Decreto 19 ottobre 2001, n. 445
Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.
pubblicato nella GU n. 299 del 27.12.2001
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto
il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni;
Visto
il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del
suddetto regolamento;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile
2001;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza
del 3 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso
nell'adunanza del 18 maggio 2001;
Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.
Considerato
che non si e' ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto
di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal
regolamento in oggetto non e' volta al reclutamento di personale
amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non puo'
farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di cui all'articolo
4, comma 6, poiche' si e' ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei
quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta
adeguatamente ponderata;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come
attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL
1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Esame di abilitazione
1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia. 2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.
Art. 2.
Tirocinio
1. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attivita' formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.
3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga al
di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le
strutture del Servizio sanitario nazionale,
stipulate ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' con
gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle
universita' che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a
ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri
indicati dalla commissione nazionale di cui all'articolo
4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di
laurea conseguita presso l'universita' e compatibilmente con la
capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i
possessori di laurea conseguita presso altre universita'.
4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.
5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.
Art. 3.
Sedi della prova scritta e nomina delle
commissioni presso le università
1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 5; essa e' costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed e' composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di medicina e due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalità di funzionamento della commissione.
2. La prova scritta di cui al presente decreto e' organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 4.
Prova scritta
1. La commissione nazionale per la prova scritta e' nominata
con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca, rimane in carica tre
anni ed e' composta, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo
57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni
nell'albo dei medici chirurghi, di cui:
a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui
uno scelto da una rosa di nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale e
uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei
rettori delle università italiane su indicazioni della
conferenza dei presidi della facolta' di medicina;
b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo,
di cui uno scelto da una rosa di
nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale e uno scelto da una rosa proposta
dalla conferenza dei rettori delle università
italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facolta' di medicina;
c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione
nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Il presidente della commissione e' nominato con il
decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al
comma 1, lettera a). La commissione delibera a
maggioranza dei componenti e in caso di parita' di
voto prevale il voto del presidente.
3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa e' suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:
a)
le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale, con particolare riguardo ai
meccanismi fisiopatologici e alle
conoscenze riguardanti la clinica, la
prevenzione e la terapia;
b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.
4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorità' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.
6. Ciascuna prova
scritta si svolge contemporaneamente nelle
diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo
3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.
7. Dall'inizio di
ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi.
La correzione avviene in forma anonima mediante lettura
elettronica degli elaborati. La valutazione della prova
scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina
l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni
risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la
correzione degli elaborati,
il Ministero dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca
puoi avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino
strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività
di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del
contenuto delle prove e l'anonimato dei
candidati in sede di correzione degli elaborati.
9. La prova si intende superata se il
candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.
10. Durante lo svolgimento della prova i
candidati non possono comunicare tra loro ne' con estranei,
ne' possono consultare alcun testo, pena
l'esclusione dall'esame. E'
altresì vietata l'introduzione nell'aula di
esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.
11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed
incrementato con ulteriori 400 quesiti.
Art. 5.
Valutazione delle prove e voto finale
1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.
2. Il rettore dell'università' presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.
Art. 6.
Diploma di abilitazione
1. Il rettore dell'università' presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'università' dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.
Art. 7.
Abrogazioni e disapplicazione
1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma primo, lettera c), e all'articolo 24 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 7 ad eccezione dell'ottavo comma, all'articolo 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 ottobre 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20
Note alle premesse:
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevede "Approvazione del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore". - La legge 9 maggio 1989, n.
168 concerne "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica". - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca: "Approvazione del
regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del
dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita'
a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I
decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo
gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli,
gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a
quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli
di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico,
di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli
studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche'
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo Il
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
"Art. 2. - 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e
universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e
5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita'
giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei
policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi
ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e
chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma
1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti
necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al
modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali
adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri
della sanita' e dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica e,
ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni
istituzionali di didattica e di ricerca dell'universita' di cui all'art. 1, la
regione e l'universita' individuano, in conformita' alle scelte definite dal
Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali
aziende sono caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica. Qualora
nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture
essenziali per l'attivita' didattica, l'universita' concorda con la regione,
nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione, nell'ambito dei
protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di
riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purche' gia'
accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di
riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al
comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione
sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento
degli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti
istituzionali dell'universita', in considerazione dell'apporto reciproco tra le
funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di medicina
e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte perseguono l'efficace e
sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'universita', sulla
base dei principi e delle modalita' proprie dell'attivita' assistenziale del
Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente
decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita' di cui al comma 2,
lettera b), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'art. 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la
proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'. Le modalita'
organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite, con autonoma
personalita' giuridica, dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalita' organizzative e gestionali determinate dall'azienda in
analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis, 8-ter e
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni."
- Si trascrive il comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CEE):
"3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno
dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,
nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno
pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale
accreditato ai sensi dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione
docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale
all'uopo istituito".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 prevede "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche".
- L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) recita:
"Art. 6 (Riapertura Servizio sanitario nazionale ed universita). - 1.
(Comma abrogato dall'art. 1, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,
connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della
reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la
disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla
formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le
predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai
dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della
programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso
alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di
specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del
direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente. Sulla base
delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione
possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie
locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale. sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa
con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'.
Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in
possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere,
le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti
sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore
dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta
ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni
di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali,
ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente
ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole
ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto
il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di
durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore d secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente
articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri
della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5.
Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato
medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992,
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni
assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei
profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto
divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
Nota all'art. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, s.o., cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999,
n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) prevede "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate)".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne,
salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma
3, lettera e)". - Per il titolo del decreto ministeriale 28 novembre 2001
si veda la nota all'art. 2. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni prevede "Regolamento
recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 7:
- L'art. 2, quarto e quinto comma, l'art. 7 ad eccezione dell'ottavo comma,
l'art. 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11
ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, l'art. 12,
l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e
successive modifiche si riferiscono alla ubicazione, costituzione, composizione
e funzionamento delle commissioni giudicatrici e alle prove degli esami di
Stato per la professione di medico chirurgo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo comma, lettera e) del
decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche:
"Art. 4. - Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di
medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e
chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la
clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica
prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652".
"Art. 6. - Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per
l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente
regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100,
diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza
propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti: a) - d) (omissis); e)
quanto trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di
veterinario, un certificato dell'universita', attestante il compimento del
prescritto tirocinio pratico".