale,
sulla base dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
2. Al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L…………, alla cui corresponsione si provvede con le risorse del fondo dell’art…..per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati .
3. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente con l’incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione non può superare sei mesi, prorogabili fino a dodici, termine entro il quale l’azienda deve conferire l’incarico con le procedure di cui al DPR. 484/1997.
EE)
4. Nei casi in cui l’assenza del dirigente indicato nel comma 1, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore sanitario di altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/…………o per distacco sindacale, l’azienda è tenuta ad applicare il comma 3, con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa nel rispetto delle procedure di cui al DPR. 484/1997. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato è disciplinato dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili .
5. In caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche nel presente caso.
6. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. L’art. 121 del DPR. 384/1990 è disapplicato.
ART. 19
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e
motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famigliasenza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di
aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano
con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre
1996..
4. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei
mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.
7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente
già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l’aspettativa è concessa
per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell’ipotesi di cui
all’art. 18, comma 4.
8. E’ disapplicato l’art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA’
ART. 20
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria tra le aziende e tutti gli enti
del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in
presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che
abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione
e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza,
qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
3. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da
un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel
trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione
provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi
tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1
lett.b) e c).
4. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità
intercompartimentale da e verso le aziende ed
gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano
dato il proprio nulla osta.
4. Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell’art.
39 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21
Comando
1. Per
comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata
anche attraverso l’istituto del comando
tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e
verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro
assenso.
2. Il comando
è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui
spesa provvede direttamente ed a
proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione.
3. Il
posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per
concorso o qualsiasi altra forma di
mobilità.
4. I
posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono
considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il
comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia
in corso il periodo di prova, purchè la conseguente esperienza professionale
sia considerata utile a tal fine dall’azienda
e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l’avvenuto superamento.
6. Per
finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando finalizzato per
periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed
internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non
può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di
comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il
comando sia giustificato dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi
speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari , al dirigente comandato
possono essere corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei
mesi , il trattamento di missione.
9. Sono
disapplicati gli artt. 44 e 45,
commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
Risoluzione consensuale
1.
L’azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2. La
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente
in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è
correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di
funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei
posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
3. Ai
fini dei commi 1 e 2, l’azienda,
disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima
della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art.
6, lett....
4. In
applicazione dei commi precedenti, l’azienda può erogare una indennità
supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo
bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24
mensilità comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento.
ART. 23
Comitato dei Garanti
1. Presso
ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti composto da tre membri.
2. Il
presidente è nominato dalla Regione tra magistrati ed esperti con specifica
qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del
controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli
altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo di
coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Il
Comitato dei Garanti è chiamato ad esprimere preventivo parere in ordine
all’ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti, nel
rispetto delle procedure previste dall’art. 36
del CCNL 5 dicembre 1996.
5. Il
parere deve essere deve essere espresso
improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine
decorso il quale l’azienda può
procedere al recesso.
6. Il
comitato dei garanti dura in carica tre
anni e non è rinnovabile.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24
Copertura assicurativa
1.
Le
parti convengono sulla necessità che le aziende assumano tutte le iniziative
necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile
dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25, per le
eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente
alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave. (DA COMPLETARE)
2.
Le
aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto
salvo il diritto del dirigente al
rimborso delle altre spese documentate
ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio.
3.
La
polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di
trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo
e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
4.
Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
5.
I
massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6.
Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
7.
Sono
disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 88 del DPR 384/1990.
ART.
25
Patrocinio legale
1. L’azienda, nella tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti
direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei
compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento
e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale,
dandone comunicazione all’interessato.
2. Qualora il dirigente intenda
nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato
dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a
carico dell’interessato, anche nel caso di conclusione favorevole del
procedimento.
3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
per la sua difesa.
4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO
incarichi dirigenziali, specificità medica e
retribuzione di posizione
CAPO
I
incarichi dirigenziali e
valutazione dei dirigenti
ai fini della retribuzione
di posizione
ART. 26
Graduazione
delle funzioni
1. L’art. da 51 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari è confermato salvo per il comma 4 che è sostituito dal seguente :
“4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle
quali corrispondono le varie tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende
con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè,
indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti
assegnati alla struttura. La graduazione consente di collocare ciascun incarico
nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando
la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l’incarico è
conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica
secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B).”
Art. 27
Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi
conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di
struttura complessa. Tra essi è ricompreso l’incarico di direttore di
dipartimento;
b) incarico di direzione di
struttura semplice;
c) incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
2. Per “struttura” si intende
l’articolazione interna dell’azienda
alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs.
502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche e
finanziarie.
3. Per struttura complessa - sino
all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. art. 8
quater, comma 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 - si considerano tutte le strutture già riservate ai dirigenti di ex II livello.
4. Per struttura semplice si intendono le articolazioni interne della
struttura complessa, dotate di
autonomia gestionale ai sensi del comma 2.
5. Per incarichi professionali
di alta specializzazione si intendono
articolazioni funzionali della struttura complessa connesse alla presenza di
elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali –
quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della
struttura di riferimento.
