DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195

Regolamento   recante   modifica  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della  professione  di biologo.
                 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente "Istituzione del Ministero    dell'universita'   e   della ricerca   scientifica   e tecnologica";
  Vista  la  legge  24 maggio  1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di biologo,  nonche'  il  relativo regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
  Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
  Considerata  l'opportunita'  di  abolire  il tirocinio post-lauream prescritto   dall'articolo   2   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28 ottobre  1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico,  previsto  dalla  tabella  XXV,  approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  3 aprile  1987,  n.  334, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  ha  affiancato  agli  insegnamenti teorici numerose attivita' pratiche con esercitazioni di laboratorio;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ad interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. 
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 ottobre  1982,  n.  980,  che  prevede che agli esami di Stato per abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  biologo  possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, e' abrogato.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri    e   ad   interim   Ministro                      dell'universita'    e   della   ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona  e  dei  beni  culturali,  registro  n.  1, Universita' della ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amminitrazione   competente   per  materia,  ai  sensi  dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  Testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge     modificate  o  alle  quali  e'  operata  il rinvio. Restano   invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione  conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di  promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di  legge e i regolamenti.
              -  La  legge  9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
              -  La  legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: "Ordinamento della professione di biologo".
              -  La  legge  8 dicembre 1956, n. 1378, reca: "Esami di  Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,  n.  980,  recante: "Approvazione del regolamento per  gli  esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della  professione  di  biologo",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19.
              - L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
                "1.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il  parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati  regolamenti per disciplinare:
                  a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti  legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza  regionale;
                  c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d) l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate  dalla legge;".
          Nota all'art.1:
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della  Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle  premesse.

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Testo pubblicato nella GU n. 120 del 25-5-2001

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