MINISTERO DELLA SANITA'


DECRETO 29 marzo 2001, n. 182

Regolamento  concernente  la  individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo 6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,   n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",  nel  testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al  Ministro  della  sanita'  di  individuare  con proprio decreto le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle  aree  del  personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure professionali;
  Visto  il  proprio  decreto  17 gennaio  1997 con il quale e' stata individuata  la  figura  e relativo profilo professionale del tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
  Visti  i  propri  decreti  17 gennaio  1997  con i quali sono state individuate    le    figure    e   relativi   profili   professionali
dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale;
  Visto  il  proprio  decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale e' stata   individuata   la  figura  e  relativo  profilo  professionale
dell'educatore professionale;
  Ritenuto,  per  evitare  duplicazioni  di  funzioni  presenti nelle figure  di  assistente  sanitario  e di terapista occupazionale, gia'
individuate,  e  nella  nuova figura dell'educatore professionale, di procedere  alla  soppressione  della  figura professionale di tecnico
dell'educazione  e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente  di  individuare  la  nuova  figura del tecnico della
riabilitazione psichiatrica;
  Ritenuto  di  dover  garantire  il  completamento  degli studi agli studenti  gia'  iscritti  ai corsi di tecnico dell'educazione e della
riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale  e  di  equiparare, con riferimento  al  profilo  ed  agli  ordinamenti  didattici  delle due
figure, il titolo conseguito a quello di educatore professionale;
  Visto  il  parere del Consiglio Superiore di Sanita, espresso nella seduta del 30 settembre 1998;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  nota,  in  data  5 luglio  1999,  con  cui  lo schema di regolamento  e'  stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
  Art. 1. 
1.  E' soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e  della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del  Ministro  della sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto, dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle   disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della disciplina in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "Art.  6  (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed  Universita).   -   1.   Le   regioni,   nell'ambito   della
          programmazione  regionale,  stipulano  specifici protocolli  d'intesa  con  le  universita'  per regolamentare l'apporto
          alle  attivita'  assistenziali del servizio sanitario delle  facolta'  di  medicina,  nel  rispetto delle loro finalita'
          istituzionali  didattiche  e  scientifiche.  Le universita'  contribuiscono,  per quanto di competenza, all'elaborazione
          dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria,  ai   fini   dell'individuazione  della  dislocazione  delle
          strutture  sani-  arie,  deve  tener  conto  della presenza programmata delle strutture universitarie. Le universita' e
          le  regioni  possono,  d'intesa,  costituire  i policlinici universitari,  mediante scorporo e trasferimento da singoli
          stabilimenti  ospedalieri  di  strutture  universitarie  od  ospedaliere,  accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo
          conto  delle  esigenze  della  programmazione  regionale. I  rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati,
          ove  necessario, con appositi accordi tra le universita, le aziende   ospedaliere   e   le   unita'   sanitarie  locali
          interessate.
              2.  Per  soddisfare le specifiche esigenze del Servizio  sanitario   nazionale,   connesse   alla  formazione  degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del  Servizio  sanitario  nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare  le  modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra l'universita, le aziende ospedaliere, le unita'
          sanitarie  locali,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere   scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo   8 agosto   1991,  n.  257,  sulla  formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate   presso  le  predette  strutture  sanitarie  in possesso dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto  legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di insegnamento     previsti dall'ordinamento didattico universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in  conformita'  ai proto- colli d'intesa di cui al comma 1. Ai  fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  8 agosto  1991, n. 257, tenendo anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni  sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto.  Il  diploma di specializzazione conseguito presso le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del direttore
          della  scuola  e  del  rettore dell'universita' competente. Sulla  base  delle  esigenze di formazione e di prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'  per  l'istituzione  dei  corsi  di specializzazione possono
          essere  previste  per  i  presidi  ospedalieri delle unita' sanitarie  locali,  le  cui strutture siano in possesso dei
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
          sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione  avviene  in sede ospedaliera ovvero presso, altre strutture
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
          delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          d'intesa  con  il  Ministro della sanita. Il Ministro della sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento  didattico  e  definito,  ai  sensi dell'art. 9
          della  legge  19  novembre  1990,  n.  341, con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  emanato  di  concerto  con  il Ministro della sanita.  Per  tali  finalita'  le  regioni e le universita'
          attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
          n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle  strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in  attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita,  le  aziende  ospedaliere, le  unita'  sanitarie  locali, le istituzioni pubbliche private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere   scientifico.  I diplomi conseguiti' sono rilasciati a firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'  competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
          scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio  professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e  previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
          riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge  19 novembre  1990,  n. 341, sono soppressi entro due anni a
          decorrere  dal  1o gennaio  1994,  garantendo, comunque, il  completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di  secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il  predetto  periodo temporale passanti accedere gli aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria  superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria  superiore di secondo grado.
              4.  In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa  di  cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
