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Gazzetta Ufficiale 174 del 29 Luglio 2003 Supplemento ordinario n. 123
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196"Codice in materia di protezione dei dati personali"IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; VISTO l'articolo
1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3
febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 2002); VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali; VISTA la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione dei dati; VISTA la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche; VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 9 maggio 2003; SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali; ACQUISITO il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003; SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni; EMANA PARTE
I Titolo
I Art.
1 1. Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano. Art.
2 1. Il presente testo
unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati
personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche'
per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Art.
3 1. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato
solo in caso di necessita'. Art.
4 1. Ai fini del presente codice si intende per: 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: 3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: 4. Ai fini del presente codice si intende per: Art.
5 1. Il presente codice disciplina
il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 2. Il presente codice si applica
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per
il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da
quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali. 3. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31. Art.
6 1. Le disposizioni contenute nella
presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative
o modificative della Parte II. Titolo
II Art.
7 1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
ottenere a) dell'origine dei dati personali; 3. L'interessato ha diritto di
ottenere: 4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: Art.
8 1. I diritti
di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita'
al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7
non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati: 3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del
trattamento. Art.
9 1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile puo' essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere
formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. L'identita' dell'interessato e'
verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti. 5. La richiesta
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza
costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Art.
10 1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento e'
tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: 2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per
via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva
la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato. 6. La comunicazione dei dati e'
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7
non puo' comunque superare l'importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7
e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro. Titolo
III CAPO
I Art.
11 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono: 2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Art.
12 1. Il Garante promuove nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 2. I codici sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell'allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e correttezza del trattamento dei dati
personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso dal Garante nei
modi di cui al comma 1 e all'articolo 139. Art.
13 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa: 2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello
Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante puo'
individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico. 4. Se i
dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui
al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma
4 non si applica quando: Art.
14 1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato. 2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17. Art.
15 1. Chiunque cagiona
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale e'
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. Art.
16 1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: 2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali e' priva di effetti. Art.
17 1. Il trattamento dei dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti
e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita' del
trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare. CAPO
II Art.
18 1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici. 2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonche' dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. Art. 19 1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere
iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e'
stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Art.
20 1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e'
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e'
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di
dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e'
aggiornata e integrata periodicamente. Art.
21 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei
dati giudiziart. Art.
22 1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart. 3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata
per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali
il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni
di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e
i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge. 12. Le disposizioni
di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale. CAPO
III Art.
23 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso puo'
riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello
stesso. 3. Il consenso e' validamente
prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13. 4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili. Art.
24 1. Il consenso non e' richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: Art.
25 1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorita' giudiziaria: 2. E' fatta salva la comunicazione
o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di
polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,
per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati. Art.
26 1. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al
trattamento: 4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante: 5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi. Art.
27 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili. TITOLO
IV Art.
28 1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo
sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza. Art.
29 1. Il responsabile e' designato
dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile
e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed
affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile
sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni. Art.
30 1. Le operazioni di trattamento
possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione e' effettuata
per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito
del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima. Titolo
V CAPO
I Art.
31 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta. Art.
32 1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei
dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita. 2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso
di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso
e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. CAPO
II Art.
33 1. Nel quadro
dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali. Art.
34 1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime: Art.
35 1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime: Art.
36 1. Il disciplinare tecnico di cui
all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e'
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore. Titolo
VI Art.
37 1. Il titolare notifica al Garante
il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda: 2. Il Garante puo'
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai
diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle relative modalita'
o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche
ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione. 3. La notificazione e' effettuata
con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Art.
38 1. La notificazione del
trattamento e' presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare
uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. 2. La notificazione e' validamente
effettuata solo se e' trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e
di conferma del ricevimento della notificazione. 3. Il Garante favorisce la
disponibilita' del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali. 4. Una nuova notificazione e'
richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima. 5. Il Garante puo'
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. 6. Il titolare del trattamento che
non e' tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al
comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Art.
39 1. Il titolare del trattamento e'
tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze: 2. I trattamenti
oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante. 3. La comunicazione
di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o
lettera raccomandata. Art.
