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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento recante la disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO
l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, secondo il quale il
Governo con atto regolamentare dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonché alle
norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici
per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione,
le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le
procedure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori nonché le modalità
e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli artt. 2 e 72;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del peronale delle unità sanitarie locali ed in
particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli
equipollenti ed equiparabili;
CONSIDERATO
che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è
stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale,
rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli
concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la
revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;
CONSIDERATO che il CCNL del personale non dirigenziale del comparto sanità,
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - S.O. n. 74 del 19 aprile1999, ha
dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro
categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili:
VISTO, in particolare, l'art. 14 del predetto CCNL, secondo cui,
qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di
avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso
dall'esterno è disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento
concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
comparto sanità relativamente a tutti i profili previsti dal CCNL suindicato;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; che ha espresso
il parere nella seduta del 9 novembre 2000;
VISTO l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001.
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ................
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
TITOLO
I
AMMISSIONE
AGLI IMPIEGHI
Capo I
NORME
GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
ART. 1
Accesso dall'esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal presente
regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti
disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire
quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30%
dei posti disponibili, sarà effettuata mediante le selezioni interne previste
dal CCNL. E' esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno.
Nell'ipotesi
di disponibilità di un solo posto, lo stesso è attribuito mediante la
procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità di due
posti, uno è attribuito mediante la procedura concorsuale
esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori
ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% dà luogo a frazionamento,
si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o
superiore alla metà della unità.
3.
Le procedure relative alle selezioni di cui al comma
2 sono individuate dalle USL e dalle Aziende Ospedaliere con atti
regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza,
tempestività, economicità e celerità di espletamento,
previsti dall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché conformi ai criteri contenuti nel
CCNL ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.
ART. 2
Requisiti
generali di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
idoneità fisica all'impiego:
1)
l'accertamento della idoneità fisica all'impiego con
la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una
struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione
in servizio.
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della
presente lettera è dispensato dalla visita medica;
titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive
carriere;
iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3
Bando
di concorso
1. L'assunzione in
servizio è disposta dalla U.S.L. o dall'Azienda
ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi
ed espletati dalle aziende.
2.
I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3.
I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può
complessivamente superare il 30 % dei posti messi a concorso e possono
stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta
sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di
esame riferite ai singoli profili.
4.
I bandi possono prevedere, con apposita motivazione,
che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte
anche da aziende specializzate in selezione del personale.
5.
I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua
italiana, così come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per
i profili professionali di ciascuna categoria.
6.
Al bando viene allegato uno schema esemplificativo
della domanda di ammissione al concorso.
7.
Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
8.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
ART. 4
Domande di ammissione ai concorsi
1. Per l'ammissione ai
concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice,
nella quale devono indicare: la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato e firmato.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella
certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a) del comma 1.
ART. 5
Esclusione
dai concorsi
1.L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dalla
U.S.L. o dall'Azienda Ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività
della relativa decisione.
ART. 6
Nomina
delle commissioni - Compensi
1.
La U.S.L. o l'Azienda ospedaliera, dopo la scadenza
del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a
disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.
2.
Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne
in conformità all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni.
3.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti
alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere
nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1
del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni,
nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento
delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione
dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di
valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.
4.
In relazione al numero delle domande ed alla sede
prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono
essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari
amministrativi della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera, di cui uno con
funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei
componenti della commissione o della sottocommissione.
6.
Espletato il lavoro di competenza del comitato,
nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati,
raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione
esaminatrice del concorso.
7.
Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova
scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione
esaminatrice.
8.
Ai componenti della commissione ed ai componenti del
comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni
concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.
9.
Per la misura ed i criteri di attribuzione dei
compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni
generali vigenti in materia.
10.
Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni
componente titolare va designato un componente
supplente.
11.
Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'art.
3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove
necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche e della lingua straniera.
Capo
II
PROCEDURE
CONCORSUALI
ART. 7
Svolgimento
delle prove
1.
Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale - concorsi ed esami, non meno di quindici
giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, deve essere comunicato agli
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali,
non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.
3.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve
essere data comunicazione con l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova
pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4.
In relazione al numero dei candidati la Commissione
può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione
della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della
effettuazione della prova pratica.
5.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al
pubblico.
6.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale,
la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
ART. 8
Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi in cui
l'ammissione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la
valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La
valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova
scritta, va effettuata prima della correzione della
prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità
previste dagli specifici articoli del presente regolamento.
3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in
sede di bando di concorso.
4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame,
i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame,
costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed
orale.
ART. 9
Adempimenti preliminari
1. Prima dell'inizio delle
prove concorsuali, la Commissione, in relazione al
numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale,
rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile
in quanto applicabili.
3. La Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della
motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i
quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono
proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima
dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati attraverso un documento personale di identità.
6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse
sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente
decreto.
ART. 10
Verbali relativi al concorso
1. Di ogni
seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale
devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame
degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta,
alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali,
ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di
differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla
media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Per l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, le Sottocommissioni rimettono i
verbali e gli atti del concorso alla Commissione giudicatrice per la
formulazione della graduatoria finale.
5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del
concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le
osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso
ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri
componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti
allo svolgimento della procedura concorsuale, devono
essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al
verbale.
6.Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova
scritta.
7.Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i
suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere
precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
8.Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso
sono rimessi ai competenti uffici della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera per
le conseguenti determinazioni.
ART. 11
Criteri di valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli
ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua
prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei
titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al
concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi
ai seguenti principi:
a)Titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso
le UU.SS.LL., le Aziende ospedaliere, gli Enti di
cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato
con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al
concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono
cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come
mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a
quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al
candidato.
b) Titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito
dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei
titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle
riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2)la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta
valutazione:
a)della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale
conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di
punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e
casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano
contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
3)I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire.
4)Curriculum formativo e professionale:
a)nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli
già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b)in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di
esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere
adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei
lavori della Commissione.
ART. 12
Prova scritta: modalità di espletamento
1. Il giorno stesso ed
immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo
predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li
registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei
candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i
questionari, firmati dai componenti e dal
segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della
commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo
accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non
possano comunicare tra loro. Indi fa constatare
l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei
questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario
da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione
con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del
comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del
concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della U.S.L. o
dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.
5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta
grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza
apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di
nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla
presenza di uno dei componenti della commissione,
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente
della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.
Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le
veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il
lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma
e l'indicazione della data della consegna.
7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati,
vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal
segretario.
8. Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione
esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che risultino in
possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti
le materie d'esame.
9. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto
o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti del candidato o di
tutti i candidati coinvolti.
10. E' consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di
dizionari.
11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere
nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il
segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del
concorso.
12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato,
il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere
efficacemente vigilati.
13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti
inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a
disposizione dalla U.S.L. o dall'Azienda ospedaliera scelto tra i propri
dipendenti.
ART. 13
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in
custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla
presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli
elaborati.
2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il
presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede
all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è
acclusa.
3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione
del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la Commissione
procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli
elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le
generalità dei candidati:
a) il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito
nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede
alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà
dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni.
ART. 14
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 3.
ART. 15
Prova pratica: modalità di svolgimento
1. L'ammissione alla prova
pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio
minimo previsto dall'articolo precedente.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo
svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità
ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida
di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre
prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far
procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali
necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa
l'identificazione dei concorrenti.
ART. 16
Prova orale
1. L'ammissione
alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica,
del punteggio minimo previsto dal precedente art. 14.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno
stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.
Capo III
GRADUATORIA NOMINA DECADENZA
ART. 17
Graduatoria
1. La
commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito
dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.S.L. o
dell'Azienda Ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.
ART. 18
Conferimento dei posti
1. Il direttore generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
5. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore
generale della U.S.L. o della Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente
efficace.
