dpr      20/12/1979 n. 00000761                  

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 1.

 

                      Articolazione dei ruoli.

 

  Il  personale  addetto  ai  presidi,  servizi ed uffici delle unità

sanitarie   locali   È  inquadrato  in  ruoli  nominativi  regionali,

istituiti  e  gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario,

ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

  Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi

ordini  professionali,  ove  esistano,  che esplicano in modo diretto

attività  inerenti  alla  tutela  della salute; appartengono al ruolo

professionale  i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali,

nell'esercizio  della  loro  attività,  assumono  a  norma  di  legge

responsabilità  di natura professionale e che per svolgere l'attività

stessa  devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al

ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi

tecnici  di  vigilanza  e  di  controllo,  generali  o  di assistenza

sociale;  appartengono  al  ruolo  amministrativo  i  dipendenti  che

esplicano  funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e

contabili.

  Il  personale  È iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili

professionali,  di  cui  all'allegato  1, determinati in relazione ai

requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.

  La  identificazione  dei  profili  professionali attinenti a figure

nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei

ruoli  È effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il

Consiglio sanitario nazionale.

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 2.

 

                          Ruolo sanitario.

 

  Nel  ruolo  sanitario  sono  iscritti  in  distinte  tabelle, per i

rispettivi  profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi,

i  chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso

dello  specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio

di      funzioni      didattico-organizzative,      infermieristiche,

tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.

  Le  tabelle  del  personale  laureato  sono  articolate  in  quadri

corrispondenti agli specifici settori di attività.

  Le  tabelle  del  personale  infermieristico, tecnico-sanitario, di

vigilanza  e  ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri

corrispondenti  al  livello  di  qualificazione  professionale  degli

iscritti.   Il   personale   iscritto   nei   quadri   relativi  alla

qualificazione   più   elevata   é   classificato  in  due  posizioni

funzionali.

  Il  personale  laureato  del  ruolo sanitario È classificato in tre

posizioni funzionali.

 

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 3.

 

                        Ruolo professionale.

 

  Nel  ruolo  professionale  sono iscritti in distinte tabelle, per i

rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri,

gli architetti e i geologi.

  Il   personale  del  ruolo  professionale  È  classificato  in  due

posizioni  funzionali  ad  eccezione  di quello della tabella A dello

stesso ruolo che È classificato in tre posizioni funzionali.

  In separata tabella del ruolo professionale È iscritto il personale

di assistenza religiosa.

 

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 4.

 

                           Ruolo tecnico.

 

  Il  ruolo tecnico È ripartito in distinte tabelle a seconda che sia

richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso

di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale

e   tecnica  di  grado  superiore,  oppure  di  una  specializzazione

professionale  e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione

professionale e tecnica di grado inferiore.

  Il  personale  laureato  del  ruolo  tecnico  È classificato in tre

posizioni funzionali.

  Gli   assistenti   sociali   sono  classificati  in  due  posizioni

funzionali.

 

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 5.

 

                        Ruolo amministrativo.

 

  Nel  ruolo  amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili,

gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

  Il  ruolo  è  ripartito  in  distinte  tabelle  a  seconda  che sia

richiesto,  per  il relativo inquadramento, il possesso di un diploma

di  laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure

di  un  titolo  di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un

titolo di istruzione almeno elementare.

  La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in due

quadri  comprendenti  rispettivamente i direttori amministrativi ed i

collaboratori amministrativi.

  I  direttori  amministrativi  sono  classificati  in  tre posizioni

funzionali.

 

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 6.

 

                        Dotazioni organiche.

 

  Le  piante  organiche  dei  presidi,  servizi  e uffici delle unità

sanitarie  locali  sono  approvate dalle competenti assemblee a norma

dell'art.  15,  ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.

833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.

  La  consistenza numerica di ogni ruolo regionale é data dalla somma

dei  posti  previsti  nelle  piante  organiche  delle unità sanitarie

locali di ciascuna regione.

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 7.

 

                  Formazione dei ruoli nominativi.

 

  La  regione  predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno,

nel  proprio  Bollettino  Ufficiale, i ruoli nominativi del personale

addetto  alle  unità  sanitarie  locali,  secondo la situazione al 1ø

gennaio dell'anno di pubblicazione.

  Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data

di  nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di

decorrenza  della  nomina  nel  ruolo  di  appartenenza,  la data del

conseguimento  della  posizione  funzionale  rivestita  e  la sede di

servizio.

  Nel  termine  di  quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione

dei ruoli il dipendente pu• chiedere la rettifica di eventuali errori

od  omissioni  con  ricorso  al presidente della giunta regionale, il

quale  decide  in  via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale

termine il ricorso si intende respinto.

 

 

 

                               Titolo I

                         RUOLI DEL PERSONALE

 

 

                               Art. 8.

 

          Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

 

  L'ufficio  di  direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre

1978,  n.  833,  è  composto  da  tutti  i  responsabili  dei servizi

dell'unità  sanitaria  locale, previsti dalla legge regionale, sempre

che  i  responsabili  ricoprano  la  posizione funzionale apicale nei

ruoli di appartenenza.

  Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non

sia  membro  dell'ufficio  di direzione, è chiamato ad intervenire ai

lavori  dello  stesso  per  le  questioni  concernenti  il presidio o

l'ufficio cui è preposto.

  Il  coordinamento  dell'ufficio  di  direzione  è  assicurato da un

coordinatore  sanitario,  laureato  in medicina, e da un coordinatore

amministrativo,  laureato  in discipline economico-giuridiche, scelti

tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al

ruolo  sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità

nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

  Il  coordinatore  sanitario  deve  possedere  specifici  titoli  ed

esperienza  di  servizio  in  materia  di  tutela  della  salute e di

organizzazione  sanitaria  nelle sue varie articolazioni; nel periodo

di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

  Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze

in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.

  I   coordinatori   assicurano   il  conseguimento  degli  obiettivi

stabiliti  dagli  organi  dell'unità  sanitaria  locale  e i relativi

adempimenti  da  parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli

stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23

dicembre 1978, n. 833.

  Gli  incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di

gestione  per  periodi  di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non

inferiori  a  tre  anni,  e  sono  rinnovabili.  Il  provvedimento di

conferimento   dell'incarico   deve  essere  motivato  con  specifico

riferimento  alla  professionalità  e  all'esperienza  dei candidati,

valutate  in  base  ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e

sui titoli posseduti.

  A   parità   di   requisiti  costituisce  titolo  preferenziale  il

superamento  di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi

dal  Ministero  della  sanità,  sentite  le  regioni  o dalle regioni

d'intesa con il Ministero stesso.

  Ai  coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita

dall'accordo nazionale unico.

 

 

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                               Art. 9.

 

                 Modalità di assunzione in servizio.

 

  L'assunzione  in  servizio  è disposta dall'unità sanitaria locale,

nei  limiti  dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed

espletati dalla regione.

  L'assunzione  per  chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali

categorie  di  personale addetto a mansioni elementari, sulla base di

adeguati  criteri  selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le

relative  selezioni  sono  effettuate  dalla  regione anche a livello

locale.  La  regione  pu•,  con  legge, delegare alle unità sanitarie

locali la selezione di detto personale.

  L'assunzione  del  personale  di  assistenza  religiosa cattolica è

effettuata   direttamente   dal  comitato  di  gestione  su  proposta

dell'ordinario diocesano competente per territorio.

  L'assunzione  di  personale  straordinario è ammessa esclusivamente

per  particolari,  inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e

deve  essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13,

ultimo comma.

  Si  applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione

dello  Stato  sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e

sulle preferenze.

  Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è

fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a

qualsiasi titolo, personale anche straordinario.

  Il  comitato  di  gestione  ha facoltà di stipulare, nei limiti dei

posti  vacanti  nelle  piante  organiche,  convenzioni con gli ordini

religiosi  per  l'espletamento  di  servizi con personale idoneo alle

funzioni rispettivamente assegnate.

  Tutti  gli  atti  e  provvedimenti  adottati  in  violazione  delle

disposizioni  del  presente  articolo  sono  nulli  ed  impegnano  la

responsabilità   personale   e   diretta   di  chi  li  dispone,  dei

responsabili  dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed

amministrativo.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 10.

 

                      Ammissione agli impieghi.

 

  Per  l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto

dal  presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello

Stato  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

  L'accertamento  dell'idoneità  fisica  all'impiego  e del requisito

della  buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale

prima dell'immissione in servizio.

    dispensato  dalla  visita  medica  e  dal requisito dell'età, il

personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  e il personale

dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e

26, primo comma, del presente decreto.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 11.

 

   Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

 

  I  cittadini  degli  Stati membri della Comunità economica europea,

esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono

prestare   la   loro  attività  nell'ambito  del  Servizio  sanitario

nazionale,  in  base  alle  condizioni  e ai requisiti previsti dalle

norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.

  I  medici  di  cui  all'art.  6  della legge 22 maggio 1978, n. 217

possono  essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni

di  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  purchè  siano  stati ammessi

all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge

n.  217  ovvero  ai  sensi  dell'art.  3,  secondo comma, del decreto

legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.

233,  e  siano  in  possesso degli altri requisiti per partecipare ai

relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 12.

 

                         Norme concorsuali.

 

  I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su

richiesta  delle  unità  sanitarie  locali,  con periodicità annuale,

salvo   esigenze   di   carattere  urgente  che  non  possano  essere

soddisfatte   mediante   l'utilizzazione  dell'ultima  graduatoria  o

mediante  personale  trasferito  o  comandato.  Il  relativo  bando è

pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della regione e, per estratto

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Al bando deve

essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.

  Il  bando  indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti

prescritti,  i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il

programma  delle  prove  relative. Fermo restando quanto disposto dal

quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.

833  e  dall'art.  41  del  presente decreto, il bando indica, per le

posizioni  funzionali  apicali,  ai  fini del diritto di scelta fra i

posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.

  Ai  fini  della  determinazione  del  numero dei posti da mettere a

concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data

del  bando,  anche  quelli  che si rendano vacanti per collocamento a

riposo  nel  semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative

nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il

concorso venga espletato prima.