40 1. Le disposizioni del presente
codice che prevedono un'autorizzazione del Garante
sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Art.
41 1. Il titolare del trattamento che
rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni. 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano. 3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax
o lettera raccomandata. 4. Se il richiedente e' invitato
dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 5. In presenza
di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione
provvisoria a tempo determinato. TITOLO
VII Art.
42 1. Le disposizioni del presente
codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni. Art.
43 1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e' consentito quando: Art.
44 1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato: Art.
45 1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche
le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza. PARTE
II TITOLO
I CAPO
I Art.
46 1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento. 2. Con decreto del Ministro della
giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali
od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolari. I provvedimenti
con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto
del Ministro della giustizia. Art.
47 1. In caso di trattamento di dati
personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice: 2. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita'
ispettive su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non
ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e'
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione. Art.
48 1. Nei casi in cui l'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado puo' acquisire in
conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche
per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice. Art.
49 1. Con decreto del Ministro della
giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile. CAPO
II Art.
50 1. Il divieto
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo
di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. CAPO
III Art.
51 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine
e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo. Art.
52 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria
di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma
1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori
formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.
La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che
sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignita' degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso
di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....". 4. In caso di diffusione anche da
parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti
recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche,
e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine
e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi
o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte
puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo
analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali. TITOLO
II CAPO
I Art.
53 1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice: 2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolart. Art.
54 1. Nei casi in cui le autorita' di
pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformita'
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici
interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui
agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 53. 2. I dati
trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non
richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di
polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53. 4. Gli organi, uffici e comandi di
polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3,
o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono. Art.
55 1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di
dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39. Art.
56 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia. Art.
57 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con
particolare riguardo: TITOLO
III CAPO
I Art.
58 1. Ai trattamenti effettuati dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14,
15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169. 2. Ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle indicate nel comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli
37, 38 e 163. 3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma
1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. 4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle
tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e
di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. TITOLO
IV CAPO
I Art.
59 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti
di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale
disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. Art.
60 1. Quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile. CAPO
II Art.
61 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto
previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11. 2. Agli effetti dell'applicazione
del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e
3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo'
essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a
richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale. 4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire
a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla
disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart. CAPO
III Art.
62 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative
alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalita'. Art.
63 1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. CAPO IV Art.
64 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Nell'ambito delle finalita' di
cui al comma 1 e' ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari indispensabili: 3. Il presente articolo non si
applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati
in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento. Art.
65 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di: 2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti: 3. Ai fini del presente articolo,
e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo,
in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili: 5. I dati
sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono
essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il
rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute. Art.
66 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei
soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta,
nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 2. Si considerano inoltre di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e
quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliart. Art.
67 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: Art.
68 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono
ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli
indispensabili in relazione: 3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio'
e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente
articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Art.
69 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le
nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di
culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed
incontri istituzionali. Art.
70 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti
tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare
per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale. 2. Si considerano, altresi', di
rilevante interesse pubblico le finalita' di applicazione
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in
materia di obiezione di coscienza. Art.
71 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita': 2. Quando
il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a
quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile. Art.
72 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative
allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunita' religiose. Art.
73 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle
attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a: 2. Si considerano, altresi', di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita': CAPO
V Art.
74 1. I contrassegni rilasciati a
qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico
limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale
natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno. 2. Le generalita' e l'indirizzo
della persona fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di
accertamento. 3. La disposizione di cui al comma
2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati
raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. Art.
75 1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. Art.
76 1. Gli esercenti
le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute: 2. Nei casi di cui al comma 1 il
consenso puo' essere prestato con le modalita'
semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. CAPO II Art.
77 1. Il presente capo individua
modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: 2. Le modalita'
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: Art.
78 1. Il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1. 2. L'informativa puo' essere
fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita'
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse. 3. L'informativa puo' riguardare,
altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento. 4. L'informativa, se non e'
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base
alla prestazione richiesta, che: 5. L'informativa
resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e
le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati: Art.