6.Gli incarichi di cui al comma 1,
lett. b) e c), sino all’adozione dell’atto aziendale corrispondono a quelli
previsti dall’art. 56, comma 1, fascia b) ed art. 57 fascia a) e b) del CCNL 5
dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all’allegato n. 1
7.
Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti
che abbiano optato per l’attività libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall’art. ……
8. Nell’attribuzione degli
incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena
attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo
ed i poteri di gestione ai sensi dell’art. 3 del dlgs 29/1993. A tali strutture
ed al loro interno dovrà essere
applicato il principio dell’art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall’art. 65
del CCNL 5 dicembre 1996.
ART.
28
Affidamento
e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
1.
Ai
dirigenti, all’atto della prima assunzione
sono conferibili solo
incarichi di natura professionale con
precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del
responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono
progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui
all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti su proposta del
dirigente responsabile della struttura complessa di appartenenza – decorso il
periodo di prova - con atto scritto e
motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell’art.
12, comma 11.
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di
attività possono essere conferiti incarichi di direzione di struttura semplice
ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai
dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art.
15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992,
su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, con
atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di
struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale di cui
all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
5. Limitatamente
ai dirigenti assunti prima dell’entrata
in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il
conferimento o la conferma degli incarichi di cui all’art. 27 comporta la stipulazione del contratto
individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico
conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le
modifiche di uno degli elementi del contrato si applica l’art. 12, comma 11.
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi ed ai risultati conseguiti, applicando di norma il criterio della rotazione. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi secondo i criteri e le procedure del presente articolo - data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’art. 2103, comma 1, del C.C.
7. Le aziende formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 9, comma 2.
8. Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all’atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.
9. I dirigenti il cui incarico sia in corso all’entrata in vigore del
presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti
a verifica, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al
termine del triennio dal conferimento dell’incarico stesso.
10. La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall’art. secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART.
29
Affidamento
e revoca degli incarichi
di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti
con le procedure previste dall’art.
15-ter, comma 2 del d.lgs. n.
502 del 1992 nel limite del numero stabilito
dall’atto aziendale previsto dall’art. 3, comma 1 bis del medesimo decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale
disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli
obiettivi da conseguire. Le risorse
occorrenti sono assegnate con le procedure previste dall’art. 65, comma
4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve , secondo le procedure di verifica previste dall’art. 15 e segg. Del dlgs. 502/1992 e dal presente contratto.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 9, comma 2.
5. L’accertamento dei risultati negativi di gestione
o l’inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell’incarico
di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato
secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art. …..
6. Gli incarichi di direttore di
dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17 bis del
dlgs. 502/1992.
ART. 30
Norma transitoria
1.
I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che
alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, conservano
l’incarico di direzione di struttura complessa in atto. Essi sono sottoposti a
verifica entro due mesi dall’entrata in vigore dell’emanando decreto
legislativo di modifica degli artt. 15 quater e quinquies del dlgs. 502/1992.
2.
La verifica - affidata
alla Commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 - è
disposta sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dell’attività svolta nell’ultimo
quinquennio;
b)
------------------
c) -------------------
3.
Sino alla verifica ai dirigenti di cui al comma 1 già con rapporto di lavoro esclusivo è
mantenuto il trattamento economico in atto goduto.
4.
In caso di verifica
positiva i dirigenti del comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo sono
confermati nell’incarico per un ulteriore periodo di sette anni. Il
trattamento è riconfermato senza lo
specifico trattamento economico di cui all’art. del CCNL del 5 dicembre 1996 secondo le norme del presente
contratto
5. In caso di esito negativo della verifica ovvero di mantenimento del rapporto di lavoro non esclusivo ai dirigenti predetti è conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall’art. ..., comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall’art…, comma…., mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell’incarico conferito.
6. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 12 marzo 2000, sono confermati nell’incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5.
CAPO
ART.
Verifica e valutazione dei dirigenti
(FORMULAZIONE
IN CORSO DI ELABORAZIONE)
TABELLA DI CORRISPONDENZA INCARICHI DELL’EX I LIVELLO DIRIGENZIALE
ATTUALE CCNL 5 DICEMBRE 1996 TAB. ALL. 1 CCNL 5.12.1996 2° BIENNIO ECONOMICO
Con la presente tabella si superano definitivamente
le dizioni della tabella allegato 1 al
CCNL 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997, usate per
rendere possibile il passaggio dalle precedenti posizioni funzionali di X
e IX livello relative alle
qualifiche di aiuto ed assistente, a quella del I livello dirigenziale.
In conseguenza delle modifiche apportate dal dlgs 229/1999 all’art. 15 del dlgs. 502/1992 la qualifica dirigenziale - precedentemente articolata su due livelli - è unificata. Conseguentemente - fatte salve le peculiarità dell’incarico di direzione di struttura complessa - la situazione giuridica dei dirigenti, è diversificata unicamente sulla base degli incarichi agli stessi conferiti, i quali si collocano nelle fasce retributive degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996 secondo la loro tipologia in relazione alla diversa graduazione delle funzioni che determina la retribuzione di posizione.