  Si considerano disponibili, altres, i posti ricoperti da personale

che  presta  servizio  in  base  a  convenzioni con ordini religiosi,

qualora  le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del

bando,  siano  state disdette dalle parti e non si intenda assicurare

il servizio con nuove convenzioni.

  Fermo  restando  quanto previsto al capo II, i requisiti specifici,

compresi  i  limiti  di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli

profili  e  posizioni  funzionali di ogni ruolo, le prove di esame --

che  devono  consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9,

secondo  comma,  in  una  prova scritta e almeno in una prova orale o

pratica  --  i  titoli  valutabili  -- con particolare riferimento al

curriculum  formativo  e  professionale  e, per i medici, al servizio

prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite -- i criteri

di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle

quali  è  garantita  la  rappresentanza  del  Ministero della sanità,

nonchè le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione

con   le   organizzazioni   sindacali   di   categoria   maggiormente

rappresentative  su  base  nazionale,  con decreto del Ministro della

sanità,  sentito  il  Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro

novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei  concorsi  per  i  quali  è  richiesto  il  diploma di laurea, il

punteggio  a  disposizione  delle  commissioni  giudicatrici  per  la

valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per

cento di quello totale a disposizione.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 13.

 

                            Graduatorie.

 

  I  candidati  vincitori  del  concorso  sono  assegnati  alle unità

sanitarie  locali,  secondo  l'ordine della graduatoria, in base alle

preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a

concorso.

  La destinazione di servizio nell'ambito dell'unità sanitaria locale

è  effettuata  dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze

funzionali  dei  presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse

dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.

  L'unità  sanitaria  locale,  in  caso  di  rinuncia o decadenza dei

vincitori,  ha  facoltà di procedere, entro un anno dall'approvazione

dell'ultima  graduatoria,  ad  altrettante assunzioni in servizio dei

candidati  idonei  che  non  siano già stati dichiarati vincitori del

concorso  ed  assegnati  ad  altra  unità  sanitaria  locale, secondo

l'ordine  della  graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la

facoltà  di  procedere  all'assunzione  dei  candidati idonei, per la

copertura  dei  posti  che  successivamente  al  bando  si siano resi

vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.

  L'ultima  graduatoria  deve  essere  utilizzata, anche dopo un anno

dalla  sua  approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della

stessa,  di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili

per  assenza  o  impedimento  del  titolare,  qualora  non  sia stato

possibile  ricoprire  i  posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o

dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 14.

 

                          Periodo di prova.

 

  Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

  Il dipendente in prova svolge mansioni affidategli nei vari settori

di  lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione

inerenti  alla sua professionalità, programmati dalla regione o dalla

unità sanitaria locale.

  Sull'attività   prestata   dal   dipendente   in  prova  è  redatta

dettagliata  relazione  da  parte del dirigente preposto al prestito,

servizio  o  ufficio  cui  il  dipendente  stesso  è stato assegnato.

Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.

  Qualora  entro  trenta  giorni dalla scadenza del periodo di prova,

non  sia  intervenuto  un  giudizio  sfavorevole, la prova si intende

conclusa favorevolmente.

  In  caso  di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga

il  periodo  di  prova  per  altri  sei mesi, decorsi i quali, ove il

giudizio  sia  ancora  sfavorevole,  è  dichiarata la risoluzione del

rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.

  I  periodi  di  assenza  dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono

utili ai fini del computo del periodo di prova.

  Sono  esonerati  dal  periodo di prova i dipendenti provenienti dai

ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie

locali  di  altre  regioni che lo abbiano già superato nella medesima

posizione funzionale.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 15.

 

                          Riserva di posti.

 

  La  regione,  al  personale  già  in servizio a rapporto di impiego

continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il

rapporto  convenzionale, pu• riservare, nelle assunzioni per chiamata

e  nei  pubblici  concorsi  banditi  entro  due  anni  dalla  data di

cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti

messi  a  concorso  nelle  posizioni  funzionali iniziali dei diversi

ruoli  fino  al  10%  per  il  personale  medico e fino al 30% per il

restante personale.

  I  posti  riservati  non conferiti sono attribuiti ai candidati non

riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

  Il  personale  di  cui  al  primo  comma, nei pubblici concorsi per

l'assunzione  nei  ruoli  regionali,  banditi nello stesso periodo, è

dispensato  dal  requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione,

ai  fini  della  valutazione  come  titolo  nei  concorsi stessi, del

servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale

iniziale  del  profilo  di  appartenenza in ragione del 50% della sua

durata.

  Le  norme  previste  dal  presente  articolo  si applicano anche al

personale  che  sia  stato  destinato,  ai sensi dell'art. 64, quinto

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela

della  salute  mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di

riserva  diverse  sulla  base  di quanto previsto nel piano sanitario

regionale.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo I

                       Assunzioni in servizio.

 

 

                              Art. 16.

 

         Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica.

 

  Il   dipendente   che  per  sopraggiunta  infermità  sia  giudicato

permanentemente   non   idoneo   alle  funzioni  proprie  pu•  essere

trasferito   ad   altre   funzioni   equivalenti   nelle   quali  sia

convenientemente  utilizzabile  ed  ivi inquadrato, sempre che sia in

possesso dei requisiti specifici richiesti.

  I  relativi  accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura

prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

  Il  passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere

della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.

  I  dipendenti  trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo

quanto previsto dall'accordo nazionale unico.

 

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 17.

 

   Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di

                     veterinario collaboratore.

 

  Alla  posizione  funzionale di assistente medico si accede mediante

pubblici  concorsi  per  titoli  ed  esami,  ai  sensi  dell'art. 12,

distinti  per  le  aree  funzionali  di  medicina,  di  chirurgia, di

prevenzione e di sanità pubblica.

  Alla  posizione  funzionale  di veterinario collaboratore si accede

mediante  pubblici  concorsi  per titoli ed esami, ai sensi dell'art.

12,  distinti  per  l'area  funzionale  della sanità animale e igiene

dell'allevamento  e  delle produzioni animali e per l'area funzionale

dell'igiene  della produzione e commercializzazione degli alimenti di

origine animale.

  I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei

posti  complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di

specialità, servizi e settori di attività.

  Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo

anno  di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle

aree  funzionali,  anche  diverse  da quella di appartenenza, secondo

criteri   di   avvicendamento   che  devono  favorire  la  formazione

interdisciplinare  e  la  acquisizione di esperienze professionali di

carattere   generale.   Nel   successivo   biennio   sono  utilizzati

esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.

  Al  termine  del  triennio  di formazione gli assistenti medici e i

veterinari  collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente

nei  posti  di  organico  vacanti  dei diversi reparti di specialità,

servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale

di  appartenenza,  sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che

devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate

e   dei   titoli  professionali  e  scientifici  posseduti.  Ai  fini

dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo

e  anestesista  è  richiesto  comunque un servizio continuativo nella

disciplina di almeno un anno.

  La  dotazione  organica  dei  medici  assistenti è, nell'ambito dei

servizi   ospedalieri,   di   norma   pari  alla  dotazione  organica

complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 18.

 

 Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto

       corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore.

 

  Alle  posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore

sanitario  o  aiuto  corresponsabile  ospedaliero  e  di  veterinario

coadiutore  si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,

ai  sensi  dell'art.  12,  ai  quali  sono ammessi coloro che abbiano

prestato,  dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al

precedente  art.  17,  due  anni  di servizio nella disciplina per la

quale  il concorso è bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni

complessivi  di  servizio  in  detta disciplina e coloro che siano in

possesso  della  libera  docenza  o specializzazione nella disciplina

stessa.  Per  i  concorsi  ad  aiuto  radiologo e aiuto anestesista è

comunque  richiesta  la  libera  docenza  o la specializzazione nella

corrispondente disciplina.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 19.

 

    Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o

direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e

                       a farmacista dirigente.

 

  Alle  posizioni  funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente

sanitario   o   direttore   sanitario   o  primario  ospedaliero,  di

veterinario  dirigente  e  di farmacista dirigente si accede mediante

concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami, ai sensi dell'art. 12, ai

quali  sono ammessi coloro che siano in possesso della idoneità della

disciplina  per  la  quale il concorso è bandito, conseguita mediante

l'esame previsto dal successivo art. 20.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 20.

 

Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o

direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e

                       a farmacista dirigente.

 

  L'idoneità  a  dirigente  sanitario  o  sovraintendente sanitario o

direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e

a  farmacista  dirigente  si consegue mediante esami da espletarsi in

sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.

  Il  Ministero  della  sanità,  con  un  unico  bando  nazionale  da

pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  indice,  entro  il  mese di

ottobre,  la  sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse

specialità.

  Le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni

esaminatrici  e  i  requisiti  per  l'ammissione  dei  candidati sono

stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  sanità.  Con lo stesso

decreto   sono   stabilite  le  modalità  per  la  predisposizione  e

l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di

cui ai commi successivi.

  Il  personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione

delle  norme  transitorie  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, pu•

partecipare  direttamente  ai  concorsi  nella posizione funzionale e

nella     disciplina     corrispondente     a    quella    conseguita

nell'inquadramento  sulla  base della tabella di equiparazione di cui

all'allegato  2,  a  prescindere  dal  possesso  del  requisito della

idoneità previsto dal presente articolo.

  L'idoneità  conseguita  ai  sensi  del decreto del Presidente della

Repubblica  27  marzo 1969, n. 130, è equivalente a tutti gli effetti

dell'idoneità prevista dal presente articolo.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 21.

 

 Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del

          personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.

 

  Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  18,  alle  posizioni

funzionali  di  coadiutore  dei  ruoli  sanitario e tecnico si accede

mediante  pubblici  concorsi  per titoli ed esami, ai sensi dell'art.

12,  ai  quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque

anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.