          costituzione  delle  nuove  unita' sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri su proposta  dei  Ministri  della sanita' e dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
              5.   Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina  e chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di
          ruolo  in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni   assistenziali.   In   tal  senso  modificato  il  contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del  diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
          in odontoiatria".
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
          revisione   delle  discipline  in  materia  di  sanita.  di  pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
          e' il seguente:
              "Art.  1  (Sanita).  -  1.  Ai  fini  della  ottimale e  razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa sanitaria,  con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
          previsti  dalla  normativa  vigente  in materia, il Governo della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,  uno a piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi,  di  cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni ed integrazioni,  sulla  base  del  principio dell'uguaglianza di trattamento
          dei     cittadini,    anche    attraverso    l'unificazione  dell'aliquota  contributiva, da rendere proporzionale entro
          un livello massimo di reddito;
                b) rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e le elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi.   anche   attraverso l'introduzione  di  limiti  e  modalita'  personalizzate di
          fruizione delle esenzioni;
                c) completare il riordinamento del Servizio sanitario  nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
          autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
          assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di finanziamento,   secondo   misure   tese   al   riequiibrio
          territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa  non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
          direttamente;
                d) definire  i  principi  organizzativi  delle unita’   sanitarie    locali   come   aziende   infraregionali   con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della  legge  8 giugno  1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore  generale  e  un  collegio  dei  revisori  i  cui membri, ad
          eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro, devono  essere  scelti  tra  i  revisori contabili iscritti
          nell'apposito  registro  previsto  dall'art.  1 del decreto legislativo   27 gennaio   1992,  n.  88.  La  definizione,
          nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di indirizzo  per l'impostazione programmatica delle attivita,
          l'esame  del  bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le  verifiche  generali  sull'andamento delle attivita' per  eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di   indirizzo   per   le   ulteriori  programmazioni  sono attribuiti  al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
          dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di  riferimento  territoriale.  Il  direttore  generale,  che deve essere in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata  professionalita'  ed esperienza gestionale e organizzativa,
          e'  nominato  con  scelta  motivata  dalla  regione o dalla  provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire  presso  il Ministero della sanita' ed e' assunto  con  contratto  di diritto privato a termine; e' coadiuvato
          da  un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
          anchessi  con contratto di diritto privato a termine, ed e' assistito   per   le   attivita'  tecnico-sanitarie  da  un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei  servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la  provincia  autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
          provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti  disposizioni   in   materia   di   bilinguismo   e  riserva
          proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione  stessa  nel  rispetto  delle  norme  in materia di bilinguismo;
                e) ridurre  il  numero delle unita' sanitarie locali,  attraverso  un  aumento della loro estensione territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane
                f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
                g) definire   principi   relativi   ai   livelli   di assistenza  sanitaria  uniformi e obbligatori, tenuto conto
          della  peculiarita'  della  categoria  di  assistiti di cui all'art.  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
          per  le  attivita'  rivolte  agli  individui  in termini di  prestazioni,  stabilendo  comunque  l'individuazione  della
          soglia  minima  di  riferimento,  da  garantire  a  tutti i cittadini,  e  il  parametro  capitario di finanziamento da
          assicurare  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per l'organizzazione  di  detta  assistenza, in coerenza con le
          risorse stabilite dalla legge finanziaria;
                h) emanare,   per   rendere  piene  ed  effettive  le funzioni   che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle
          province  autonome,  entro  il 30 giugno 1993, norme per la riforma  del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
          di  indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le  stesse  norme  debbono  prevedere  altresi  il riordino dell'istituto  superiore di sanita, dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro (ISPESL) nonche'   degli  istituti  di  ricovero  e  cura  carattere
          scientifico  e  degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
                i)   prevedere   l'attribuzione,   a   decorrere  dal  10 gennaio  1993, alle regioni e alle province autonome dei
          contributi   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario nazionale  localmente riscossi con riferimento al domicilio
          fiscale  del  contribuente  e  la contestuale riduzione del  Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
          51  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, e successive modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  gli  effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli  standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni  e  le  province  autonome  potranno  far fronte ai
          predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,  graduando  l'esonero  dai  ticket, salvo restando l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite  del  6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
          delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;
                l)  introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,  alla  revisione  e al superamento dell'attuale regime delle
          convenzioni  sulla  base  di criteri di integrazione con il  servizio  pubblico,  di  incentivazione al contenimento dei
          consumi  sanitari,  di  valorizzazione del volontariato, di acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili,  secondo  principi  di qualita' ed economicita’ che   consentano  forme  di  assistenza  differenziata  per
          tipologie   di   prestazioni.  ai  fine  di  assicurare  ai  cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
                m)  prevedere  che  con decreto interministeriale, da emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  siano individuale quote di risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
                n) stabilire  i  criteri  per le individuazioni degli ospedali  di  rilievo nazionale e di alta specializzazione,
          compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che  in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
          della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire  personalita'    giuridica    e   autonomia   di   bilancio,
          finanziaria,  gestionale  e  tecnica e prevedere, anche per  gli  altri  presidi  delle  unita' sanitarie locali; che la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia  economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per
          centri  di  costo, basato sulle prestazioni effettuate, con  appropriate  forme  di  incentivazione per il potenziamento
          dei  servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei  lungodegenti;
                o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario  nazionale  ed universita' sulla base di principi
che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie dell'universita,     regolino    l'apporto    all'attivita'  assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le   modalita'   stabilite  dalla  programmazione  regionale  in  analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di  finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di  tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra  Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la  formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e  per le specializzazioni post-laurea;
                p) prevedere    il    trasferimento    alle   aziende infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio mobiliare  e  immobiliare  gia' di proprieta' dei disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
          comuni;
                q) prevedere  che il rapporto di lavoro del personale dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.   2   della   presente   legge,  individuando  in   particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza,  di non incremento delle dotazioni organiche di  ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
          selezione  negli  accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui  si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il  livello  dirigenziale  apicale,  per quanto riguarda il  personale medico e per le altre professionalita' sanitarie.
          quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
          di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale,  ivi  incluse  quelle  relative  al personale medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
          diagnostici  e  terapeutici,  e  la  regolamentazione delle attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
                r)  definire  i  principi per garantire i diritti dei cittadini   nei  confronti  del  servizio  sanitario  anche
          attraverso  gli  organismi  di  volontanato e di tutela dei diritti,  favorendo  la presenza e l'attivita' degli stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei  servizi.  Restano salve le competenze ed attribuzboni delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
                s)   definire   i   principi  ed  i  criteri  per  la  riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome,  su  base dipartimentale, dei presidi multizonali   di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  cui competono le funzioni di coordinamento  tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
          di  consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione ai comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
          Ministero  dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi delle unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
          articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale, igiene   degli  alimenti,  prevenrione  e  sicurezza  degli
          ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria in   riferimento   alla   sanita'   animale,  all'igiene  e
          commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e all'igiene    degli    allevamenti   e   delle   produzioni
          zootecniche;
                t) destinare  una quota del Fondo sanitario nazionale  ad  attivita'  di  ricerca  di  biomedica finalizzata, alle
          attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,  riconosciuti come tali dalla normativa vi gente in materia,
          dell'istituto superiore di sanita' e dell'istituto supemore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL),
          nonche'  ad iniziative centrali previste da leggi nazionali  riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
          interregionale  o  nazionale  da  trasferire  allo stato di previsione del Ministero della sanita;
                u)  allo  scopo  di  garantire la puntuale attuazione delle  misure  attribuire  alla  competenza delle regioni e
          delle   province   autonome,   prevedere  che  in  caso  di inadempienza   da   parte  delle  medesime  di  adempimenti
          previsti   dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente  articolo,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   della   sanita,  disponga,  previa  diffida,  il compimento   degli  atti  relativi  in  sostituzione  delle
          predette amministrazioni regionali o provinciali;
                v) prevedere  l'adozione,  da  parte  delle regioni e delle  province  autonome,  entro  il  1o gennaio 1993, del
          sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche, attivando. secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
          4  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  le  apposite  commissioni  professionali  di verifica. Qualora il termine
          per  l'attivazione  del  sistema  non  fosse rispettato, il  Ministro  della  sanita, sentito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge: ove tale parere non sia espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente;
                z)  restano  salve  le  competenze  e le attribuzioni  delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano.
              2.  Sono  prorogate  fino  al 31 dicembre 1993 le norme dell'art.  4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico nazionale  di nuove specialita' che rappresentino modifiche
          di confezione o di composizione a di forma o di dosaggio di  specialita'  gia'  presenti nel prontuario e che comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in  vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
              4.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di  cui   al  comma 1  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere  delle  Commissioni  di  cui  al  comma 3, potranno potranno
          essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  dei  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il  seguente:
              "Art.  17  (Regolamenti).  - Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di  leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello  dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con  funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica  dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali generali".
  
Art. 2.
  1.  E'  individuata  la  figura  professionale  del  tecnico  della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica e' l'operatore sanitario che, in possesso del  diploma  universitario  abilitante,  svolge,  nell'ambito  di un progetto   terapeutico   elaborato  da  un'equipe  multidisciplinare, interventi  riabilitativi  ed  educativi sui soggetti con disabilita' psichica.
  2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
    a) collabora  alla valutazione della disabilita' psichica e delle potenzialita'  del  soggetto,  analizza bisogni e istanze evolutive e
rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
    b) collabora       all'identificazione       degli      obiettivi formativo-terapeutici  e  di riabilitazione psichiatrica nonche' alla
formulazione  dello  specifico  programma  di  intervento  mirato  al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
    c) attua  interventi  volti  all'abilitazione/riabilitazione  dei soggetti  alla  cura  di se' e alle relazioni interpersonali di varia
complessita' nonche, ove possibile, ad un'attivita' lavorativa;
    d) opera  nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  relazioni di rete, per
favorire  l'accoglienza  e  la  gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
    e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunita;
    f) collabora  alla  valutazione  degli  esiti  del  programma  di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli
obiettivi prefissati.
  3.  Il  tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione   del   personale  di  supporto  e  concorre  direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
  4.  Il  tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica  svolge la sua attivita'  professionale  in  strutture e servizi sanitari pubblici o
privati in regime di dipendenza o libero professionale.
  
Art. 3.
  1.   Diploma   universitario   di   tecnico   della  riabilitazione psichiatrica,  conseguito  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3, del decreto  legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.
 
Art. 4.
  1.  I  corsi  di  diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo    1,   sono   soppressi,   garantendo,   comunque,   il
completamento  degli  studi  agli  studenti  iscritti  ai  corsi gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Il  diploma  universitario  di  tecnico dell'educazione e della riabilitazione  psichiatrica  e psicosociale e' equipollente a quello
di educatore professionale.
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 29 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 343
 

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NOTE di Concorsi On Line

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Testo pubblicato nella GU n. 115 del 19-5-2001

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