79 1. Gli organismi sanitari pubblici
e privati possono avvalersi delle modalita' semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in
riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati. 2. Nei casi di cui al comma 1
l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con
modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato. 3. Le modalita' semplificate di
cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie. 4. Sulla base di
adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita'
semplificate possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80. Art.
80 1. Oltre a
quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di
fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della
prevenzione e sicurezza del lavoro. 2. L'informativa di cui al comma 1
e' integrata con appositi e idonei cartelli ed
avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito
di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica,
in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati. Art.
81 1. Il consenso al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui e' necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente.
In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu'
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79 e 80. 2. Quando
il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di piu' professionisti
ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il
consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino
o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma. Art.
82 1. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: 3. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva
del consenso, in termini di tempestivita' o efficacia. 4. Dopo il raggiungimento della
maggiore eta' l'informativa e' fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo e' necessario. Art.
83 1. I soggetti di cui agli articoli
78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' degli interessati, nonche' del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti
in materia di modalita' di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1
comprendono, in particolare: Art.
84 1. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate
modalita' e cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il
trattamento di dati. CAPO
III Art.
85 1. Fuori dei casi di cui al comma
2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale
e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle
seguenti attivita': 2. Il comma 1 non si applica ai
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita'
di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un
terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione
del Garante ai sensi dell'articolo 76. 3. All'identificazione dei tipi di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni
su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione
di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta. 4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione
delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta
trattati. Art.
86 1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento di dati
sensibili e giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di: 2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma
4. CAPO
IV Art.
87 1. Le ricette relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato
solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili. 2. Il modello cartaceo per le
ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio
1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di
tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 3. Il tagliando di cui al comma 2
e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle
generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo
che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Il tagliando puo'
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5. Il tagliando puo'
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e'
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'. 6. Con decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante, puo' essere individuata
una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1,
basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei. Art.
88 1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono
indicate. 2. Nei casi di cui al comma 1 il
medico puo' indicare le generalita' dell'interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per
un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione. Art.
89 1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identita' dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo. CAPO
V Art.
90 1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere
conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi. 3. Il donatore di midollo osseo,
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l'anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi. CAPO
VI Art.
91 1. Il trattamento in ogni forma di
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte e'
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure
ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17. Art.
92 1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa
visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta e' giustificata dalla documentata necessita': Art.
93 1. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto e'
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni
dell'articolo 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al
comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune
cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile. Art.
94 1. Il trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto dell'articolo
3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso: TITOLO
VI CAPO
I Art.
95 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata. Art.
96 1. Al fine di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e
gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per
le predette finalita'. 2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente
alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia
di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. TITOLO
VII CAPO
I Art.
97 1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici. Art.
98 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici: Art.
99 1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici e'
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici puo' essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per
i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati. 3. Per scopi storici, statistici o
scientifici possono comunque essere conservati o
ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e'
cessato il trattamento. Art.
100 1. Al fine di promuovere e
sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari. 2. Resta fermo
il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a). 3. I dati
di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati per
i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi. CAPO
II Art.
101 1. I dati personali raccolti per
scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11. 2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 3. I dati personali possono essere
comunque diffusi quando sono relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico. Art.
102 1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici. 2. Il codice di deontologia e di
buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare: Art.
103 1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati e' disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice. CAPO
III Art.
104 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici. 2. Agli effetti dell'applicazione
del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico. Art.
105 1. I dati personali trattati per
scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b),
del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo'
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente. 4. Per il trattamento effettuato
per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non e' dovuta quando
richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dai codici di cui
all'articolo 106. Art.
106 1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o piu' codici
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici. 2. Con i codici di cui al comma 1
sono individuati, tenendo conto, per i soggetti gia'
compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia'
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare: Art.
107 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con
modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e
l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 40. Art.
108 1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico
ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto. Art.
109 1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate
dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante. Art.
110 1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non e' necessario quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto
ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non e' possibile informare gli interessati e il
programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale ed e' autorizzato dal Garante anche ai
sensi dell'articolo 40. 2. In caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei
trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando
il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul
risultato della ricerca. TITOLO
VIII CAPO
I Art.
111 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita' previdenziali
o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita' di
occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili. Art.
112 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici
di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalita' di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: 3. La diffusione dei dati di cui
alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato. CAPO
II Art.
113 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CAPO
III Art.
114 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art.
115 1. Nell'ambito del rapporto di
lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro e' tenuto a garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale. 2. Il lavoratore domestico e'
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare. CAPO
IV Art.
116 1. Per lo svolgimento delle
proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi
di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23. 2. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali stabilisce con proprio decreto le
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni. TITOLO
IX CAPO
I Art.
117 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalita' per garantire la comunicazione di
dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato. Art.
118 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con
quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualita' e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. Art.
119 1. Con il
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti. Art.
120 1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca
dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 2. Il trattamento
e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. TITOLO
X CAPO
I Art.
121 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni. Art.
122 1. Salvo quanto previsto dal comma
2, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente. 2. Il codice di deontologia di cui
all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della
rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi
alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di
una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente,
in modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento. Art.
123 1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non
sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di
una contestazione anche in sede giudiziale. 3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo' trattare
i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la
fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i
dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e' revocabile
in ogni momento. 4. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3. 5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico e' consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita'
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a
quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. 6. L'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi
alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione. Art.
124 1. L'abbonato ha diritto di
ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita',
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. 2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare
l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere
servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi
per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. 3. Nella documentazione inviata
all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate
non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le
comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla
fatturazione. 4. Nella fatturazione all'abbonato
non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato puo' richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. 5. Il Garante,
accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo'
autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni. Art.
125 1. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'utente chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea. 2. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti. 3. Se e' disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante. 4. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante. 5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso
Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. 6. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di
quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4. Art.
126 1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli
utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il
proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla
natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il
diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, e' consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la
diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per
la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. Art.
127 1. L'abbonato che riceve chiamate
di disturbo puo' richiedere che il fornitore della
rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i
dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari
durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni. 2. La richiesta formulata per
iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore. 3. I dati conservati ai sensi del
comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli
per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi
di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese
non superiore ai costi effettivamente sopportati. 4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea
per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Art.
128 1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso
il proprio terminale effettuato da terzi. Art.
129 1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformita' alla
normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e
di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice. 2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio
della massima semplificazione delle modalita' di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione
dei dati senza oneri. Art.
130 1. L'uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso
dell'interessato. 2. La disposizione di cui al comma
1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi
1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di
cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24. 4. Fatto salvo quanto previsto nel
comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a
fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre
che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o
in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e'
informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente. 5. E' vietato in ogni caso l'invio
di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque,
a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del
mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato
possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7. 6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni. Art.
131 1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove
possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo'
essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo. 3. L'utente informa l'altro utente
quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di
altri soggetti. Art.
132 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per
finalita' di accertamento e repressione di reati, secondo le modalita'
individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del
Garante. CAPO
II Art.
133 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti
di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per
assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu' ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno
rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale
rilascio di certificazioni attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e
il livello di sicurezza assicurato. CAPO
III Art.
134 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche
modalita' di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato
per garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11. TITOLO
XI CAPO
I Art.
135 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita'
alla legge. TITOLO
XII CAPO
I Art.
136 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: Art.
137 1. Ai
trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del
presente codice relative: 2. Il trattamento dei dati di cui
al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso
dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi
i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e,
in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati
personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. Art.
138 1. In caso di richiesta dell'interessato
di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia. CAPO
II Art.
139 1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale. Il codice puo' anche prevedere
forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13. 2. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire. 3. Il codice o le modificazioni od
integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati
dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una
diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 4. Il codice e le disposizioni di
modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12. 5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143,
comma 1 , lettera c). TITOLO
XIII CAPO
I Art.
140 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni. PARTE
III TITOLO
I CAPO
I SEZIONE
I Art.