  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  19  e  20, alle

posizioni  funzionali  di  dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si

accede  mediante  pubblici  concorsi  per  titoli  ed esami, ai sensi

dell'art.  12,  ai  quali  sono  ammessi  coloro che abbiano prestato

almeno   cinque  anni  di  servizio  nella  posizione  funzionale  di

coadiutore,  ovvero  dieci anni di servizio complessivo in qualità di

coadiutore  o  di  collaboratore  o  in posizioni equipollenti presso

amministrazioni pubbliche.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 22.

 

    Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo

                           professionale.

 

  Alle  posizioni  funzionali di coordinatore del ruolo professionale

si  accede  mediante  pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi

dell'art.  12,  ai quali sono ammessi coloro che abbiano un'anzianità

di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore

o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo II

   Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali

                        iniziali e superiori.

 

 

                              Art. 23.

 

Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo,

   di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo

                              servizio.

 

  Alle  posizioni  funzionali  di  vice-direttore amministrativo e di

direttore  amministrativo  si  accede  mediante pubblici concorsi per

titoli  ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro

che  abbiano  prestato  cinque anni di servizio rispettivamente nella

posizione   di   collaboratore  amministrativo  e  di  vice-direttore

amministrativo.

  Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio

si  accede  mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi

dell'art.  12,  ai  quali  sono  ammessi  coloro che abbiano prestato

almeno  cinque  anni  di  servizio  quali  direttori amministrativi e

coloro  che  abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella

carriera  direttiva amministrativa del Ministero della sanità o delle

regioni o delle provincie o dei comuni e loro consorzi e la qualifica

di dirigente o equiparata.

 

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo III

                  Valutazione dei servizi e titoli.

 

 

                              Art. 24.

 

                Riconoscimento dei servizi prestati.

 

  Per   il   personale  assegnato  alle  unità  sanitarie  locali  in

applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.

833,  e  per  il  personale  proveniente da unità sanitarie locali di

altre  regioni  o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26,

primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo

e  nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o

ente  di  provenienza,  si  considerano  a  tutti  gli  effetti  come

anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali.

  Le  modalità  e  le  condizioni per il riconoscimento, agli effetti

economici,  dei  servizi  prestati  dal  personale  sono disciplinate

nell'accordo nazionale unico.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo III

                  Valutazione dei servizi e titoli.

 

 

                              Art. 25.

 

                   Servizi e titoli equipollenti.

 

  I  servizi  e  i  titoli  acquisiti nelle cliniche e negli istituti

universitari  di  ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca

di  cui  all'art.  40  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, negli

ospedali  che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129

del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,

nell'ospedale  <<Galliera>>  di  Genova,  negli  ospedali dell'Ordine

mauriziano  di  Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli

esami  di  idoneità  ed  ai  fini  dei  concorsi  di assunzione e dei

trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le

unità sanitarie locali.

  A  tal fini, l'ospedale <<Galliera>> di Genova, l'Ordine mauriziano

di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista

dall'art.  129  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1969,  n.  130,  e  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere

scientifico  devono  adeguare,  per  la  parte  compatibile, i propri

ordinamenti  del  personale  alle  disposizioni del presente decreto,

entro  sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti

possono  prevedere  anche  rapporti  di  lavoro a tempo determinato o

comunque  non espressamente disciplinati dal presente decreto, purchè

comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai

servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo III

                  Valutazione dei servizi e titoli.

 

 

                              Art. 26.

 

                   Servizi e titoli equiparabili.

 

  Gli  istituti,  enti  e  istituzioni  private, i cui ospedali siano

stati  considerati  presidi della unità sanitaria locale ai sensi del

secondo  comma  dell'art, 43 della legge 23 dcembre 1978, n. 833 e il

Sovrano  ordine  militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale

in  servizio  nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli

stabiliti  con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere

a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami

di   idoneità   ed   ai   fini  dei  concorsi  di  assunzione  e  dei

trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal

proprio  personale  ai  servizi  e  titoli acquisiti dal personale in

servizio  presso  le  unità  sanitarie  locali.  I servizi e i titoli

acquisiti  prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con

i criteri di cui al successivo comma.

  Salvo  quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato

nelle   case   di  cura  convenzionate  dal  personale  con  rapporto

continuativo  è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei

concorsi  di  assunzione,  per  il  25 per cento della sua durata, al

servizio  prestato  presso  gli  ospedali  pubblici  nella  posizione

funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

  Il  servizio  prestato  all'estero  dai  cittadini  italiani  e dai

cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie

pubbliche  e  private  senza  scopo  di  lucro, equiparabile a quello

prestato  dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei

concorsi  e  degli  esami di idoneità con le modalità stabilite nella

legge 10 luglio 1960, n. 735.

 

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 27.

 

            Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi.

 

  Salvo  quanto  previsto dal presente decreto, in materia di doveri,

incompatibilità  e  cumulo  di  impieghi,  ai  dipendenti delle unità

sanitarie  locali  si  applicano  le  norme  vigenti per i dipendenti

civili  dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

  Il  dipendente  non pu• esimersi dall'essere sottoposto a controlli

medici  periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni

stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.

  I  medici  con  funzioni  di  diagnosi  e  cura  hanno l'obbligo di

prestare   l'assistenza   ambulatoriale   nonchè,  all'occorrenza,  i

consulti  richiesti  da  altri reparti o servizi e, esclusi i primari

ospedalieri  ed  equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.

Analogo  obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di

guardia  farmaceutica,  nonchè  al  restante personale dei servizi di

igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari

previste dalle leggi regionali.

  Il  dipendente  è tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito

territoriale  dell'unità  sanitaria  locale  presso  la  quale presta

servizio,  o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria

locale  coincide con quello del comune o di parte di esso. Pu• essere

peraltro   autorizzato  a  risiedere  in  località  diversa,  qualora

ricorrano  giustificati  motivi e semprechè sia assicurato il pieno e

regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data

comunicazione  scritta  all'interessato.  Per  le  zone a popolazione

sparsa  pu• essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel

particolare  ambito  territoriale nel quale insiste la struttura o il

servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi

e  cura  e  quello  dei  servizi  essenziali  nonchè  il personale di

assistenza  religiosa  devono  rendersi  reperibili  per  i  casi  di

particolari esigenze di servizio.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 28.

 

                           Responsabilità.

 

  In  materia  di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie

locali  si  applicano  le norme vigenti per i dipendenti civili dello

Stato  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

  Le  unità  sanitarie  locali  possono  garantire anche il personale

dipendente,   mediante  adeguata  polizza  di  assicurazione  per  la

responsabilità  civile,  dalle  eventuali  conseguenze  derivanti  da

azioni  giudiziarie  promosse  da  terzi,  ivi  comprese  le spese di

giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa,

salvo i casi di colpa grave o di dolo.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 29.

 

    Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione

                             funzionale.

 

  Il  dipendente  ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al

suo  profilo  e  posizione  funzionale  e  non  pu• essere assegnato,

neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.

  In  caso  di esigenze di servizio il dipendente pu• eccezionalmente

essere  adibito  a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che

non  pu• comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà

diritto a variazioni del trattamento economico.

  Non  costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di

personale   di   posizione   funzionale   pi—   elevata,  qualora  la

sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione

funzionale.

  Qualora  un  posto  cui corrisponda una pluralità di funzioni venga

scisso in pi— posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di

opzione  fra i due o pi— posti di nuova istituzione. All'assegnazione

provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.

  In  caso  di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto

al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione

funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o

presso  altra  unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione

del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa.

All'assegnazione  di  un  posto  vacante presso altra unità sanitaria

locale  si  provvede  con l'osservanza delle procedure previste per i

trasferimenti;  in  attesa della definizione delle predette procedure

la  regione  pu•  disporre,  con  l'assenso  dell'interessato, la sua

assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 30.

 

                       Trattamento economico.

 

  Il  personale  addetto  ai  presidi,  servizi  e uffici delle unità

sanitarie  locali,  disciplinato dal presente decreto, costituisce un

apposito comparto di contrattazione collettiva.

  La  delegazione  del  Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la

stipula  dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali

maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale  delle  categorie

interessate  è  costituita secondo quanto disposto dall'art. 47 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  Il  trattamento  economico  e  gli  istituti normativi di carattere

economico  per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato

accordo   nazionale  unico,  con  l'osservanza  del  principio  della

perequazione  retributiva,  fermo  restando  che  la collocazione nei

ruoli,  tabelle,  quadri,  profili  professionali  e posizioni di cui

all'allegato  1,  nonchè la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno

rilevanza ai soli fini funzionali.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 31.

 

Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.

 

  Al   personale   universitario   che   presta   servizio  presso  i

policlinici,  le  cliniche  e gli istituti universitari di ricovero e

cura  convenzionati  con  le regioni e con le unità sanitarie locali,

anche  se  gestiti  direttamente  dalle università, È corrisposta una

indennità,  non  utile  ai  fini previdenziali e assistenziali, nella

misura  occorrente  per  equiparare il relativo trattamento economico

complessivo  a  quello  del personale delle unità sanitarie locali di

pari   funzioni,   mansioni   e  anzianità;  analoga  integrazione  È

corrisposta  sui  compensi  per  lavoro  straordinario e per le altre

indennità  previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di

aggiunta di famiglia.

  Le  somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al

presente  articolo  sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai

sensi  dell'art.  51  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833 e sono

versate,  con  le  modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni

alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli

aventi diritto.

  Al  personale universitario si applicano, per la parte compatibile,

gli  istituti  normativi  di  carattere  economico  disciplinati  dal

richiamato accordo nazionale unico.

  Per  la  parte  assistenziale, il personale universitario di cui ai

precedenti  commi  assume  i  diritti  e  i  doveri  previsti  per il

personale  di  pari  o  corrispondente qualifica del ruolo regionale,

secondo  modalità  stabilite  negli schemi tipo di convenzione di cui

alla  legge  23  dicembre  1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi

derivanti  dal  suo  particolare stato giuridico. Nei predetti schemi

sarà  stabilita  in  apposite  tabelle  l'equiparazione del personale

universitario  a  quello  delle  unità sanitarie locali ai fini della

corresponsione della indennità di cui al primo comma.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 32.

 

                      Orari e turni di lavoro.