6. La graduatoria del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo
professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione
avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno,
garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei
utilmente collocati nella graduatoria. E' vietata l'utilizzazione della
graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente
alla data di indizione del concorso.
ART. 19
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati
vincitori sono invitati dalla U.S.L. o dall'Azienda
ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e
preferenza a parità di valutazione.
2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere
all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18 comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La U.S.L. o l'Azienda ospedaliera, verificata la
sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla
data di effettiva presa di servizio.
4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della
documentazione, la U.S.L. o l'Azienda ospedaliera comunica la propria
determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
TITOLO II
NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
ART. 20
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il
servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in
base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi,
di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il
servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero
con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
ART. 21
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli
acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli
articoli 4, commi 12 e 13 e 15-undecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende sanitarie,
secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi
previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria
di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con
rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio
prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
ART. 22
Servizio prestato all'estero
1. Il servizio prestato
all'estero dai cittadini degli stati membri della Unione
Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza
scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è
valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso Organismi Internazionali è riconosciuto con le
procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come
titolo con i punteggi indicati al comma 1.
TITOLO III
CONCORSI DI ASSUNZIONE
CAPO I
CATEGORIA A
ART. 23
Assunzione per i profili professionali della categoria "A"
1. Per il personale appartenente
ai profili professionali della categoria "A" per i
quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi
delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, intendendosi
attribuite al Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera le
competenze degli organi centrali dello Stato.
CAPO II
CATEGORIA B
ART. 24
Assunzione per i profili professionali della categoria "B"
1. Per il personale
appartenente ai profili professionali della categoria ?B? è
richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a
specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale
appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo è
richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di
qualifica.
2.L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle
disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, intendendosi attribuite al
Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera le competenze
degli organi centrali dello Stato.
CAPO III
CATEGORIA B - livello economico super (Bs)
Assunzione per i profili professionali della categoria "B - livello
economico super (Bs)"
ART. 25
Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di puericultrice.
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) diploma di cui al R.D. 19 luglio 1940, n. 1098 o di cui al decreto del
Ministro della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458, art. 6, comma 2 (G.U. n.
75/92).
ART. 26
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
Operatore tecnico specializzato.
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo
scolastico;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente
profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
c) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attività inerente il
profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle
esigenze organizzative dell'azienda ed indicati nel bando.
ART. 27
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore
amministrativo esperto.
1. Requisito specifico di ammissione al concorso
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
ART. 28
Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni
esaminatrici, nominate dal Direttore Generale della U.S.L.
o dell'Azienda ospedaliera, sono composte dal Presidente, da due operatori
appartenenti a categoria non inferiore alla B - livello economico super di
profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene
designato dal Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere o gli Enti di cui all'articolo
21, comma 1, situati nel territorio della Regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'Azienda che
bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per il profilo di
Puericultrice; di Dirigente del ruolo professionale per il profilo di
operatore tecnico specializzato; di Dirigente amministrativo per il profilo
di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte
da un dipendente amministrativo della U.S.L. o
Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla C.
ART. 29
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs
sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo
che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta.
CAPO IV
CATEGORIA C
ART. 30
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale infermieristico.
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di infermiere,
ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di
ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
ART. 31
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale tecnico-sanitario.
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare il requisito specifico di ammissione
al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di
odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al
concorso è il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla
vigente legislazione.
ART. 32
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale della riabilitazione
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista,
tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale, terapista
occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n° 502 e successive modificazioni ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici
concorsi.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore
non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma
abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
ART. 33
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.
1. Per il personale appartenente
al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione
al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e
dell'accesso ai pubblici concorsi.
ART. 34
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore
professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di operatore
professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al
concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla
vigente legislazione.
ART. 35
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di
programmatore (personale tecnico).
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di assistente
tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla
professionalità richiesta.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il
requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di
formazione in informatica legalmente riconosciuto.
ART. 36
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente
amministrativo (personale amministrativo)
1. Per il personale
appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado.
ART. 37
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria C sono articolate
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo
che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
ART. 38
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni
esaminatrici, nominate dal Direttore Generale della USL
o dell'Azienda Ospedaliera, sono composte dal presidente, da due
operatori appartenenti alla categoria C dello stesso profilo di quello messo
a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui all'art.
17 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, fra
il personale in servizio presso le UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere o gli Enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della Regione.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'Azienda che
bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del
personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della
vigilanza ed ispezioni; di Dirigente per il personale dell'assistenza
sociale, profilo operatore professionale Assistente sociale; di Dirigente del
ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e
programmatore; di Dirigente amministrativo per il personale amministrativo,
profilo Assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente amministrativo della U.S.L. o Azienda
ospedaliera di categoria non inferiore alla C.
CAPO V
CATEGORIA D
Collaboratore
professionale sanitario nei profili e nelle discipline corrispondenti a
quelle previste nella categoria C.
ART. 39
1. Concorso, per titoli ed
esami, per il profilo di collaboratore professionale sanitario:
Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente
normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo
della categoria C in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta è
biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni
direttive.
3. Per il personale di cui ai commi precedenti la Regione può disporre,
disciplinandone le modalità, la durata e le materie, che le aziende sanitarie
prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un
corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in
servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso
del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
ART. 40
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
professionale assistente sociale.
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente
normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente
della categoria C in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
ART. 41
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
ART. 42
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
amministrativo-professionale.
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività
da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
ART. 43
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria D sono articolate
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo
che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
ART. 44
Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni
esaminatrici, nominate dal Direttore Generale della USL
o dell'Azienda Ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori
appartenenti alla categoria D dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene
designato dal Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere o gli Enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della Regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'Azienda che
bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per il profilo di
collaboratore professionale sanitario; di Dirigente per il profilo di
collaboratore professionale assistente sociale; di Dirigente del ruolo
professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di Dirigente
amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della USL o Azienda ospedaliera di categoria non inferiore
alla C.
CAPO VI
CATEGORIA D - livello economico super (Ds)
Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello economico
super (Ds)
ART. 45
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della
categoria D in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per
il profilo infermieristico esperienza triennale nel corrispondente profilo
della categoria C, corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali
nell'assistenza infermieristica.
ART. 46
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di Collaboratore
professionale assistente sociale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della
categoria D in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
ART. 47
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di Collaboratore
tecnico professionale esperto.
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
ART. 48
Concorso per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da
indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
ART. 49
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Ds
sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo
che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
ART. 50
Commissioni esaminatrici
1. Le Commissioni
esaminatrici, nominate dal Direttore Generale della USL
o dell'Azienda Ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di
livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente
a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene
designato dal Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere o gli Enti di cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della Regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'Azienda che
bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per il profilo di
collaboratore professionale sanitario esperto; di Dirigente per il profilo di
collaboratore professionale assistente sociale esperto; di Dirigente del
ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale
esperto; di Dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore
amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte
da un dipendente amministrativo della U.S.L. o
Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla C.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 51
Iscrizione negli albi degli Ordini e Collegi professionali.
1. L'iscrizione negli albi
degli Ordini e Collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei
concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della
partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento
dell'Ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli Albi professionali.
In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
relativa attività professionale.
ART. 52
1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano anche ai concorsi
relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali
disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della
sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con la
stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche
contrattuali.
ART. 53
Regione Valle D'Aosta
1. L'ammissione ai
concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi
nelle strutture sanitarie ubicate nella Regione Valle d'Aosta, è subordinata
al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.
2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di
lingua francese nominato dalla U.S.L. o Azienda Ospedaliera.
ART. 54
Assunzioni obbligatorie
1. Per le assunzioni
obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni.
ART. 55
Modalità di espletamento dei concorsi in atto.
1. I concorsi per i quali,
alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure
previste dal D.M. 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale
interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.
ART. 56
Abrogazione.
1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il D.M. 30 gennaio
1982 recante: "Normativa concorsuale del
personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
Elaborazione a cura della
Redazione di Concorsi On Line – http://www.concorsionline.it
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