141 1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante: SEZIONE
II Art.
142 1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo e' sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari
formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta
elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante puo'
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e
di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici. Art.
143 1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento: 2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti. Art.
144 1. I provvedimenti
di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle
segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento. SEZIONE
III Art.
145 1. I diritti
di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita'
giudiziaria o con ricorso al Garante. 2. Il ricorso
al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 3. La presentazione del ricorso al
Garante rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto. Art.
146 1. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo
che e' stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale. 2. Il riscontro alla richiesta da
parte del titolare o del responsabile e' fornito entro quindici giorni dal
suo ricevimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale
riscontro e' di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Art.
147 1. Il ricorso e' proposto nei
confronti del titolare e indica: 2. Il ricorso e'
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato: 3. Al ricorso e' unita, altresi',
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un
recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
mediante posta elettronica, telefax o telefono. 4. Il ricorso e' rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e'
richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da
un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa
vigente. 5. Il ricorso e' validamente
proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalita' relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte
ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso
l'Ufficio del Garante. Art.
148 1. Il ricorso e' inammissibile: 2. Il Garante determina i casi in
cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso. Art.
149 1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il
ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facolta' di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove
indicato nel ricorso. 2. In caso di adesione
spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se
il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della
controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente. 3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti.
A tal fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonche'
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva. 4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con
il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare. 5. Il Garante puo'
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu' perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per
la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia. 6. Nel procedimento, il titolare e
il responsabile di cui al comma 1 possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia. 7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2,
puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta
giorni. 8. Il decorso dei termini previsti
dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 e'
sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se
il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste
il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1. Art.
150 1. Se la particolarita' del caso
lo richiede, il Garante puo' disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il
provvedimento puo' essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al
comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale
decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto. 3. Se vi
e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficolta' o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e
2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. In caso
di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare
delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile. Art.
151 1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152. CAPO
II Art.
152 1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. 2. Per
tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento. 3. Il tribunale decide in ogni
caso in composizione monocratica. 4. Se e'
presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo
143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. 5. La proposizione del ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi
motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio. 6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice puo'
emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con
il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale
assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre
parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 8. Se
alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese
di giudizio. 9. Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalita' non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. 10. Terminata l'istruttoria, il
giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e
leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e'
subito dopo depositata in cancelleria. 11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza. 12. Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a
carico della parte soccombente le spese del procedimento. 13. La sentenza non e'
appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione. 14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. TITOLO
II CAPO
I Art.
153 1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Il Garante e' organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni. 3. I componenti
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non puo' essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennita' non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. 7. Alle dipendenze del Garante e'
posto l'Ufficio di cui all'articolo 156. Art.
154 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformita' al presente codice, ha il compito di: 2. Il Garante svolge altresi', ai
sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti
comunitari e, in particolare: 3. Il Garante coopera con altre
autorita' amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare
rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'. 4. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal
presente codice. 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e'
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto
previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. CAPO
II Art.
155 1. All'Ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonche' quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le
disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice. Art.
156 1. All'Ufficio del Garante e'
preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi. 2. Il ruolo organico del personale
dipendente e' stabilito nel limite di cento unita'. 3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce: 4. L'Ufficio puo'
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e'
corrisposta un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
personale di ruolo, sulla base di apposita tabella
di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta
per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita'
integrativa speciale. 5. In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unita' ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7. 6. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono,
il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti
a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non piu' di due volte. 8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero
non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria. 10. Le spese di funzionamento del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. CAPO
III Art.
157 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti. Art.
158 1. Il Garante puo'
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si
avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al
comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del
Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento. Art.
159 1. Il personale
operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 2. Ai soggetti presso i quali sono
eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal
fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque
eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare
con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile. 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e'
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile. 4. Se non e' disposto diversamente
nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio'
puo' facilitarne l'esecuzione. 5. Le informative, le richieste e
i provvedimenti di cui al presente articolo e agli
articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica
e telefax. 6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art.
160 1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi
assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai componenti del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante. 5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici
giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto. 6. La validita', l'efficacia e
l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti
nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale. CAPO
I Art.