 

  L'articolazione   dell'orario   di   lavoro,   fissata  in  40  ore

settimanali  salvo  quanto  previsto  dall'accordo nazionale unico, È

stabilita  sulla  base di criteri dettati dal comitato di gestione in

modo  da  salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli

utenti. A tal fine, l'orario settimanale pu• essere distribuito anche

in  misura  variabile  nei  diversi  giorni lavorativi, con un limite

massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.

  Il servizio ospedaliero È assicurato con la presenza del necessario

personale   medico  e  non  medico  nell'arco  dell'intera  giornata,

attraverso  turni  di  lavoro  opportunamente  articolati, definiti e

programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.

  Particolari  turni  di lavoro possono essere istituiti dal comitato

di  gestione  per  specifiche  esigenze  di altri servizi, al fine di

distribuire   organicamente   il   lavoro  nelle  ore  antimeridiane,

pomeridiane e notturne, nonchè nei giorni festivi.

  Gli  orari  e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto

delle  necessità  di  una  razionale  ed  economica  utilizzazione  e

distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e

sulla  base  di  criteri  generali  concordati  con le organizzazioni

sindacali interessate.

  La  vigilanza  sull'osservanza  dell'orario È esercitata attraverso

sistemi  obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti

dell'unità sanitaria locale.

  La  determinazione,  in concreto, la distribuzione e i procedimenti

di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale

unico.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 33.

 

                         Riposo settimanale.

 

  Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di

regola,  deve  coincidere con la domenica e non presta servizio negli

altri giorni riconosciuti festivi.

  Qualora,  per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la

sua  opera  in  un  giorno  festivo, egli ha diritto di astenersi dal

lavoro  in  un  altro  giorno feriale stabilito dall'amministrazione,

sentito  l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo

nazionale unico.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 34.

 

                        Lavoro straordinario.

 

  Il   dipendente,   quando   particolari  esigenze  di  servizio  lo

richiedano,  È  tenuto  a  prestare  servizio  anche oltre il normale

orario  --  salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi -- nei

tempi  e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati

dal   comitato   di   gestione   dell'unità   sanitaria  locale,  dal

coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con

i  responsabili  del  presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e

nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 35.

 

              Rapporto di lavoro del personale medico.

 

  Il rapporto di lavoro del personale medico pu• essere a tempo pieno

o a tempo definito.

  Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:

    a)  l'obbligo  di  prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo

quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

    b)  la  totale  disponibilità  per  tutti  i  servizi  dell'unità

sanitaria   locale   nell'ambito   delle   funzioni  della  posizione

funzionale e della disciplina propria degli interessati;

    c)  il  diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei

servizi  e delle strutture dell'unità sanitaria locale, limitatamente

a  consulti  e  a  consulenze,  non continuativi, sulla base di norme

regionali;

    d)  il  diritto  all'esercizio dell'attività libero-professionale

nell'ambito  dei  servizi,  presidi  e strutture dell'unità sanitaria

locale, sulla base di norme regionali;

    e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i

comandi   ed   i   corsi   di   aggiornamento  tecnico-scientifico  e

professionale;

    f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche,

richieste  da  terzi  all'unità  sanitaria  locale, da svolgere oltre

l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.

  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  47, sesto comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno È concesso

a domanda. Del pari a domanda È concesso il passaggio dal rapporto di

lavoro  a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide

il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo

definito  deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive

esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

  Il  personale  assunto  con  i  concorsi  di  cui  al settimo comma

dell'art.  47  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, pu• chiedere il

passaggio  dal  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno a quello a tempo

definito  qualora  siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del

richiamato  art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura,

divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.

  Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:

    a)  l'obbligo  di  prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo

quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

    b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per tutti

i  servizi  dell'unità  sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni,

della   posizione   funzionale   e  della  disciplina  propria  degli

interessati;

    c)  la  facoltà  di  esercitare  l'attività libero-professionale,

anche  fuori  dei  servizi  e  delle  strutture  dell'unità sanitaria

locale,  purchÈ tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro

subordinato,  non  sia  in  contrasto  con  gli  interessi  ed i fini

istituzionali    dell'unità   sanitaria   locale   stessa,      sia

incompatibile  con  gli  orari  di  lavoro, secondo modalità e limiti

previsti dalla legge regionale;

    d)  la  facoltà  di esercitare l'attività libero-professionale in

regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli

accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.

833.

  L'attività  libero-professionale,  all'interno  o all'esterno delle

strutture  e  dei  servizi  della  unità sanitaria locale, È intesa a

favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi

della    prevenzione,   cura   e   riabilitazione   e   aggiornamento

tecnico-scientifico  e  professionale  nell'interesse  degli utenti e

della collettività.

  L'attività  libero-professionale  all'interno delle strutture e dei

servizi dell'unità sanitaria locale È esercitata:

    a)   in   costanza  di  ricovero;  nelle  strutture  di  ricovero

ospedaliero  debbono  essere  predisposti e realizzati appositi spazi

distinti  e specifici -- entro il limite variabile di posti letto dal

quattro   al  dieci  per  cento  del  totale  --  che  possono  anche

prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello

di  confort  alberghiero.  Detta attività viene svolta in ‚quipe ed È

comprensiva dei servizi connessi;

    b)   in   regime   ambulatoriale,  con  utilizzo  delle  relative

strutture,   secondo   modalità  organizzative  stabilite  dall'unità

sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività

libero-professionale  deve  essere  svolta in orari diversi da quelli

stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per

i  servizi  che  per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali

deve essere previsto un plus orario.

  Le    tariffe    minime    e    massime    per    le    prestazioni

libero-professionali,  nell'ambito  dei  servizi  e  delle  strutture

dell'unità  sanitaria  locale  e  per  le attività di consulenza sono

determinate  con  decreto  del  Ministro  della  sanità,  sentito  il

Consiglio  sanitario  nazionale.  Le  modalità  di  attribuzione  dei

relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

  Le ragioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di

assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale

all'interno  delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze

delle  medesime  o  per obiettive impossibilità organizzative, devono

provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme

sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche

mediante  l'utilizzazione  di  strutture  private. L'utilizzazione di

dette  strutture  È  regolata  da  apposite  convenzioni che le unità

sanitarie  locali  dovranno  stipulare  in  conformità  a schemi tipo

approvati  dal  Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario

nazionale.

  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano, per la parte

compatibile,  anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari,

dai  policlinici  convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico.

  Per  i  medici universitari, in considerazione delle altre attività

rientranti  nei  loro  compiti istituzionali, la opzione per il tempo

pieno  È reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di

ricerca.

  L'orario  settimanale  di servizio di ciascun medico universitario,

per  lo  svolgimento  delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e

assistenziali,  È  globalmente  considerato  corrispondente  a quello

previsto  rispettivamente  per  il rapporto di lavoro a tempo pieno e

per il rapporto di lavoro a tempo definito.

  L'esigenza     assistenziale    delle    strutture    universitarie

convenzionate  secondo  quanto  sarà  stabilito  nelle convenzioni da

stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

va   assicurata   dal   personale  medico  universitario  interessato

globalmente considerato.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 36.

 

      Attività libero-professionale del personale veterinario.

 

  Il  personale  veterinario  ha  la facoltà di esercitare l'attività

libero-professionale,  fuori dei servizi e delle strutture dell'unità

sanitaria  locale, purchÈ tale attività non sia prestata con rapporto

di  lavoro  subordinato,  non sia in contrasto con gli interessi ed i

fini   istituzionali   dell'unità   sanitaria   locale   stessa,  

incompatibile  con  gli  orari  di  lavoro, secondo modalità e limiti

previsti dalla legge regionale.

  Il  personale  pu•  altres  svolgere,  oltre l'orario di lavoro ed

anche  fuori  della  sede di servizio, attività consultive e tecniche

richieste da terzi all'unità sanitaria locale.

  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano, per la parte

compatibile,   anche   ai   veterinari   dipendenti   dagli  istituti

universitari.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 37.

 

                         Congedo ordinario.

 

  Il  dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo

ordinario  retribuito.  La  sua  durata  e le modalità della relativa

fruizione sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 38.

 

                       Congedo straordinario.

 

  Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari

previsti   da  particolari  disposizioni  di  legge,  possono  essere

concessi  altri  congedi  straordinari.  La  loro  durata, nel limite

massimo  previsto  dalle  disposizioni vigenti per i dipendenti dello

Stato  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni e modificazioni, nonchÈ il

trattamento  economico  spettante  durante  la  loro  fruizione  sono

regolati nell'accordo nazionale unico.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 39.

 

       Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale.

 

  Per  motivate  esigenze  di  servizio  o  a domanda, il comitato di

gestione,  sentita  la  commissione  del  personale,  pu• disporre il

trasferimento  del  personale  ad  altro presidio, servizio o ufficio

anche  di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale

dell'unità sanitaria locale.

  I  trasferimenti  sono  disposti  sulla  base  di criteri oggettivi

fissati nell'accordo nazionale unico.

  I   trasferimenti,  compresi  quelli  disciplinati  negli  articoli

successivi,  i  comandi  e  le  missioni sono disposti esclusivamente

nell'ambito   delle  funzioni  della  posizione  funzionale  e  della

disciplina proprie degli interessati.

  La  disposizione  del  primo  comma  non  si  applica  al personale

laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 40.

 

           Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale.

 

  Il  personale,  escluso quello laureato appartenente alle posizioni

funzionali    apicali,   pu•   essere   trasferito,   a   domanda   e

compatibilmente  con  le esigenze di servizio, a presidio, servizio o

ufficio   di   altra   unità   sanitaria  locale  della  regione  con

l'osservanza della seguente procedura.

  Le   regioni,   all'atto   dell'indizione  dei  concorsi  pubblici,

notificano  alle  unità  sanitarie locali i posti disponibili messi a

concorso.

  I  trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni

funzionali  intermedie  sono  disposti  secondo  l'ordine di apposite

graduatorie  degli  aspiranti  formulate in relazione ai titoli dagli

stessi  posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a

norma  del  presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione,

dalla  stessa  commissione costituita per i relativi concorsi e prima

dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono

disposti  secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di

appartenenza.

  Il  personale  non  pu•  chiedere  un nuovo trasferimento prima che

siano trascorsi due anni da quello precedente.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 41.

 

   Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di

                             personale.

 

  Il   personale  laureato  appartenente  alle  posizioni  funzionali

apicali   pu•  essere  trasferito  a  presidio,  servizio  o  ufficio

appartenente  ad  una  diversa  unità  sanitaria locale della regione

esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

  Le  regioni,  prima  di  procedere  alla  assegnazione  alle  unità

sanitarie  locali  dei  candidati  dichiarati  vincitori nei pubblici

concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli

stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.

  I  dipendenti  appartenenti  al  ruolo regionale nominativo possono

chiedere  il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e

per  quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti

richiesti.

  Ai  fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina

una  apposita  commissione,  costituita  come per i relativi concorsi

pubblici  di  assunzione,  che formula un'unica graduatoria comune di

tutti  gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso,

in  relazione  ai  titoli  posseduti,  da  valutarsi in conformità ai

criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.

  Il  personale  non  pu•  chiedere  un nuovo trasferimento prima che

siano decorsi almeno due anni da quello precedente.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 42.

 

                    Trasferimenti interregionali.

 

  La  mobilità,  sul  piano  nazionale,  del  personale  delle  unità

sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni

funzionali apicali, È disciplinata in sede di accordo nazionale unico

con la osservanza dei seguenti criteri generali:

    1)  il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale È consentito

solo  per  posti  vacanti  che  non  sia  stato possibile coprire per

trasferimento interno, per concorso o per comando;

    2)  il  trasferimento  pu• aver luogo solo per l'esercizio presso

l'unita  sanitaria  locale  di  destinazione, di attività proprie del

profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

    3) il trasferimento È condizionato all'assenso dell'interessato.

  Allo  scopo  di  favorire  la  mobilità  del  personale  pu•  esere

prevista,  in  sede  di  accordo  nazionale  unico, l'attribuzione al

personale  trasferito,  in  aggiunta al trattamento di trasferimento,

della indennità di missione per un periodo non superiore a centoventi

giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

  Il  personale  trasferito  ai  sensi  del presente articolo non pu•

essere  trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque

anni dal primo trasferimento.

  Il   trattamento  economico  di  trasferimento  È  disciplinato  in

conformità  a  quanto  in materia È previsto per gli impiegati civili

dello Stato.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 43.

 

                              Missioni.

 

  Il  dipendente,  per  esigenze di servizio di carattere temporaneo,

pu•  essere  inviato  dalla  regione o dall'unità sanitaria locale in

missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.

  Le  modalità  della  missione  e la misura del relativo trattamento

economico  sono  disciplinate  in  conformità  a  quanto in materia È

previsto per gli impiegati civili dello Stato.

  Gli  oneri sono a carico dell'unità sanitaria locale nell'interesse

della quale È resa la prestazione.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 44.

 

                  Comando per esigenze di servizio.

 

  Il  personale pu• essere comandato a prestare servizio presso altra

unità  sanitaria locale. Il comando È disposto, per tempo determinato

e  in  via  eccezionale,  per  riconosciute esigenze di servizio, con

provvedimento  regionale,  d'intesa  con  le  unità  sanitarie locali

interessate, sentito il dipendente.

  Alla  spesa  per  il personale comandato provvede direttamente ed a

proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va

a prestare servizio.

  Il  posto  lasciato  disponibile  dal  dipendente comandato non pu•

essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.

  I  posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato,

sono   in   ogni   caso   considerati   disponibili   ai  fini  della

determinazione  dei  posti  da  mettere  a  concorso  ed  ai fini dei

trasferimenti.

  Il personale pu• essere comandato presso la regione per particolari

esigenze  dei  servizi sanitari regionali. Il comando È disposto, per

tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente

e  l'unità  sanitaria  locale  interessata. Gli oneri relativi sono a

carico della regione.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 45.

 

Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.

 

  Il  personale  appartenente  ai profili professionali per i quali È

richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di laurea o di un titolo di

abilitazione  professionale  pu•,  a  domanda,  essere autorizzato ad

assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica semprechÈ

compatibili  con i doveri del servizio e non configuranti un distinto

rapporto  di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi

sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

  Gli  incarichi  di insegnamento sono finalizzati all'attuazione dei

programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui

all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento

degli  obiettivi  generali fissati dalla programmazione regionale per

la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

  Le  autorizzazioni  ad  assumere  gli  incarichi di cui al presente

articolo  sono  date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato pu•

richiedere    periodiche   relazioni   sull'attività   svolta   dagli

incaricati.

  Per  finalità  di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di

cui  al  primo  comma  pu•  chiedere il comando, per periodi di tempo

determinati,   presso   centri,   istituti  e  laboratori  nazionali,

internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano

dato il loro assenso.

  Sulle   istanze   di  comando  delibera  il  comitato  di  gestione

dell'unità sanitaria locale competente.

  Per il periodo di comando, che non pu• comunque superare i due anni

nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio

ad  ogni  effetto,  non  competono  gli  assegni inerenti al rapporto

d'impiego.

  Ove  il  comando  sia  giustificato dall'esigenza di compiere studi

speciali  o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon

funzionamento  dei  servizi, al personale comandato È corrisposto, su

autorizzazione  regionale,  il normale trattamento retributivo e, per

un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 46.

 

              Aggiornamento professionale obbligatorio.

 

  L'aggiornamento professionale È obbligatorio per tutto il personale

dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed È

finalizzato:

    al  completamento della preparazione professionale anche in vista

della  mobilità  del  personale  e della riconversione funzionale del

medesimo;

    al miglioramento della qualità del servizio.

  L'aggiornamento È assicurato mediante riunioni periodiche, seminari

e  corsi  teorico-pratici  organizzati  preferibilmente nella sede di

servizio  e  nell'orario  di  lavoro.  La regione, all'inizio di ogni

anno,  fissa  gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità

di  svolgimento  avvalendosi  della  collaborazione delle università,

delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.

  L'aggiornamento     del     personale     addetto     a     servizi

igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro È attuato in

coordinamento  con  l'Istituto  superiore  di sanità e con l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

  L'aggiornamento  del  personale  sanitario  dipendente  pu•  essere

effettuato   anche   nell'ambito   delle  attività  di  aggiornamento

obbligatorio  previste per il personale convenzionato di cui all'art.

48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività

di  aggiornamento  professionale  per  un periodo superiore ai cinque

anni  comporta  la  riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini

dei  concorsi,  delle  promozioni  e  dei trasferimenti in una misura

stabilita  dalla  commissione  di  disciplina in relazione al profilo

professionale  ed  alle mansioni del dipendente. La riduzione non pu•

comunque superare il 50 per cento.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 47.

 

                            Aspettative.

 

  Il  dipendente  pu•  essere  collocato  in  aspettativa, secondo la

vigente  normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio

militare,  per  infermità,  per l'assolvimento di funzioni pubbliche,

per  motivi  di famiglia, per motivi di studio, nonchÈ per situazioni

previste da particolari disposizioni di legge.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 48.

 

    Infermità dipendente da causa di servizio e suo accertamento.

 

  Nella  materia  delle  infermità  dipendenti da causa di servizio e

degli  accertamenti  relativi  si  applicano al personale delle unità

sanitarie  locali  le  norme  in vigore per i dipendenti civili dello

Stato  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 49.

 

                          Equo indennizzo.

 

  Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo

si  applicano  al  personale  delle  unità  sanitarie locali le norme

vigenti  per  i  dipendenti  civili dello Stato di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive

integrazioni e modificazioni.

  Le   misure   dell'equo   indennizzo  sono  stabilite  dall'accordo

nazionale unico.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 50.

 

                     Giudizio medico di appello.

 

  In  caso  di  contestazione  sull'esito degli accertamenti sanitari

espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il

riconoscimento   della  dipendenza  da  causa  di  servizio  e  della

infermità,  sia  per  il  parere  circa  il  grado di menomazione, il

dipendente  pu•  chiedere  il giudizio definitivo dell'ufficio medico

legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio pu•

disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari pu•

assistere un medico di fiducia dell'interessato.

  Le  spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico

della parte soccombente.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo IV

                 Doveri -- Responsabilità -- Diritti.

 

 

                              Art. 51.

 

          Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.

 

  Per  quanto  concerne  le  infrazioni, le sospensioni cautelari, le

sanzioni   e  l'intero  procedimento  disciplinare  si  applicano  al

personale  delle  unità  sanitarie locali le disposizioni vigenti per

gli  impiegati  civili  dello  Stato di cui al decreto del Presidente

della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e

modificazioni.

  Competente  ad  infliggere  la censura È il dirigente del presidio,

servizio  o  ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei

presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi

la sanzione È inflitta dal presidente del comitato di gestione.

  Contro  il  provvedimento  del  dirigente  del presidio, servizio o

ufficio  con  cui  viene  inflitta  la  censura  È ammesso ricorso al

presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.

  L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello

stipendio,  della  sospensione  dalla  qualifica e della destituzione

spetta  a  chi  È competente ad infliggere la sanzione della censura,

nonchÈ  ai  coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si

tratti  di  dipendenti,  rispettivamente,  del  ruolo sanitario o dei

ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

  I  provvedimenti  che il decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e modificazioni,

demanda  al  capo  del  personale  e  al Ministro sono di competenza,

rispettivamente,  del  coordinatore  sanitario o amministrativo e del

presidente del comitato di gestione.

  I  provvedimenti  concernenti  la  sospensione dalla qualifica e la

destituzione sono comunicati alla regione.

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 52.

 

            Cause di cessazione dal rapporto di impiego.

 

  La  cessazione  dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione

nella ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

    1) per collocamento a riposo;

    2) per dimissioni;

    3) per decadenza;

    4) per dispensa dal servizio;

    5) per destituzione di diritto.

  I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati dall'unità

sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I provvedimenti di

cessazione  dal  servizio  e quelli di reintegrazione sono comunicati

alla regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione nei ruoli

regionali.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 53.

 

                       Collocamento a riposo.

 

  Il  collocamento  a riposo È obbligatorio ed È eseguito di ufficio,

indipendentemente da ogni altra causa:

    al  compimento  del  65ø anno di età per il personale sanitario e

tecnico   laureato,   amministrativo,   di   assistenza  religiosa  e

professionale;

    al compimento del 60ø anno di età per il restante personale.

  Restano  ferme,  per  il personale trasferito ai ruoli regionali ai

sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge

o regolamentari che fissano un diverso limite di età.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 54.

 

                       Dimissioni volontarie.

 

  Il personale pu•, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le

dimissioni  devono  essere  presentate  per  iscritto almeno quindici

giorni  prima  della  data  in  cui il dipendente intende lasciare il

servizio.

  Il  dipendente  deve  proseguire  nell'adempimento  dei  doveri  di

ufficio  fino  a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle

dimissioni.

  L'accettazione delle dimissioni pu• essere ritardata, per motivi di

servizio,   comunque   non   oltre   trenta   giorni  dalla  data  di

presentazione  delle dimissioni, e pu• essere altres sospesa qualora

a  carico  del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio

disciplinare,   anche   se,  al  momento  della  presentazione  delle

dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.

  In  questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire

entro  trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In

mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono

essere accettate.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 55.

 

                             Decadenza.

 

  In  materia  di  decadenza  dall'impiego si applicano ai dipendenti

delle  unità  sanitarie locali le disposizioni per i dipendenti dello

Stato  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 56.

 

                       Dispensa dal servizio.

 

  La dispensa dal servizio del personale È adottata:

    1)   quando   sia  stata  accertata  l'inabilità  permanente  del

dipendente  a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo

massimo  previsto  per  l'aspettativa  per  infermità,  il dipendente

stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;

    2)  quando  sia  stato  constatato  il  persistente insufficiente

rendimento   o   sia   stata   provata   la  sopravvenuta  incapacità

professionale del dipendente.

  La  proposta di dispensa dal servizio per inabilità È notificata al

dipendente, cui È data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo

sulle  sue  condizioni  di  salute sia demandato ad apposito collegio

medico.  La  dispensa  per  inabilità  ha  effetto,  nella ipotesi di

scadenza   del   periodo   massimo  previsto  per  l'aspettativa  per

infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre

ipotesi dalla data del relativo provvedimento.

  Quando   l'attività   del   dipendente   È  giudicata  scadente  ed

insufficiente  in  modo  grave  e  continuativo viene proposta la sua

dispensa dal servizio per incapacità professionale.

  La  proposta  di dispensa viene presentata al comitato di gestione:

dal   presidente   del  comitato  di  gestione  per  il  coordinatore

amministrativo   ed   il  coordinatore  sanitario;  dal  coordinatore

sanitario  o  dal  coordinatore amministrativo, secondo le rispettive

competenze,  per  il  personale  restante,  su  relazione  scritta  e

circostanziata del diretto superiore del dipendente.

  La  proposta  di  dispensa,  motivata specificatamente, deve essere

notificata  dall'unità  sanitaria  locale all'interessato con lettera

raccomandata  con  ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la

dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base

della  proposta  e  di  presentare, ove creda, le sue controdeduzioni

scritte entro trenta giorni dalla notifica.

  Qualora   l'unità   sanitaria   locale   non   ritenga   valide  le

controdeduzioni  presentate o quando l'interessato non presenti entro

il  termine  stabilito  alcuna  controdeduzione,  la  questione viene

rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta

da  cinque  membri,  di  cui  uno scelto dall'interessato, uno scelto

dall'unità  sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale

di  categoria  per  il  personale  sanitario  professionale e tecnico

laureato, e dalle organizzazioni sindacali pi— rappresentative per il

restante  personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla

regione.   I  membri  della  commissione  devono  essere  di  profilo

professionale  e  posizione  funzionale  almeno  pari  a  quelli  del

dipendente del quale È proposta la dispensa.

  Qualora   l'interessato   non  provveda  alla  nomina  del  proprio

rappresentante,    l'ordine   professionale   di   categoria   e   le

organizzazioni sindacali designano tre, anzichÈ due membri.

  La  commissione,  nella prima riunione, pu• proporre la sospensione

cautelare quando ricorrano motivi urgenti.

  La  commissione  deve  avere  ampia  possibilità  di  indagine e di

acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno

venire in possesso.

  La  decisione  definitiva  sulla  dispensa  spetta  al  comitato di

gestione.  Essa  È  soggetta  ai  gravami  previsti dalla legge e non

pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento

di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 57.

 

                      Destituzione di diritto.

 

  Il  dipendente  incorre nella destituzione, escluso il procedimento

disciplinare:

    a)  per  condanna,  passata  in  giudicato, per delitti contro la

personalità  dello  Stato,  esclusi  quelli  previsti nel capo IV del

titolo  I  del  libro  II  del  codice  penale; ovvero per delitti di

peculato, malversazione, concusssione, corruzione, per delitti contro

la  fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498

del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon

costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale

e  dall'art.  3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di

rapina,    estorsione,   millantato   credito,   furto,   truffa   ed

appropriazione indebita;

    b)   per   condanna,   passata   in  giudicato,  che  importi  la

interdizione  perpetua  dai  pubblici uffici ovvero l'applicazione di

una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 58.

 

              Reintegrazione del dipendente prosciolto.

 

  Il  dipendente  destituito  ai  sensi  del  precedente  articolo  e

successivamente  assolto  nel  giudizio  penale  di  revisione con la

formula   prevista  dall'art.  566,  comma  secondo,  del  codice  di

procedura  penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in

soprannumero,  salvo  riassorbimento,  dalla  data  della sentenza di

assoluzione,  con  la  medesima  posizione  ed  anzianità  che  aveva

all'atto della destituzione.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                                Capo V

                  Cessazione dal rapporto d'impiego.

                      Riammissione in servizio.

 

 

                              Art. 59.

 

                      Riammissione in servizio.

 

  Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal

servizio  per  motivi  di  salute  o  decadenza conseguente a mancata

assunzione  o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, pu•

essere   riammesso  in  servizio  con  motivato  provvedimento  della

regione.

  La  riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione

dall'impiego  ed È subordinata al possesso dei requisiti generali per

l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto.

  Al dipendente riammesso in servizio si applicano le disposizioni di

cui  all'art.  132  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3.

  Il periodo di servizio prestato prima della riammissione È valutato

agli   effetti   del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza,

subordinatamente   alla  restituzione  delle  indennità  percepite  a

seguito  della  risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli

interessi legali.

 

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo VI

    Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.

 

 

                              Art. 60.

 

       Commissione del personale dell'unità sanitaria locale.

 

    istituita  in  ogni unità sanitaria locale una commissione per i

problemi  del  personale.  La commissione È presieduta dal presidente

del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso

comitato  ed È composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore

amministrativo  e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per

metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale.

  La  commissione  del  personale  esprime  pareri e formula proposte

sulla   formazione  e  modificazione  del  regolamento  organico  del

personale  dell'unità  sanitaria  locale e delle piante organiche dei

diversi  presidi  e  servizi,  sulla  organizzazione  amministrativa,

sull'impiego  del  personale,  sul  passaggio  del  personale  da una

funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed

È  sentita  sui  trasferimenti  ed in genere su tutti i provvedimenti

carattere non economico che riguardano il personale.

  Con  legge regionale sono disciplinati le modalità di funzionamento

della  commissione, le funzioni di segreteria, nonchÈ le modalità per

la   nomina   e   per   l'elezione   dei  componenti,  garantendo  la

rappresentanza   delle   categorie,   in   relazione  sia  alla  loro

consistenza  numerica, sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e

delle connesse responsabilità.

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo VI

    Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.

 

 

                              Art. 61.

 

                     Commissione di disciplina.

 

    istituita  in  ogni  unità  sanitaria  locale una commissione di

disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta

da  dipendenti  dell'unità  sanitaria  locale per metà nominati dalla

stessa   e   per   metà   designati  dalle  organizzazioni  sindacali

interessate.

  Per  ciascun  membro titolare È nominato un supplente con le stesse

modalità previste per i rispettivi titolari.

  In  caso  di  assenza  o legittimo impedimento del presidente della

commissione,  ne  fa le veci il membro da lui designato il quale È, a

sua volta, sostituito dal supplente.

  Per  la  validità  delle riunioni della commissione È necessaria la

maggioranza qualificata di due terzi.

  In  materia  di  astensioni  e  ricusazioni  dei  componenti  della

commissione  di  disciplina  si applicano le disposizioni vigenti per

gli impiegati civili dello Stato.

  Nei  procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali È

richiesta  l'iscrizione  agli  albi  professionali,  la commissione È

integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente

ordine o collegio professionale.

  Con  la  legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti

della  commissione,  le  modalità  di  funzionamento e le funzioni di

segreteria,  nonchÈ  le  modalità per la nomina e per la designazione

dei componenti.

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo VI

    Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.

 

 

                              Art. 62.

 

                         Diritti sindacali.

 

  Ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto

attiene  alla  disciplina  dei  diritti  di  libertà di opinione e di

libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20

maggio  1970,  n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le

integrazioni   e   le  norme  di  attuazione  stabilite  nell'accordo

nazionale unico.

 

 

 

 

                              Titolo II

           DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

                               Capo VII

         Qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.

 

 

                              Art. 63.

 

  Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e

                     attribuzioni del personale.

 

  L'ascrizione   dei  profili  professionali  previsti  dal  presente

decreto  alle  qualifiche  funzionali  sarà effettuata sulla base dei

criteri  e  modalità  fissati  nella  normativa generale del pubblico

impiego,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'ultimo  comma del

presente articolo.

  Per  il  personale  medico  le attribuzioni spettanti nelle singole

posizioni funzionali restano determinate come segue:

  Il  medico  appartenente  alla  posizione  iniziale svolge funzioni

medico-chirurgiche  di  supporto e funzioni di studio, di didattica e

di   ricerca,   nonchÈ  attività  finalizzate  alla  sua  formazione,

all'interno  dell'area dei servizi alla quale È assegnato, secondo le

direttive   dei   medici   appartenenti   alle  posizioni  funzionali

superiori.  Ha  la responsabilità per le attività professionali a lui

direttamente  affidate  e  per  le  istruzioni  e direttive impartite

nonchÈ  per  i  risultati  conseguiti.  La  sua attività È soggetta a

controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.

  Il  medico  appartenente  alla posizione intermedia svolge funzioni

autonome  nell'area  dei  servizi  a  lui  affidata, relativamente ad

attività  e  prestazioni  medico-chirurgiche,  nonchÈ  ad attività di

studio,  di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale,

anche  sotto  il  profilo  della  diagnosi e cura, nel rispetto delle

necessità  del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute

dal medico appartenente alla posizione apicale.

  Il  medico  appartenente  alla  posizione apicale svolge attività e

prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di

ricerca,  di  programmazione  e  di  direzione dell'unità operativa o

dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.

A  tal  fine  cura  la  preparazione  dei  piani  di lavoro e la loro

attuazione  ed  esercita  funzioni  di  indirizzo e di verifica sulle

prestazioni   di   diagnosi   e  cura,  nei  rispetto  dell'autonomia

professionale   operativa   del  personale  dell'unità  assegnatagli,

impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica

inerente all'attuazione di esse.

  In  particolare,  per  quanto  concerne  le  attività  in  ambiente

ospedaliero, assegna a sÈ e agli altri medici i pazienti ricoverati e

pu•  avocare  casi  alla  sua  diretta responsabilità, fermo restando

l'obbligo  di collaborazione da parte del personale appartenente alle

altre posizioni funzionali.

  Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare

criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di

rotazione nei vari settori di pertinenza.

  Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono soggette

esclusivamente  a  controlli  intesi  ad accertare la rispondenza dei

provvedimenti  adottati  alle  leggi  e  ai regolamenti; egli redige,

altres, una relazione annuale sull'attività svolta.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del

Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni

sindacali   di   categoria   maggiormente  rappresentative  in  campo

nazionale,  sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del

presente  decreto,  le attribuzioni del restante personale addetto ai

presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

 

 

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 64.

 

                      Tabelle di equiparazione.

 

  Il  personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui

funzioni  sono  trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della

legge  23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi

regionali  in  base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato

2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate

nelle  tabelle,  l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1,

avrà  luogo  con  riferimento  a  quanto  previsto  per le qualifiche

equipollenti.

  Fino   al   definitivo   inquadramento   nelle   piante  organiche,

l'utilizzazione  provvisoria  del  personale  da  parte  delle  unità

sanitarie  locali  avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste

nelle tabelle.

  L'inquadramento  nei ruoli delle regioni del personale comandato ai

sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23

dicembre  1978,  n.  833,  sarà attuato con le modalità fissate dalle

leggi   regionali,   secondo  le  tabelle  di  equiparazione  di  cui

all'allegato 2 del presente decreto.

  I  requisiti  e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli,

all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica,

nonchÈ  al  numero  di posti letto di assistiti e di assicurati, sono

riferiti  a  quelli già deliberati e approvati alla data del presente

decreto,  fermo  quanto  espressamente previsto nelle tabelle e salvo

modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 65.

 

  Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli

                          enti ospedalieri.

 

  Il  personale  dipendente  alla  data  del    dicembre 1977 dalle

associazioni  rappresentanti  gli enti ospedalieri di cui all'art. 67

della legge 28 dicembre 1978, n. 833, È assunto dalle amministrazioni

di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di

livello  funzionale  ricoperte  nell'associazione  di  provenienza  a

quelle previste dal presente decreto.

  Fino  al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il

personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto  ne  faccia domanda È assegnato alle regioni con il

trattamento  economico  in  godimento  a  carico  del fondo sanitario

regionale.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 66.

 

  Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità

                          sanitaria locale.

 

  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto i posti previsti

nelle  piante  organiche  di  ciascuna  unità  sanitaria  locale sono

assegnati  a  coloro  che  all'atto  dell'approvazione  della  pianta

organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi

e  uffici  di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito

territoriale dell'unità sanitaria locale.

  L'assegnazione  dei  posti  dei  servizi  psichiatrici  delle unità

sanitarie  locali,  istituiti  ai  sensi degli articoli 34 e 64 della

legge  23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri

previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.

  In caso di pi— aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra

i  posti  degli  istituti,  enti  e  gestioni di provenienza e quelli

previsti  nell'organico  dell'unità  sanitaria  locale,  i posti sono

assegnati  mediante  concorso,  per titoli, da valutare con i criteri

fissati nel decreto di cui all'art. 12.

  La  regione  detta  norme  per la collocazione negli organici delle

unità  sanitarie  locali  e  per  la  utilizzazione del personale non

collocato  ai  sensi  dei commi precedenti, garantendo allo stesso la

posizione  giuridica  e di livello funzionale corrispondente a quella

ricoperta  nell'ente,  istituto  o gestione di provenienza secondo le

tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.

  La  regione  detta norme per la collocazione nelle piante organiche

delle  unità  sanitarie  locali e per la utilizzazione del personale,

attualmente  operante  negli  ospedali  psichiatrici  e nei servizi e

presidi  psichiatrici  pubblici territoriali extraospedalieri, che si

renderà   disponibile   a   seguito  della  istituzione  dei  servizi

psichiatrici  previsti  dall'art.  34,  primo  comma, e dall'art. 64,

quinto  comma,  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del graduale

superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 67.

 

                         Concorsi riservati.

 

  Le  regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonchÈ i comuni e

le   province  e  loro  consorzi  bandiscono  appositi  concorsi,  da

espletare  con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici

di  assunzione,  per  la copertura dei posti vacanti nelle rispettive

piante   organiche   riservati   a   coloro,  compreso  il  personale

amministrativo,  che  abbiano  prestato  servizio non di ruolo in via

esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi

sanitari  nel  periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano

in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  A  tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza,

entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto,

apposita  richiesta  all'amministrazione  o ente di appartenenza, che

provvede  a  bandire  i  concorsi  previo  accertamento  dei seguenti

requisiti e condizioni:

    a)  il  personale  doveva  possedere  alla  data di assunzione in

servizio  non  di  ruolo  e  alla  data  del 28 dicembre 1978 tutti i

requisiti,  fatta  eccezione  per  il  limite  di età, prescritti per

l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  assunzione  nei  posti  già

occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

    b)  ha  diritto  al  concorso  riservato  il  personale che abbia

svolto,  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica  27  marzo  1969,  n.  128, o di analoghe norme di legge o

regolamentari,  funzioni o mansioni superiori in un posto di organico

comunque  vacante o il cui titolare sia stato trasferito per incarico

o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;

    c)  l'assunzione  nella  posizione non di ruolo deve essere stata

disposta  con  regolare  atto  formale dell'amministrazione o ente di

appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;

    d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle

piante  organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto

purchÈ conferibili mediante pubblico concorso.

  Nei   concorsi   riservati   previsti   dal  presente  articolo  la

valutazione  dei  titoli  È  effettuata  con  le norme e le procedure

concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.

  Nei   concorsi   ospedalieri   i   componenti   della   commissione

esaminatrice  per  i  quali  È  previsto  il sorteggio possono essere

designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.

  Sono  considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del

secondo  comma  anche  quelli  che risulteranno disponibili a seguito

dell'espletamento  dei  concorsi  riservati  al  personale  che abbia

svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 68.

 

 Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto

       corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

 

  Nella  prima  applicazione  del  presente decreto, i posti di aiuto

corresponsabile  ospedaliero  o  vice direttore sanitario dei servizi

ospedalieri  che  risulteranno  complessivamente vacanti nelle piante

organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'art.

15,  nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti

dalla  regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti

della  disciplina  e  agli  ispettori sanitari, appartenenti al ruolo

della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o

abbiano,   nella  disciplina  stessa  e  in  disciplina  affine,  una

anzianità  complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o

a tempo definito di almeno sette anni.

  I  concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati

con  le  procedure  stabilite  con  il decreto di cui all'art. 12. Il

punteggio  per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi

ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio,

scientifici e alle pubblicazioni.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 69.

 

    Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di

 dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi

                             veterinari.

 

  Nella  prima applicazione del presente decreto i posti di posizione

apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria

di   base  nelle  piante  organiche  delle  unità  sanitarie  locali,

determinate  ai  sensi  dell'art.  15,  nono  comma,  della  legge 23

dicembre  1978,  n.  833, sono conferiti, previo concorso per titoli,

dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari

di   condotta  medica,  che  abbiano  una  anzianità  complessiva  di

servizio,  nella  qualifica  di medico condotto, di almeno dieci anni

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  I  posti  sono  riservati  ai  titolari  delle condotte mediche dei

comuni  che  fanno  parte  dell'unità  sanitaria locale. Se un comune

comprende  pi—  unità  sanitarie  locali  i  posti non conferiti sono

attribuiti,  con  successivo concorso, ai medici titolari di condotta

medica nel comune stesso.

  Con  provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta analogia

con  quanto  previsto  nei commi precedenti, l'assegnazione in favore

dei  veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari

previsti,  nelle  piante  organiche, ai sensi degli articoli 15, nono

comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  Nei   concorsi   riservati   previsti   dal  presente  articolo  la

valutazione  dei titoli È effettuata sulla base dei criteri stabiliti

con  il  decreto  di  cui  all'art.  12,  da una apposita commissione

nominata  dalla  regione  e  composta da un funzionario regionale, in

qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione

delle  unità  sanitarie  locali  interessate, da due membri designati

dalle    organizzazioni    sindacali    di   categoria   maggiormente

rappresentative   a  livello  regionale  e  da  un  membro  designato

dall'ordine professionale.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 70.

 

            Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.

 

  Nel  primo  concorso  pubblico  per  ciascuna  posizione funzionale

bandito  ai  sensi  del  presente  decreto  e  fermo  restando quanto

disposto  dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei

posti  messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso,

al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi

sanitari  trasferiti  alle  unità sanitarie locali nel periodo dal 30

giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici

previsti   dall'art.  67  per  carenza  dei  requisiti  e  condizioni

stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.

  I  posti  riservati  non conferiti sono attribuiti ai candidati non

riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

  Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare

le  unità  sanitarie  locali  a  trattenere  in  servizio il predetto

personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 71.

 

         Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.

 

  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o

che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di

cui  all'art.  52,  negli  organici  delle  strutture  e  dei servizi

sanitari  già  trasferiti  alle  unità sanitarie locali, possono, per

riconosciute  inderogabili  esigenze  assistenziali, essere ricoperti

mediante pubblici concorsi.

  Non  possono  essere  messi a concorso pubblico i posti per i quali

esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.

  I  concorsi  sono  espletati  dalla  regione,  con  le  norme  e le

procedure  concorsuali  vigenti  presso  gli  enti  già  titolari dei

servizi  sanitari  nei  quali  esistono le vacanze; nelle commissioni

giudicatrici   i   rappresentanti   degli  enti  sono  sostituiti  da

rappresentanti delle regioni.

  I  concorsi  di  cui  al  primo  comma  possono  essere  banditi ed

espletati complessivamente per pi— enti.

  I  concorsi  per  i  quali  alla  data  di costituzione delle unità

sanitarie  locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le

commissioni   d'esame,  sono  portati  a  termine  dalle  commissioni

esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il

concorso.   La   regione,   riconosciuta  la  regolarità  degli  atti

concorsuali,  provvede  all'approvazione  della  graduatoria  e  alla

nomina dei vincitori.

  I  concorsi  già  banditi  alla  data  di  costituzione delle unità

sanitarie  locali  sono  portati  a  termine  dalla  regione  con  le

procedure di cui al terzo comma.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 72.

 

Riserva di posti per il personale già dipendente da amministrazioni o

                     enti a carattere nazionale.

 

  Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto il dieci per cento dei posti vacanti È riservato ai

trasferimenti del personale assegnato alle unità sanitarie locali, in

applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.

833,  già  dipendente  da amministrazioni o enti pubblici a carattere

nazionale.

  I  predetti posti sono conferiti secondo l'anzianità di servizio. I

posti  riservati  non  conferiti  sono  attribuiti  mediante pubblico

concorso.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 73.

 

                  Rapporti convenzionali in corso.

 

  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  9 e limitatamente ad un

triennio  dall'applicazione  del  presente  decreto,  i  comitati  di

gestione  delle  unità sanitarie locali possono confermare i rapporti

convenzionali già instaurati tra comuni, provincie e loro consorzi ed

enti   ospedalieri  con  operatori  esplicanti  attività  in  servizi

sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.

  Il  personale  di  cui al comma precedente nei concorsi pubblici di

assunzione,  banditi  entro  il periodo di cui al precedente comma, È

esonerato dal requisito del limite di età.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 74.

 

              Trattamento di quiescenza del personale.

 

  Il  personale  dipendente,  addetto  ai  presidi, servizi ed uffici

delle  unità  sanitarie locali, È obbligatoriamente iscritto, ai fini

del  trattamento  di  quiescenza,  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai

dipendenti  degli  enti  locali  ovvero alla Cassa per le pensioni ai

sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

   L'obbligo  della  iscrizione  di  cui al precedente comma È esteso

anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in

attuazione  delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.

833.

  Per  la  ricongiunzione  di  tutti i servizi o periodi assicurativi

connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di

provenienza,  con  iscrizione  a  forme  obbligatorie  di  previdenza

diverse  da  quelle  indicate  nel precedente primo comma, si applica

l'art.  6  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si

applica  anche  per  la  ricongiunzione  di tutti i servizi o periodi

riconosciuti  utili  a  carico  di  eventuali  fondi  integrativi  di

previdenza  esistenti  presso  gli  enti di provenienza nonchÈ per il

trasferimento   alla   gestione  previdenziale  di  destinazione  dei

contributi versati nei fondi stessi.

  Ai  dipendenti  di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento

di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altres, il terzo

comma del presente articolo.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 75.

 

           Opzione per la posizione assicurativa in atto.

 

  Al  personale  contemplato  nell'art.  74, secondo comma, o ai loro

superstiti,  È  data  facoltà  di  optare  per  il mantenimento della

posizione  assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione

generale   obbligatoria   e  degli  eventuali  fondi  integrativi  di

previdenza  esistenti  presso gli enti di provenienza. L'opzione deve

essere  esercitata  entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli

regionali  del  personale  addetto  ai  servizi delle unità sanitarie

locali.

  La  facoltà  di  opzione  di  cui  al  precedente  comma pu• essere

esercitata,  nello  stesso  termine  di  sei  mesi  ivi previsto, dai

dipendenti  di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge

23 dicembre 1978, n. 833.

  In  favore  del  personale  di cui ai precedenti commi È costituita

presso  l'INPS  una  gestione  speciale ad esaurimento che provvederà

all'erogazione  dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria,  secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti

fondi  di  previdenza,  anche  per  quanto concerne il versamento dei

contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.

  Per  garantire  la  continuità delle prestazioni a carico dei fondi

integrativi  di  previdenza  di cui ai precedenti commi, il personale

degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di

previdenza È trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art.

67  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, previa integrazione dei

contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.

  Il  finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita

presso  l'INPS  a  norma  dei  precedenti  commi È assicurato, per le

pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e

in  quiescenza,  mediante  versamento  dei  corrispettivi capitali di

copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie

di  cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833.

  Nei  confronti  del personale di cui al secondo comma che chieda di

non  essere  inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri

ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni

contenute  nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i

casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.

  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  19  della legge 21 dicembre

1978,  n.  843, con effetto dalla data di costituzione della gestione

speciale  prevista  dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui

al  terzo  comma  dell'art.  10  della legge 3 giugno 1975, n. 160, È

dovuta  esclusivamente  sulla  pensione  a  carico dell'assicurazione

generale  obbligatoria,  restando  in  ogni  caso  non  dovuto  sulla

pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale

di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 76.

 

              Trattamento di previdenza del personale.

 

  Il  personale  di  cui  al  primo  comma  del  precedente art. 74 È

iscritto,   ai  fini  del  trattamento  di  previdenza,  all'Istituto

nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

  L'obbligo  della  iscrizione  di  cui  al precedente comma È esteso

anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in

attuazione  delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.

833.

  In  relazione  ai  trasferimenti del personale di cui al precedente

comma,   l'ufficio   liquidazioni  presso  il  Ministero  del  tesoro

provvederà  a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da

ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

  Ai   fini   della   ricongiunzione   nell'ambito   della   gestione

previdenziale   dell'INADEL   di   tutti  i  servizi  o  periodi  già

riconosciuti  utili  ai  fini  dei  preesistenti  trattamenti di fine

servizio  presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto

stesso,  in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita

dal  personale  interessato e all'anzianità di servizio maturata alla

data   di   iscrizione,   determinerà   in   via   teorica  l'importo

dell'indennità  premio  di  servizio  riferita  alla predetta data di

iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

  L'eventuale    eccedenza   tra   l'importo   versato   dall'ufficio

liquidazioni  per indennità maturata ed il predetto importo teorico È

corrisposta,  a  cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre

il  termine  di  un  anno  dall'effettivo versamento di quanto dovuto

dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.

  Ai  dipendenti  di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento

di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi

di  servizio  resi  presso  gli  enti  di  provenienza  si applicano,

nell'ambito   della  gestione  previdenziale  dell'ENPAS,  le  stesse

disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 77.

 

 Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione della disciplina

                         di cui all'art. 63.

 

  Fino a quando non saranno disciplinate ai sensi del precedente art.

63 e salvo quanto in esso previsto, le attribuzioni del personale del

Servizio sanitario nazionale continuano ad essere regolate in base ai

preesistenti ordinamenti di provenienza.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 78.

 

                             Incarichi.

 

  Fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione,

gli  eventuali  posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore

amministrativo  capo  servizio  possono  essere  ricoperti  anche per

incarico  dal  personale  delle  posizioni  funzionali immediatamente

inferiori.

  L'incarico  È  conferito  dal  comitato  di  gestione e deve essere

motivato  con  specifico  riferimento  alla  professionalità  ed alla

esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo

sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  9, quarto comma, e fino

all'espletamento  dei  primi  concorsi  di  assunzione  sono  ammessi

incarichi  temporanei semestrali non rinnovabili con la utilizzazione

delle  graduatorie  degli  enti le cui funzioni sono state trasferite

alle unità sanitarie locali.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 79.

 

                Personale eletto a cariche pubbliche.

 

  La  disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130, continua ad

applicarsi  al  personale  che  se ne sia avvalso, fino alla scadenza

della carica pubblica elettiva ricoperta.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 80.

 

                         Esami di idoneità.

 

  Gli  esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con

le vigenti procedure.

  Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità

previsti   dall'art.   20   saranno   banditi   entro  trenta  giorni

dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  terzo  comma del predetto

articolo.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 81.

 

               Province autonome di Trento e Bolzano.

 

  Nelle  materie  disciplinate  dal  presente decreto le attribuzioni

demandate  alle  regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e

nei  limiti  delle  relative  competenze  statutarie, dalle provincie

autonome di Trento e Bolzano.

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 82.

 

               Applicazione del nuovo stato giuridico.

 

  Le   disposizioni  del  presente  decreto,  fermo  restando  quanto

previsto   dal  comma  successivo,  si  applicano  al  personale  con

decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle

unità  sanitarie  locali, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera

b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  Fino  all'entrata  in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al

precedente  art.  30  le  materie  che  da  esso saranno disciplinate

restano   regolate   dalle   norme  e  dagli  accordi  degli  enti  o

amministrazioni  di  provenienza  del  personale. Per il personale di

nuova  assunzione  si  applicano le norme e gli accordi vigenti per i

dipendenti degli enti ospedalieri.

 

 

 

                              Titolo III

                      NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

                              Art. 83.

 

                          Norme di rinvio.

 

  Per  quanto  non espressamente disciplinato dal presente decreto si

applicano,  per la parte compatibile, le disposizioni del decreto del

Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive

modificazioni ed integrazioni.