dpr 20/12/1979 n. 00000761
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 1.
Articolazione dei ruoli.
Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità
sanitarie locali È inquadrato in ruoli nominativi regionali,
istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario,
ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi
ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto
attività inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo
professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali,
nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge
responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività
stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al
ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi
tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza
sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che
esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e
contabili.
Il personale È iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili
professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai
requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali attinenti a figure
nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei
ruoli È effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 2.
Ruolo sanitario.
Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i
rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi,
i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso
dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio
di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche,
tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.
Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri
corrispondenti agli specifici settori di attività.
Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di
vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri
corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli
iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla
qualificazione più elevata é classificato in due posizioni
funzionali.
Il personale laureato del ruolo sanitario È classificato in tre
posizioni funzionali.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 3.
Ruolo professionale.
Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i
rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri,
gli architetti e i geologi.
Il personale del ruolo professionale È classificato in due
posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello
stesso ruolo che È classificato in tre posizioni funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale È iscritto il personale
di assistenza religiosa.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 4.
Ruolo tecnico.
Il ruolo tecnico È ripartito in distinte tabelle a seconda che sia
richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso
di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale
e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione
professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione
professionale e tecnica di grado inferiore.
Il personale laureato del ruolo tecnico È classificato in tre
posizioni funzionali.
Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni
funzionali.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 5.
Ruolo amministrativo.
Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili,
gli operatori che svolgono funzioni amministrative.
Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia
richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma
di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure
di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un
titolo di istruzione almeno elementare.
La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in due
quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i
collaboratori amministrativi.
I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni
funzionali.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 6.
Dotazioni organiche.
Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità
sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma
dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale é data dalla somma
dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie
locali di ciascuna regione.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 7.
Formazione dei ruoli nominativi.
La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno,
nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale
addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1ø
gennaio dell'anno di pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data
di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di
decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del
conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di
servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
dei ruoli il dipendente pu• chiedere la rettifica di eventuali errori
od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il
quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale
termine il ricorso si intende respinto.
Titolo I
RUOLI DEL PERSONALE
Art. 8.
Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è composto da tutti i responsabili dei servizi
dell'unità sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre
che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei
ruoli di appartenenza.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non
sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai
lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o
l'ufficio cui è preposto.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un
coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore
amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti
tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al
ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità
nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed
esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di
organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo
di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.
Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze
in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.
I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi
adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli
stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di
gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non
inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di
conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico
riferimento alla professionalità e all'esperienza dei candidati,
valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e
sui titoli posseduti.
A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il
superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi
dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni
d'intesa con il Ministero stesso.
Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita
dall'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 9.
Modalità di assunzione in servizio.
L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale,
nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed
espletati dalla regione.
L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali
categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di
adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le
relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello
locale. La regione pu•, con legge, delegare alle unità sanitarie
locali la selezione di detto personale.
L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è
effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta
dell'ordinario diocesano competente per territorio.
L'assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente
per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e
deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13,
ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione
dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e
sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è
fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a
qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei
posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini
religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la
responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei
responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed
amministrativo.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 10.
Ammissione agli impieghi.
Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto
dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del requisito
della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale
prima dell'immissione in servizio.
‚ dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, primo comma, del presente decreto.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 11.
Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea,
esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono
prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle
norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.
I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217
possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni
di diagnosi, cura e riabilitazione, purchè siano stati ammessi
all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge
n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai
relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 12.
Norme concorsuali.
I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su
richiesta delle unità sanitarie locali, con periodicità annuale,
salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere
soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o
mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve
essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti
prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il
programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal
quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le
posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i
posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data
del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a
riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative
nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il
concorso venga espletato prima.
Si considerano disponibili, altres, i posti ricoperti da personale
che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi,
qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del
bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare
il servizio con nuove convenzioni.
Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici,
compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli
profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame --
che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9,
secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o
pratica -- i titoli valutabili -- con particolare riferimento al
curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio
prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite -- i criteri
di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle
quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità,
nonchè le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il
punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la
valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per
cento di quello totale a disposizione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 13.