161 1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di
dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici
ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. Art.
162 1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. 2. La violazione
della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. Art.
163 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38,
ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. Art.
164 1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro. Art.
165 1. Nei casi di cui agli articoli
161, 162 e 164 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che
la applica. Art.
166 1. L'organo competente a ricevere
il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura
del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1,
lettera h), e 158. CAPO
II Art.
167 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e'
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto
mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Art.
168 1. Chiunque, nella notificazione
di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel
corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art.
169 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 e'
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro. 2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o
per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del
reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico
ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili. Art.
170 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26,
comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art.
171 1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e
114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300. Art.
172 1. La condanna per uno dei delitti
previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza. TITOLO IV CAPO
I Art.
173 1. La legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata: Art.
174 1. All'articolo 137 del codice di
procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: 2. Al primo comma dell'articolo
138 del codice di procedura civile, le parole da: "puo'
sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se cio' non e' possibile,". 3. Nel quarto comma dell'articolo
139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale"
e' sostituita dalle seguenti: "una ricevuta". 4. Nell'articolo 140 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "affigge
avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa
e sigillata". 5. All'articolo 142 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 6. Nell'articolo 143, primo comma,
del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo. 7. All'articolo 151, primo comma,
del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di
tutela della dignitą". 8. All'articolo
250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e' aggiunto il
seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in
mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in
busta chiusa e sigillata.". 9. All'articolo
490, terzo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore". 10. All'articolo 570, primo comma,
del codice di procedura civile le parole: "del
debitore," sono soppresse e le parole da: 11. All'articolo
14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.". 12. Dopo l'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o
da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di
presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.". 13. All'articolo
148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 14. All'articolo 157, comma 6, del
codice di procedura penale le parole: "e'
scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3". 15. All'art. 80 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: 16. Alla legge
20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: Art.
175 1. Il trattamento effettuato per
il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39, commi 2 e 3. 2. I dati personali trattati dalle
forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti
di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne e' verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11. 3. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art.
10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si
riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene
a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi.". Art.
176 1. Nell'articolo 24, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante
strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei
casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,". 2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione
di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.". 3. L'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle
politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.". 4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le
vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. L'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti
la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del
personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto.". 6. La
denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla
seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione". Art.
177 1. Il comune puo'
utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzionale. 2. Il comma 7
dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle
informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". 3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela
di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto. 4. Nel primo
comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). 5. Nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e'
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalita' di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o
per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.". Art.
178 1. Nell'articolo 27, terzo e
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio
sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e
il Garante per la protezione dei dati personali". 2. All'articolo 5 della legge 5
giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione
da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: 3. Nell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, e' inserito,
infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai
dati in esse contenuti.". 4. All'articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro della sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h). 5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati personali". Art.
179 1. Nell'articolo 6 della legge 2
aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il
rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;". 2. Nell'articolo 38, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8". 3. Al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a
distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo
10, al Garante per la protezione dei dati personali". 4. Dopo l'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e' inserito il
seguente: "Articolo
107-bis. 1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi. 2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e'
allegata la documentazione relativa all'esercizio
dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il
blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.". CAPO
II Art.
180 1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate
entro il 30 giugno 2004. 2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura. 3. Nel caso di cui al comma 2, il
titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in
relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti
al piu' tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice. Art.
181 1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice: 2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche,
continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalita' e
degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo
su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice. 6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di
trattamento nel rispetto delle medesime. Art.
182 1. Al fine di assicurare la
continuita' delle attivita' istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo
2004, il Garante: CAPO
III Art.
183 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati: 2. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501. 3. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresi',
abrogati: 4. Dalla
data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di
buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati
personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da
norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal
medesimo codice. CAPO
IV Art.
184 1. Le disposizioni del presente
codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 2. Quando leggi, regolamenti e
altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31
dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice,
il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato. 3. Restano ferme le disposizioni
di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali. Art.
185 1. L'allegato A) riporta, oltre ai
codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice. Art.
186 1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma |