GAZZETTA UFFICIALE N. 205 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 03 09 1998
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 26 agosto 1998, n. 9/98.
Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei
limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto
- Direzione generale affari
generali e personale
Alle aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non
economici
All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
All'Istituto superiore della
sanita' - Servizi amministrativi
del personale
A tutte le regioni
Ai commissariati di Governo
presso le regioni e le province
autonome e per il loro tramite
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunita' montane
Alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione
All'A.R.A.N.
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
Con riferimento alla problematica in oggetto indicata, sottoposta
da questo Dipartimento alle valutazioni del Consiglio di Stato, si
trasmette, in allegato, il parere del predetto consesso di cui
all'adunanza della Sezione prima del 15 luglio 1998 (n. 492/98).
Vista la relazione prot. n. 391/98/UL/P/L 127 trasmessa con nota
del 17 giugno 1998, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - chiede il parere
del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore;
Premesso;
Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda che la legge 15
maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese,
recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che "la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione".
Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di
eta' stabilito - in via generale - in quarantuno anni, con la
possibilita' per gli appartenenti alle categorie protette di fruire
del limite massimo specifico fino a quarantasei anni, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, n. 2), del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma
prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 deriva
dall'emendamento n. 3.62 dell'onorevole Cananzi approvato in data 12
febbraio 1997 nella sede referente dalla commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati nel corso dell'esame
dell'allora disegno di legge A.C. 2564, gia' A.S. 1034.
Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea della stessa
Camera dei deputati (Cfr A.C. 2564/ a) e del Senato della Repubblica
(Cfr. A.S. 1034/ B).
Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni
alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti
specifici ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilita' nel
mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole
amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo
strumento regolamentare, deroghe per sanzionare eventuali limiti di
eta' che siano giustificati dalla natura del servizio o dalle
oggettive necessita' istituzionali.
Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha
inteso garantire che i regolamenti potessero essere verificati in
sede giurisdizionale sulla base dei parametri stabiliti dalla legge,
con la conseguenza che, ove le deroghe non fossero risultate
ragionevoli, si sarebbe potuto proporre apposita impugnativa avverso
i medesimi regolamenti.
Pur tenendo conto che i lavori parlamentari non costituiscono un
elemento determinante ai fini della interpretazione di una
disposizione legislativa, si e' ritenuto tuttavia opportuno
sintetizzare i principali passaggi parlamentari anche allo scopo di
evidenziare come, nella fase di approvazione della legge n. 127/1997,
non sia stato posto con chiarezza il rapporto tra la disposizione
contenuta nell'art. 3, comma 6, della legge predetta con le
preesistenti norme speciali che hanno sancito limiti di eta' per
determinate categorie di personale delle amministrazioni pubbliche ai
finidell'accesso all'impiego. Si cita, a titolo esemplificativo, il
limite di trenta anni di eta' previsto dall'art. 11 della legge 5
dicembre 1986, n. 521, per l'ammissione ai concorsi nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nei confronti di tali situazioni, pur giustificabili, in un ambito
generale, dalla natura del servizio o dalle oggettive necessita'
dell'amministrazione, si e' posto in particolare il problema della
sopravvivenza di normative speciali gia' vigenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 127/1997.
In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato dall'art.
3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel prevedere l'adozione di
deroghe al principio di non assoggettamento a limiti di eta' per la
partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni,
prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente mediante
regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati.
Tale sistema consente, come gia' puntalizzato anche in sede
parlamentare, la possibilita' di adire la competente sede
giurisdizionale contro un regolamento che si ritiene non giustificato
dalla natura del servizio da svolgere o dalle oggettive necessita'
istituzionali.
Ovviamente tale garanzia non potrebbe essere assolta se la deroga
per i limiti di eta' e' stata sancita da legge ordinaria.
Pertanto il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe a
ritenere che, a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6,
della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative
speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore
conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di
motivati limiti di eta' possono essere introdotte solo da norme
regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede
giurisdizionale.
Una tale tesi, pur mostrando una propria validita' su di un piano
generale, non mancherebbe pero' di produrre conseguenze sull'assetto
ordinamentale di alcune pubbliche amministrazioni.
Considerato;
La sezione condivide la tesi del Dipartimento riferente che a
seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n.
127/1997, le preesistenti discipline legislative e regolamentari
speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore
conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di
motivati limiti di eta' possono essere introdotte solo da norme
regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede
giurisdizionale.
Tale interpretazione appare infatti conforme al contenuto
sostanziale della diposizione che, introducendo un principio generale
di liberalizzazione dell'accesso ai concorsi e regolando al tempo i
casi di possibili deroghe e le modalita' della loro determinazione
sembra non aver lasciato alcuno spazio per la sopravvivenza di
precedenti disposizioni anche speciali.
Il principio della limitazione dell'accesso in relazione all'eta'
e' stato sostituito dal principio della liberta' dell'accesso,
indipendentemente dall'eta'. Cio' consegue ai grandi mutamenti
sociali che, negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi
progressivamente l'eta' di ingresso nel mondo del lavoro ed
estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi
postuniversitari, onde il limite dei trent'anni, prima stabilito in
favore dell'amministrazione, rischiava di divenire penalizzante per
l'amministrazione stessa, posta nell'impossibilita' di reclutare,
specie a livello di carriera direttiva e ai livelli iniziali della
carriera dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze
formative o lavorative di piu' alto livello.
Le disposizioni di legge e le disposizioni anche di natura
regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi abrogate dalla
nuova normativa, esse, infatti, adottate in un'epoca in cui il
principio generale era quello della limitazione dell'accesso, non
possono considerarsi adeguate ad un ordinamento nel quale il
principio ispiratore dell'accesso e' stato rovesciato. Non si deve
peraltro dimenticare che nelle normative di settore il limite
dell'eta' per l'accesso a volte era individuato autonomamente, in
relazione a specifiche esigenze, altre volte era mutuato dalle
disposizioni generali, le cui disposizioni erano letteralmente
riprese. Ne' sembra che il disposto dell'art. 3 della legge n. 127
autorizzi l'interprete a distinguere le diverse fattispecie, che con
il trascorrere del tempo hanno acquistato autonomia di norme
speciali.
Ogni amministrazione dovra' pertanto esaminare, alla luce del nuovo
principio, se residuano esigenze connesse alla natura del servizio o
ad oggettive neccesita' dell'amministrazione che consiglino di
reintrodurre limitazioni particolari dell'accesso riferite all'eta'.
Non sembra che tale ricognizione comporti gravi problemi per le
amministrazioni, che possono provvedere con regolamento ministeriale,
a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in tempi
molto ristretti.
Ove successivamente alla sua entrata in vigore siano stati gia'
banditi concorsi contenenti limitazioni in contrasto con quanto
prescritto dalla legge n. 127 del 1997, questi potranno proseguire
ove l'amministrazione, prima della loro conclusione, confermi in via
regolamentare, la prevista limitazione. In caso contrario potranno
essere riaperti i temini per la presentazione delle domande.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni e' il parere.
Il presidente della sezione
Salvatore
Il segretario della sezione
Serrao