Graduatorie.
I candidati vincitori del concorso sono assegnati alle unità
sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle
preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a
concorso.
La destinazione di servizio nell'ambito dell'unità sanitaria locale
è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze
funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse
dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.
L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei
vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno dall'approvazione
dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei
candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del
concorso ed assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo
l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la
facoltà di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la
copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi
vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.
L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno
dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della
stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili
per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato
possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o
dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 14.
Periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Il dipendente in prova svolge mansioni affidategli nei vari settori
di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione
inerenti alla sua professionalità, programmati dalla regione o dalla
unità sanitaria locale.
Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta
dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al prestito,
servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato.
Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova,
non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga
il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il
giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del
rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono
utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai
ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie
locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella medesima
posizione funzionale.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 15.
Riserva di posti.
La regione, al personale già in servizio a rapporto di impiego
continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il
rapporto convenzionale, pu• riservare, nelle assunzioni per chiamata
e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di
cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti
messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi
ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il
restante personale.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non
riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per
l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è
dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione,
ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del
servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale
iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50% della sua
durata.
Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al
personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64, quinto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela
della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di
riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario
regionale.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Assunzioni in servizio.
Art. 16.
Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica.
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato
permanentemente non idoneo alle funzioni proprie pu• essere
trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia
convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in
possesso dei requisiti specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura
prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere
della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo
quanto previsto dall'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 17.
Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di
veterinario collaboratore.
Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante
pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12,
distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di
prevenzione e di sanità pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede
mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art.
12, distinti per l'area funzionale della sanità animale e igiene
dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale
dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di
origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei
posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di
specialità, servizi e settori di attività.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo
anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle
aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo
criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione
interdisciplinare e la acquisizione di esperienze professionali di
carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati
esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i
veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente
nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità,
servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale
di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che
devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate
e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini
dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo
e anestesista è richiesto comunque un servizio continuativo nella
disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei
servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica
complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 18.
Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto
corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore.
Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore
sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario
coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,
ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al
precedente art. 17, due anni di servizio nella disciplina per la
quale il concorso è bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni
complessivi di servizio in detta disciplina e coloro che siano in
possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina
stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è
comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella
corrispondente disciplina.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 19.
Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o
direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e
a farmacista dirigente.
Alle posizioni funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, di
veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante
concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai
quali sono ammessi coloro che siano in possesso della idoneità della
disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita mediante
l'esame previsto dal successivo art. 20.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 20.
Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o
direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e
a farmacista dirigente.
L'idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o
direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e
a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in
sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di
ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse
specialità.
Le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni
esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati sono
stabiliti con decreto del Ministro della sanità. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e
l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di
cui ai commi successivi.
Il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione
delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pu•
partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e
nella disciplina corrispondente a quella conseguita
nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui
all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della
idoneità previsto dal presente articolo.
L'idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equivalente a tutti gli effetti
dell'idoneità prevista dal presente articolo.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 21.
Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del
personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni
funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede
mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art.
12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque
anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle
posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si
accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato
almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di
coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualità di
coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso
amministrazioni pubbliche.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 22.
Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo
professionale.
Alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale
si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano un'anzianità
di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore
o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo II
Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali
iniziali e superiori.
Art. 23.
Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo,
di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo
servizio.
Alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo e di
direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro
che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella
posizione di collaboratore amministrativo e di vice-direttore
amministrativo.
Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio
si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato
almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e
coloro che abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella
carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o delle
regioni o delle provincie o dei comuni e loro consorzi e la qualifica
di dirigente o equiparata.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo III
Valutazione dei servizi e titoli.
Art. 24.
Riconoscimento dei servizi prestati.
Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in
applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e per il personale proveniente da unità sanitarie locali di
altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26,
primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo
e nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o
ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come
anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali.
Le modalità e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti
economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate
nell'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo III
Valutazione dei servizi e titoli.
Art. 25.
Servizi e titoli equipollenti.
I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti
universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca
di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli
ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,
nell'ospedale <<Galliera>> di Genova, negli ospedali dell'Ordine
mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli
esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei
trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
unità sanitarie locali.
A tal fini, l'ospedale <<Galliera>> di Genova, l'Ordine mauriziano
di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista
dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto,
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti
possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o
comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purchè
comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai
servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo III
Valutazione dei servizi e titoli.
Art. 26.
Servizi e titoli equiparabili.
Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano
stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del
secondo comma dell'art, 43 della legge 23 dcembre 1978, n. 833 e il
Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale
in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli
stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere
a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami
di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei
trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal
proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in
servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli
acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con
i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato
nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto
continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei
concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al
servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello
prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei
concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella
legge 10 luglio 1960, n. 735.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 27.
Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri,
incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità
sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti
civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Il dipendente non pu• esimersi dall'essere sottoposto a controlli
medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni
stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.
I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di
prestare l'assistenza ambulatoriale nonchè, all'occorrenza, i
consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari
ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.
Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di
guardia farmaceutica, nonchè al restante personale dei servizi di
igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari
previste dalle leggi regionali.
Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale presso la quale presta
servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Pu• essere
peraltro autorizzato a risiedere in località diversa, qualora
ricorrano giustificati motivi e semprechè sia assicurato il pieno e
regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data
comunicazione scritta all'interessato. Per le zone a popolazione
sparsa pu• essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel
particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il
servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi
e cura e quello dei servizi essenziali nonchè il personale di
assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di
particolari esigenze di servizio.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 28.
Responsabilità.
In materia di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie
locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale
dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la
responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di
giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa,
salvo i casi di colpa grave o di dolo.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 29.
Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione
funzionale.
Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al
suo profilo e posizione funzionale e non pu• essere assegnato,
neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente pu• eccezionalmente
essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che
non pu• comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà
diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di
personale di posizione funzionale pi— elevata, qualora la
sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione
funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni venga
scisso in pi— posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di
opzione fra i due o pi— posti di nuova istituzione. All'assegnazione
provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto
al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione
funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o
presso altra unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione
del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa.
All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria
locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i
trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure
la regione pu• disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua
assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 30.
Trattamento economico.
Il personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità
sanitarie locali, disciplinato dal presente decreto, costituisce un
apposito comparto di contrattazione collettiva.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la
stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate è costituita secondo quanto disposto dall'art. 47 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato
accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della
perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei
ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui
all'allegato 1, nonchè la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno
rilevanza ai soli fini funzionali.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 31.
Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.
Al personale universitario che presta servizio presso i
policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali,
anche se gestiti direttamente dalle università, È corrisposta una
indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella
misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico
complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di
pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione È
corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di
aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al
presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai
sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono
versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni
alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli
aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile,
gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal
richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai
precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il
personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale,
secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi
derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi
sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale
universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della
corresponsione della indennità di cui al primo comma.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 32.
Orari e turni di lavoro.
L'articolazione dell'orario di lavoro, fissata in 40 ore
settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, È
stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in
modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli
utenti. A tal fine, l'orario settimanale pu• essere distribuito anche
in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite
massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.
Il servizio ospedaliero È assicurato con la presenza del necessario
personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata,
attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e
programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.
Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato
di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di
distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane,
pomeridiane e notturne, nonchè nei giorni festivi.
Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto
delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e
distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e
sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni
sindacali interessate.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario È esercitata attraverso
sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti
dell'unità sanitaria locale.
La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti
di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale
unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 33.
Riposo settimanale.
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di
regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli
altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la
sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal
lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione,
sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo
nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 34.
Lavoro straordinario.
Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo
richiedano, È tenuto a prestare servizio anche oltre il normale
orario -- salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi -- nei
tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati
dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal
coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con
i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e
nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 35.
Rapporto di lavoro del personale medico.
Il rapporto di lavoro del personale medico pu• essere a tempo pieno
o a tempo definito.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo
quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità
sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei
servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, limitatamente
a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme
regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale
nell'ambito dei servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria
locale, sulla base di norme regionali;
e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i
comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale;
f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche,
richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre
l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno È concesso
a domanda. Del pari a domanda È concesso il passaggio dal rapporto di
lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide
il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo
definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive
esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma
dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pu• chiedere il
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo
definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del
richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura,
divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo
quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per tutti
i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni,
della posizione funzionale e della disciplina propria degli
interessati;
c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,
anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria
locale, purchÈ tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro
subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini
istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, nÈ sia
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti
previsti dalla legge regionale;
d) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale in
regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli
accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle
strutture e dei servizi della unità sanitaria locale, È intesa a
favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi
della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e
della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei
servizi dell'unità sanitaria locale È esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero
ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi
distinti e specifici -- entro il limite variabile di posti letto dal
quattro al dieci per cento del totale -- che possono anche
prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello
di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in ‚quipe ed È
comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative
strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità
sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività
libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli
stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per
i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali
deve essere previsto un plus orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni
libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture
dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono
determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei
relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Le ragioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di
assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale
all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze
delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative, devono
provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme
sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche
mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di
dette strutture È regolata da apposite convenzioni che le unità
sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo
approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte
compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari,
dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle altre attività
rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo
pieno È reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di
ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario,
per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e
assistenziali, È globalmente considerato corrispondente a quello
previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e
per il rapporto di lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie
convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
va assicurata dal personale medico universitario interessato
globalmente considerato.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 36.
Attività libero-professionale del personale veterinario.
Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità
sanitaria locale, purchÈ tale attività non sia prestata con rapporto
di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i
fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, nÈ
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti
previsti dalla legge regionale.
Il personale pu• altres svolgere, oltre l'orario di lavoro ed
anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche
richieste da terzi all'unità sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte
compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti
universitari.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 37.
Congedo ordinario.
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo
ordinario retribuito. La sua durata e le modalità della relativa
fruizione sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 38.
Congedo straordinario.
Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari
previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere
concessi altri congedi straordinari. La loro durata, nel limite
massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonchÈ il
trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono
regolati nell'accordo nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 39.
Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale.
Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di
gestione, sentita la commissione del personale, pu• disporre il
trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio
anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale
dell'unità sanitaria locale.
I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi
fissati nell'accordo nazionale unico.
I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli
successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente
nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della
disciplina proprie degli interessati.
La disposizione del primo comma non si applica al personale
laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 40.
Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale.
Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali, pu• essere trasferito, a domanda e
compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o
ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con
l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici,
notificano alle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a
concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite
graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli
stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a
norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione,
dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima
dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono
disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di
appartenenza.
Il personale non pu• chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano trascorsi due anni da quello precedente.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 41.
Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di
personale.
Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali
apicali pu• essere trasferito a presidio, servizio o ufficio
appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione
esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, prima di procedere alla assegnazione alle unità
sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici
concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli
stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono
chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e
per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti
richiesti.
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina
una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi
pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di
tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso,
in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai
criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.
Il personale non pu• chiedere un nuovo trasferimento prima che
siano decorsi almeno due anni da quello precedente.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 42.
Trasferimenti interregionali.
La mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità
sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali, È disciplinata in sede di accordo nazionale unico
con la osservanza dei seguenti criteri generali:
1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale È consentito
solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per
trasferimento interno, per concorso o per comando;
2) il trasferimento pu• aver luogo solo per l'esercizio presso
l'unita sanitaria locale di destinazione, di attività proprie del
profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
3) il trasferimento È condizionato all'assenso dell'interessato.
Allo scopo di favorire la mobilità del personale pu• esere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al
personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento,
della indennità di missione per un periodo non superiore a centoventi
giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.
Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non pu•
essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque
anni dal primo trasferimento.
Il trattamento economico di trasferimento È disciplinato in
conformità a quanto in materia È previsto per gli impiegati civili
dello Stato.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 43.
Missioni.
Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo,
pu• essere inviato dalla regione o dall'unità sanitaria locale in
missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.
Le modalità della missione e la misura del relativo trattamento
economico sono disciplinate in conformità a quanto in materia È
previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Gli oneri sono a carico dell'unità sanitaria locale nell'interesse
della quale È resa la prestazione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 44.
Comando per esigenze di servizio.
Il personale pu• essere comandato a prestare servizio presso altra
unità sanitaria locale. Il comando È disposto, per tempo determinato
e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con
provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali
interessate, sentito il dipendente.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a
proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va
a prestare servizio.
Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non pu•
essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.
I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato,
sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della
determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei
trasferimenti.
Il personale pu• essere comandato presso la regione per particolari
esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando È disposto, per
tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente
e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a
carico della regione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 45.
Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.
Il personale appartenente ai profili professionali per i quali È
richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di
abilitazione professionale pu•, a domanda, essere autorizzato ad
assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica semprechÈ
compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto
rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi
sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.
Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione dei
programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui
all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento
degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per
la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.
Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente
articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato pu•
richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli
incaricati.
Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di
cui al primo comma pu• chiedere il comando, per periodi di tempo
determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali,
internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano
dato il loro assenso.
Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione
dell'unità sanitaria locale competente.
Per il periodo di comando, che non pu• comunque superare i due anni
nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio
ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto
d'impiego.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi
speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon
funzionamento dei servizi, al personale comandato È corrisposto, su
autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per
un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 46.
Aggiornamento professionale obbligatorio.
L'aggiornamento professionale È obbligatorio per tutto il personale
dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed È
finalizzato:
al completamento della preparazione professionale anche in vista
della mobilità del personale e della riconversione funzionale del
medesimo;
al miglioramento della qualità del servizio.
L'aggiornamento È assicurato mediante riunioni periodiche, seminari
e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di
servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni
anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità
di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università,
delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.
L'aggiornamento del personale addetto a servizi
igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro È attuato in
coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
L'aggiornamento del personale sanitario dipendente pu• essere
effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento
obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art.
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività
di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini
dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non pu•
comunque superare il 50 per cento.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 47.
Aspettative.
Il dipendente pu• essere collocato in aspettativa, secondo la
vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio
militare, per infermità, per l'assolvimento di funzioni pubbliche,
per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonchÈ per situazioni
previste da particolari disposizioni di legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 48.
Infermità dipendente da causa di servizio e suo accertamento.
Nella materia delle infermità dipendenti da causa di servizio e
degli accertamenti relativi si applicano al personale delle unità
sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 49.
Equo indennizzo.
Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo
si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni.
Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo
nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 50.
Giudizio medico di appello.
In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari
espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della
infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione, il
dipendente pu• chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico
legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio pu•
disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari pu•
assistere un medico di fiducia dell'interessato.
Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico
della parte soccombente.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo IV
Doveri -- Responsabilità -- Diritti.
Art. 51.
Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.
Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le
sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al
personale delle unità sanitarie locali le disposizioni vigenti per
gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni.
Competente ad infliggere la censura È il dirigente del presidio,
servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei
presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi
la sanzione È inflitta dal presidente del comitato di gestione.
Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o
ufficio con cui viene inflitta la censura È ammesso ricorso al
presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.
L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello
stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione
spetta a chi È competente ad infliggere la sanzione della censura,
nonchÈ ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si
tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei
ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
I provvedimenti che il decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni,
demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza,
rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del
presidente del comitato di gestione.
I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la
destituzione sono comunicati alla regione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 52.
Cause di cessazione dal rapporto di impiego.
La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione
nella ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:
1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni;
3) per decadenza;
4) per dispensa dal servizio;
5) per destituzione di diritto.
I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati dall'unità
sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I provvedimenti di
cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono comunicati
alla regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione nei ruoli
regionali.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 53.
Collocamento a riposo.
Il collocamento a riposo È obbligatorio ed È eseguito di ufficio,
indipendentemente da ogni altra causa:
al compimento del 65ø anno di età per il personale sanitario e
tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e
professionale;
al compimento del 60ø anno di età per il restante personale.
Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai
sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge
o regolamentari che fissano un diverso limite di età.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 54.
Dimissioni volontarie.
Il personale pu•, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le
dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici
giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il
servizio.
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di
ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni pu• essere ritardata, per motivi di
servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni, e pu• essere altres sospesa qualora
a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio
disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle
dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.
In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire
entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In
mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono
essere accettate.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 55.
Decadenza.
In materia di decadenza dall'impiego si applicano ai dipendenti
delle unità sanitarie locali le disposizioni per i dipendenti dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 56.
Dispensa dal servizio.
La dispensa dal servizio del personale È adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del
dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo
massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente
stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente
rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità
professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilità È notificata al
dipendente, cui È data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo
sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio
medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nella ipotesi di
scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre
ipotesi dalla data del relativo provvedimento.
Quando l'attività del dipendente È giudicata scadente ed
insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua
dispensa dal servizio per incapacità professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione:
dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore
amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore
sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive
competenze, per il personale restante, su relazione scritta e
circostanziata del diretto superiore del dipendente.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere
notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la
dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base
della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni
scritte entro trenta giorni dalla notifica.
Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le
controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro
il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene
rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta
da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto
dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale
di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico
laureato, e dalle organizzazioni sindacali pi— rappresentative per il
restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla
regione. I membri della commissione devono essere di profilo
professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del
dipendente del quale È proposta la dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio
rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le
organizzazioni sindacali designano tre, anzichÈ due membri.
La commissione, nella prima riunione, pu• proporre la sospensione
cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di
acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno
venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di
gestione. Essa È soggetta ai gravami previsti dalla legge e non
pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento
di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 57.
Destituzione di diritto.
Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di
peculato, malversazione, concusssione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498
del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale
e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di
rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed
appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 58.
Reintegrazione del dipendente prosciolto.
Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e
successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la
formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di
procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in
soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di
assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità che aveva
all'atto della destituzione.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo V
Cessazione dal rapporto d'impiego.
Riammissione in servizio.
Art. 59.
Riammissione in servizio.
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal
servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata
assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, pu•
essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della
regione.
La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione
dall'impiego ed È subordinata al possesso dei requisiti generali per
l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto.
Al dipendente riammesso in servizio si applicano le disposizioni di
cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di servizio prestato prima della riammissione È valutato
agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza,
subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a
seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli
interessi legali.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo VI
Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.
Art. 60.
Commissione del personale dell'unità sanitaria locale.
‚ istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione per i
problemi del personale. La commissione È presieduta dal presidente
del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso
comitato ed È composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore
amministrativo e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per
metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale.
La commissione del personale esprime pareri e formula proposte
sulla formazione e modificazione del regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche dei
diversi presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa,
sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una
funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed
È sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti
carattere non economico che riguardano il personale.
Con legge regionale sono disciplinati le modalità di funzionamento
della commissione, le funzioni di segreteria, nonchÈ le modalità per
la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la
rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro
consistenza numerica, sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e
delle connesse responsabilità.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo VI
Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.
Art. 61.
Commissione di disciplina.
‚ istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione di
disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta
da dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla
stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali
interessate.
Per ciascun membro titolare È nominato un supplente con le stesse
modalità previste per i rispettivi titolari.
In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della
commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale È, a
sua volta, sostituito dal supplente.
Per la validità delle riunioni della commissione È necessaria la
maggioranza qualificata di due terzi.
In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della
commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per
gli impiegati civili dello Stato.
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali È
richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione È
integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente
ordine o collegio professionale.
Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti
della commissione, le modalità di funzionamento e le funzioni di
segreteria, nonchÈ le modalità per la nomina e per la designazione
dei componenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo VI
Commissione per i problemi del personale e diritti sindacali.
Art. 62.
Diritti sindacali.
Ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto
attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di
libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le
integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo
nazionale unico.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo VII
Qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.
Art. 63.
Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e
attribuzioni del personale.
L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente
decreto alle qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei
criteri e modalità fissati nella normativa generale del pubblico
impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del
presente articolo.
Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole
posizioni funzionali restano determinate come segue:
Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni
medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e
di ricerca, nonchÈ attività finalizzate alla sua formazione,
all'interno dell'area dei servizi alla quale È assegnato, secondo le
direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali
superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite
nonchÈ per i risultati conseguiti. La sua attività È soggetta a
controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.
Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni
autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad
attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonchÈ ad attività di
studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale,
anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle
necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute
dal medico appartenente alla posizione apicale.
Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e
prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro
attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle
prestazioni di diagnosi e cura, nei rispetto dell'autonomia
professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli,
impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica
inerente all'attuazione di esse.
In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente
ospedaliero, assegna a sÈ e agli altri medici i pazienti ricoverati e
pu• avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando
l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle
altre posizioni funzionali.
Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare
criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di
rotazione nei vari settori di pertinenza.
Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono soggette
esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei
provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige,
altres, una relazione annuale sull'attività svolta.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai
presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 64.
Tabelle di equiparazione.
Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui
funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi
regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato
2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate
nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1,
avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche
equipollenti.
Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche,
l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità
sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste
nelle tabelle.
L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai
sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23
dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate dalle
leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui
all'allegato 2 del presente decreto.
I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli,
all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica,
nonchÈ al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono
riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente
decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo
modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 65.
Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli
enti ospedalieri.
Il personale dipendente alla data del 1ø dicembre 1977 dalle
associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 67
della legge 28 dicembre 1978, n. 833, È assunto dalle amministrazioni
di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di
livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a
quelle previste dal presente decreto.
Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il
personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ne faccia domanda È assegnato alle regioni con il
trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario
regionale.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 66.
Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità
sanitaria locale.
Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti
nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale sono
assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta
organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi
e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unità
sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34 e 64 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri
previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.
In caso di pi— aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra
i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli
previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i posti sono
assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri
fissati nel decreto di cui all'art. 12.
La regione detta norme per la collocazione negli organici delle
unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non
collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la
posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella
ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le
tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche
delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale,
attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e
presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si
renderà disponibile a seguito della istituzione dei servizi
psichiatrici previsti dall'art. 34, primo comma, e dall'art. 64,
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 67.
Concorsi riservati.
Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonchÈ i comuni e
le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da
espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici
di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive
piante organiche riservati a coloro, compreso il personale
amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via
esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi
sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che
provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti
requisiti e condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in
servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i
requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti per
l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti già
occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) ha diritto al concorso riservato il personale che abbia
svolto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, o di analoghe norme di legge o
regolamentari, funzioni o mansioni superiori in un posto di organico
comunque vacante o il cui titolare sia stato trasferito per incarico
o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;
c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata
disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o ente di
appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle
piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto
purchÈ conferibili mediante pubblico concorso.
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la
valutazione dei titoli È effettuata con le norme e le procedure
concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione
esaminatrice per i quali È previsto il sorteggio possono essere
designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.
Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del
secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito
dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia
svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 68.
Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto
corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto
corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi
ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante
organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'art.
15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti
dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti
della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo
della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o
abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una
anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o
a tempo definito di almeno sette anni.
I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati
con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12. Il
punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi
ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio,
scientifici e alle pubblicazioni.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 69.
Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di
dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi
veterinari.
Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione
apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria
di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali,
determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono conferiti, previo concorso per titoli,
dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari
di condotta medica, che abbiano una anzianità complessiva di
servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei
comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune
comprende pi— unità sanitarie locali i posti non conferiti sono
attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta
medica nel comune stesso.
Con provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta analogia
con quanto previsto nei commi precedenti, l'assegnazione in favore
dei veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari
previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli articoli 15, nono
comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la
valutazione dei titoli È effettuata sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'art. 12, da una apposita commissione
nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in
qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione
delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e da un membro designato
dall'ordine professionale.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 70.
Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.
Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale
bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto
disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei
posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso,
al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi
sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30
giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici
previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni
stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non
riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare
le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto
personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 71.
Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o
che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di
cui all'art. 52, negli organici delle strutture e dei servizi
sanitari già trasferiti alle unità sanitarie locali, possono, per
riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti
mediante pubblici concorsi.
Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali
esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.
I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le
procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei
servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni
giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da
rappresentanti delle regioni.
I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed
espletati complessivamente per pi— enti.
I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unità
sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le
commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni
esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il
concorso. La regione, riconosciuta la regolarità degli atti
concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria e alla
nomina dei vincitori.
I concorsi già banditi alla data di costituzione delle unità
sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le
procedure di cui al terzo comma.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 72.
Riserva di posti per il personale già dipendente da amministrazioni o
enti a carattere nazionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il dieci per cento dei posti vacanti È riservato ai
trasferimenti del personale assegnato alle unità sanitarie locali, in
applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.
833, già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere
nazionale.
I predetti posti sono conferiti secondo l'anzianità di servizio. I
posti riservati non conferiti sono attribuiti mediante pubblico
concorso.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 73.
Rapporti convenzionali in corso.
In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un
triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di
gestione delle unità sanitarie locali possono confermare i rapporti
convenzionali già instaurati tra comuni, provincie e loro consorzi ed
enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi
sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.
Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di
assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, È
esonerato dal requisito del limite di età.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74.
Trattamento di quiescenza del personale.
Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici
delle unità sanitarie locali, È obbligatoriamente iscritto, ai fini
del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma È esteso
anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di
provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza
diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica
l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si
applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonchÈ per il
trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei
contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento
di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altres, il terzo
comma del presente articolo.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75.
Opzione per la posizione assicurativa in atto.
Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro
superstiti, È data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve
essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli
regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie
locali.
La facoltà di opzione di cui al precedente comma pu• essere
esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai
dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui ai precedenti commi È costituita
presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvederà
all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti
fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi
integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale
degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di
previdenza È trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art.
67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei
contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita
presso l'INPS a norma dei precedenti commi È assicurato, per le
pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e
in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di
copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie
di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di
non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni
contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i
casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione
speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui
al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, È
dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla
pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale
di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 76.
Trattamento di previdenza del personale.
Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 È
iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto
nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma È esteso
anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente
comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro
provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da
ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione
previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine
servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto
stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita
dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla
data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo
dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di
iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio
liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico È
corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre
il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto
dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento
di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi
di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano,
nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse
disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 77.
Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione della disciplina
di cui all'art. 63.
Fino a quando non saranno disciplinate ai sensi del precedente art.
63 e salvo quanto in esso previsto, le attribuzioni del personale del
Servizio sanitario nazionale continuano ad essere regolate in base ai
preesistenti ordinamenti di provenienza.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 78.
Incarichi.
Fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione,
gli eventuali posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore
amministrativo capo servizio possono essere ricoperti anche per
incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente
inferiori.
L'incarico È conferito dal comitato di gestione e deve essere
motivato con specifico riferimento alla professionalità ed alla
esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo
sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
In deroga a quanto disposto dall'art. 9, quarto comma, e fino
all'espletamento dei primi concorsi di assunzione sono ammessi
incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con la utilizzazione
delle graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite
alle unità sanitarie locali.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79.
Personale eletto a cariche pubbliche.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, continua ad
applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza
della carica pubblica elettiva ricoperta.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 80.
Esami di idoneità.
Gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con
le vigenti procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità
previsti dall'art. 20 saranno banditi entro trenta giorni
dall'emanazione del decreto di cui al terzo comma del predetto
articolo.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 81.
Province autonome di Trento e Bolzano.
Nelle materie disciplinate dal presente decreto le attribuzioni
demandate alle regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e
nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle provincie
autonome di Trento e Bolzano.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 82.
Applicazione del nuovo stato giuridico.
Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dal comma successivo, si applicano al personale con
decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle
unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera
b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al
precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate
restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o
amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di
nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i
dipendenti degli enti ospedalieri.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 83.
Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si
applicano, per la parte compatibile, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni.