CIRCOLARI
MINISTERO
DELL'INTERNO
CIRCOLARE 15
luglio 1997, n. 1/1997.
Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in tema di gestione del personale degli enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo
nella provincia di Trento
Al commissario del Governo
nella provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
All'assessorato regionale agli
enti locali - Regione Sicilia
Al rappresentante del Governo
nella regione Sardegna
Al commissario del Governo
nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione
di coordinamento della Valle d'Aosta
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
Nell'ambito
del tradizionale rapporto di servizio che contraddistingue questa
Amministrazione, si vogliono fornire alcuni criteri di lettura delle novità
introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riguardo al tema
della gestione del personale degli enti locali. Gli orientamenti interpretativi
che ne scaturiscono sono stati elaborati d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
In via
preliminare, bisogna rilevare come i nuovi meccanismi di gestione del personale
dei predetti enti, così come prospettati dalla legge n. 127/1997, vogliono
sostanzialmente porsi come momenti di flessibilità del sistema organizzativo
ed, in tale chiave di lettura, vanno viste le novità sia ordinamentali che
organizzative previste dalla normativa.
Ciò
premesso, si procederà ad un esame analitico delle norme introdotte in tema di
gestione del personale affrontando, caso per caso, le problematiche che
sembrano, ad un primo esame, più rilevanti nella vita dell'ente locale.
L'art.
3, comma 5, pone divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle stesse a qualsiasi titolo.
La
norma non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo a verificarne
la valenza in relazione alle procedure concorsuali in atto ed, in particolare,
per i bandi di concorso di cui non sia scaduto il termine per la presentazione
delle relative domande al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
In tal
caso, si ritiene che debbano essere accettate, se presentate dopo il 18 maggio
1997, tutte le domande, anche se prive dell'autentica, pur in presenza di
diverse disposizioni contenute nei bandi, disposizioni che debbono ritenersi
automaticamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore della norma stessa.
Un'ulteriore
novità è posta dai commi 6 e 7, i quali prevedono che la partecipazione ai
concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di
età, salvo deroghe dettate dai rispettivi regolamenti, connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessità.
Conseguentemente,
il successivo comma 7 abolisce i titoli preferenziali relativi all'età, ferme
restando le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
Anche
per questa norma si pongono le problematiche interpretative, già indicate
precedentemente, relative ai concorsi i cui bandi siano non ancora scaduti, e,
in tal caso, deve ritenersi che la normativa operi automaticamente modificando
- ope legis - eventuali disposizioni del bando, che necessariamente prevedevano
le preesistenti limitazioni di età.
Diversamente,
per i bandi di concorso in cui sia già scaduto il termine di presentazione
delle domande, alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997, deve
ritenersi prevalente la limitazione posta dal bando, in quanto "lex
specialis", in relazione al noto principio del "tempus regit
actum", fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione, in tali
casi, qualora non siano state espletate le relative prove, di riaprire i
termini concorsuali ampliando le possibilità di partecipazione al concorso.
La norma fa altresì salva la
facoltà regolamentare delle singole amministrazioni, in relazione alla natura
del servizio o ad oggettive necessità, di prevedere deroghe.
Pertanto,
anche in questo caso, viene ampliata, in relazione alle esigenze di
autorganizzazione dei singoli enti, la facoltà di disciplinare i limiti e le
modalità di accesso ai pubblici concorsi presso gli enti locali, utilizzando lo
strumento regolamentare.
La
conseguente previsione del comma 7, relativa all'abolizione dei titoli
preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i
requisiti previsti sia dalle leggi che dai regolamenti dell'ente, pone dei
problemi in relazione all'approvazione delle graduatorie concorsuali, nel
momento in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, essendo
contestualmente privi di altri titoli preferenziali.
In tal
caso, dovrà essere cura delle commissioni esaminatrici di integrare
preliminarmente i predeterminati criteri di formazione delle graduatorie
mediante apposite previsioni, disciplinanti le fattispecie di "ex
aequo".
Ad
esempio, potrebbe essere attribuito un valore preferenziale ad alcune
componenti del punteggio finale.
Si
rappresenta, altresì, l'opportunità che gli enti disciplinino, nei nuovi bandi
di concorso, esplicitamente la fattispecie.
Il
successivo art. 5 porta a compimento il citato processo di riorganizzazione
degli enti, in cui il momento della gestione del personale diviene momento di
flessibilità organizzativa, e, conseguentemente, opera uno spostamento di
competenze dal consiglio comunale alla giunta.
Pertanto,
al comma 6, si abroga espressamente la lettera c) del comma 2 dell'art. 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riservava al consiglio l'adozione degli
atti in tema di piante organiche e le relative variazioni.
Conseguentemente,
il comma 4 della stessa legge n. 127/1997 aggiunge un comma 2-bis all'art. 35
della citata legge n. 142/1990, riservando alla competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
In
merito deve rilevarsi come, a seguito dell'abrogazione della competenza
consiliare in tema di piante organiche e relative variazioni, la stessa sia
stata spostata, prevedendo l'adozione di atti di tipo regolamentare, in capo
alla giunta, limitando la competenza del consiglio all'emanazione di
"criteri generali", che si riterrebbe non possano dettagliarsi, al
punto tale da dare indirizzi di tipo gestionale all'organo esecutivo, e ciò
proprio perché risulta abrogata la competenza del consiglio comunale in tema di
piante organiche.
Peraltro,
i "criteri generali", di cui parla la legge, attengono ai criteri di
massima cui deve conformarsi la giunta nella propria attività gestionale. Ed è
logico ritenere che essi includano l'indicazione della ripartizione delle
risorse finanziarie da assegnare allo strumento operativo che è oggi diventato
la gestione del personale.
E'
altresì da rilevare come, anche in questo caso, risulta rafforzato lo strumento
di tipo regolamentare, affidato alla giunta, il quale diviene lo strumento
operativo da utilizzare ai fini della gestione del personale dell'ente, pure in
relazione al processo di separazione tra potere di indirizzo, attribuito agli
organi politici, e responsabilità gestionali, attribuite alla struttura, che
trova compimento nel successivo art. 6.
Tale
articolo, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'art. 51 della citata legge n.
142/1990, prevede che i comuni e le province disciplinino, con apposito
regolamento, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, richiamando
in tal modo i principi già posti dal decreto legislativo n. 29/1993.
Importanti
innovazioni vengono poste dall'ultima parte del precitato comma, ove si prevede
che nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la precedente piena potestà
regolamentare degli enti locali si può esercitare tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non
determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza. La disciplina così
introdotta comporta che la potestà regolamentare in tema di ordinamento degli
uffici e dei servizi dev'essere esercitata, nelle materie coperte da riserva di
legge, osservando i limiti della contrattazione collettiva nazionale e,
comunque, in modo da non determinarne disapplicazione, nelle effettive modalità
applicative.
Invece,
nelle materie non riservate alla legge, si prevede l'applicazione, anche ai
regolamenti comunali di cui sopra, del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Tale
ultima norma prevede che, nelle materie non soggette a riserva legislativa ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1992, n. 421,
eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto
collettivo, cessano di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore il
successivo contratto collettivo, a meno che la legge stessa non disponga
espressamente in senso contrario.
Conseguentemente,
i regolamenti potrebbero disciplinare tali materie, non coperte da riserva di
legge, in maniera difforme rispetto ai contratti collettivi di lavoro e,
qualora questo sia espressamente previsto, dallo stesso regolamento, escludere
che la norma contrattuale successivamente entrata in vigore disapplichi la
stessa norma regolamentare.
In tal
modo viene attribuito un particolare grado di "durezza" ai
regolamenti comunali, nelle materie non coperte da riserva di legge,
regolamenti che, pertanto, hanno il potere di disapplicare norme contrattuali
vigenti, nelle predette materie, escludendo, se espressamente previsto,
l'automatico riestendersi della norma contrattuale, al momento della nuova
contrattazione collettiva.
Peraltro,
va precisato l'ambito entro cui si pone il suindicato potere di autoregolamentazione,
che nella sua applicazione, viene a coprire le c.d. "zone di ombra"
contrattualmente definite nell'ambito di un corretto rapporto con le
organizzazioni sindacali, o che necessitano di ulteriore esplicazione,
divenendo in tal modo meccanismo rafforzativo della contrattazione collettiva.
Comunque, non si può in alcun caso derogare ai principi posti dal decreto
legislativo n. 29/1993, ed in particolare dall'art. 45, comma 9, che impone
alle pubbliche amministrazioni di osservare gli obblighi assunti con la
contrattazione collettiva; dall'art. 49, comma 2, che impone alle stesse di
garantire ai propri dipendenti parità nei trattamenti contrattuali, comunque
non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; dall'art.
51, comma 3, ultima parte il quale prevede che non può essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che
comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti
le disponibilità finanziarie definite dal contratto; e dal comma 4 dello stesso
art. 51, ultima parte, che stabilisce che in nessun caso possono essere
previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei
contratti medesimi.
Il
successivo comma 2 dell'art. 6 porta a compimento il momento di separazione tra
potere politico e potere gestionale, già previsto sia dalla legge n. 142/1990
che dal decreto legislativo n. 29/1993, recependo gli orientamenti, in tal
senso, già espressi a livello di giustizia amministrativa e penale.
Pertanto,
il secondo comma dello stesso art. 6 sostituisce il secondo periodo del comma 3
dell'art. 51 della citata legge n. 142/1990, prevedendo che sono attribuiti ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi,
definiti con gli atti di indirizzo, adottati dall'organo politico.
E' da
notare come, in questo caso, sia stato usato dal legislatore il termine
"attribuiti", termine che indica l'esercizio di poteri propri ed
esclusivi, ed, in quanto tali, l'esercizio degli stessi da parte di un soggetto
diverso determina l'incompetenza assoluta ad esercitarli.
Conseguentemente,
l'attribuzione, in via meramente esemplificativa, concerne:
a) la
presidenza delle commissioni di gare e di concorsi;
b) la
responsabilità delle procedure di appalti e di concorso;
c) la
stipula dei contratti;
d) gli
atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli
atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio
presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
h) gli
atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questo, delegati
dal sindaco.
Il
successivo comma 3 dell' art. 6, inserendo il comma 3-bis all'art. 51 della
legge n. 142/1990, porta a compimento il processo di separazione dei poteri
all'interno delle pubbliche amministrazioni locali, prevedendo esplicitamente
che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, "le funzioni
di cui al comma 3 (che chiarisce trattarsi di attribuzione di funzioni) sono
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi".
Tale
comma, innovando la terminologia precedentemente usata in tema di
identificazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, ed in tal modo
prescindendo dalla qualifica funzionale attribuita ai medesimi, permette a
tutti gli enti di gestire in modo flessibile, in relazione alle proprie
peculiarità e caratteristiche, il modello organizzatorio di cui hanno deciso di
dotarsi. Pertanto, resta fermo il rigido principio della separazione tra i
poteri, in conformità al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 29/1993, i quali, attribuiscono agli organi di Governo la
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché la verifica
della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali
impartite, ed ai dirigenti (nella accezione attribuita dal predetto comma 3,
introduttivo del citato comma 3-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990) la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo; agli stessi è attribuita la responsabilità della gestione e dei
relativi risultati.
Conseguentemente,
deve ritenersi come inapplicabile, a seguito dell'entrata in vigore della
citata legge n. 127/1997, l'art. 45 del contratto collettivo di lavoro del
comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto il 6
luglio 1995, che prevedeva, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale,
l'attribuzione dei poteri e delle prerogative medesime ai preposti a strutture
organizzative di massima dimensione, purché inquadrati in qualifiche funzionali
aventi come requisito d'accesso la laurea (e, pertanto, fino alla settima
qualifica funzionale), ed in mancanza il riferimento di tali poteri e
prerogative al segretario comunale; parimenti sembrerebbe implicitamente
abrogato il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio
1995, come modificato dal decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 il
quale prevedeva per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la
facoltà dell'organo esecutivo, con delibera motivata che riscontrasse in
concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti, la possibilità di affidare ai componenti
dell'organo esecutivo medesimo, la responsabilità dei servizi, o di parte di
essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.
Deve,
peraltro, rilevarsi come la stessa legge n. 127/1997, all'art. 9, comma 4, nel
sostituire l'art. 108 del decreto legislativo n. 77/1995, non ha ritenuto di
includere tra gli articoli del decreto legislativo che devono considerarsi come
principi generali, con valore di limite inderogabile, il precitato art. 19.
In
conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 45 del contratto di lavoro e
dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 19 del suddetto decreto legislativo,
devono affrontarsi i problemi nei quali possono venirsi a trovare gli enti
locali, specie se di ridottissime dimensioni, nell'ipotesi in cui i medesimi
siano del tutto privi di personale cui attribuire le funzioni di responsabile
degli uffici e dei servizi. In tal caso, gli enti possono fare riferimento alla
normativa di cui all'art. 24 della legge n. 142/1990 che prevede, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la stipula di
apposite convenzioni. In merito bisogna rammentare come la predetta normativa
sia l'unica che permette di attribuire la titolarità degli uffici a soggetti
esterni all'ente, risultando a tal fine inidoneo lo strumento previsto sia
dall'art. 51, comma 7, della stessa legge n. 142/1990, che prevede, per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la facoltà, se prevista dal
regolamento, di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenute di
professionalità; sia dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993
che ipotizza, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in
servizio, la possibilità che le pubbliche amministrazioni conferiscano
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando,
preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Risulta,
altresì, applicabile la norma, cui peraltro va attribuita la valenza di clausola
di salvaguardia, ai fini del buon funzionamento della macchina organizzativa
amministrativa gestionale dell'ente, prevista dall'art. 17, comma 68, lettera
c), della stessa legge n. 127/1997, che attribuisce al segretario comunale e
provinciale l'esercizio di "ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della
provincia".
Bisogna,
altresì, precisare che qualora all'interno dell'ente siano contemplate le
figure dei responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto conto che essi sono
titolari delle funzioni loro attribuite, tale assegnazione al segretario
comunale non può che operare mediante il meccanismo dello scorporo delle stesse
dai poteri assegnati al titolare della funzione.
Da
ultimo, deve rilevarsi come la norma in esame, di cui all'art. 6, comma 2,
relativa all'attribuzione dei poteri agli organi burocratici dell'ente,
nell'ambito degli indirizzi dettati dagli organi di Governo, debba essere
ritenuta immediatamente operativa, non necessitando di esplicita previsione
statutaria o regolamentare, in quanto rinvia allo statuto o al regolamento
dell'ente le modalità di esercizio dei poteri, ma non l'attribuzione degli
stessi, che risultano già "attribuiti".
Conseguentemente
la potestà statutaria o regolamentare può esercitarsi solo nei confronti delle
modalità di espletamento, pertanto l'eventuale emanazione di atti gestionali da
parte della giunta o del sindaco è illegittima perché viziata da incompetenza.
Peraltro,
limitatamente agli atti già emanati, adottati da organi incompetenti, e fondati
sulla necessità e l'urgenza, potrebbe ritenersi che essi siano comunque
assimilati a quelli che il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai c.d.
"funzionari di fatto".
Grosse
innovazioni all'assetto organizzativo degli enti locali nascono, altresì, dalla
previsione del comma 4, che inserisce dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge
n. 142/1990 il comma 5-bis.
In via
preliminare, deve rilevarsi come tale comma è aggiuntivo, per cui resta
vigente, inalterato, il preesistente modulo organizzatorio delineato dal comma
5 della citata legge n. 142/1990, che prevede la facoltà, a seguito di
specifica previsione statutaria, di coprire posti di responsabile degli uffici
e dei servizi, di qualifica dirigenziale, o di alta specializzazione, mediante
contratto a tempo determinato derivante dai C.C.N.L., sottoscritti ai sensi del
decreto legislativo n. 29 / 1993 o, eccezionalmente e con delibera motivata, di
diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
Pertanto,
le facoltà previste dal precitato comma 5-bis sono da considerarsi aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel comma 5.
Il
comma 5-bis prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi (riservato alla competenza della giunta), negli enti in cui è prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo
determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni (qualifica e profili che
costituiscono la caratterizzazione e la condizione per l'applicabilità della
norma stessa), fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire. Tali
contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva, e comunque per almeno una unità.
In
merito deve rilevarsi come la norma, non incida sul meccanismo di attribuzione
delle funzioni ai dirigenti esistenti nella pianta organica dell'ente, i quali
sono i titolari delle stesse.
Pertanto,
nel momento in cui il regolamento degli uffici e dei servizi prevede tali
figure dirigenziali o di alta specializzazione, fuori pianta organica, dovrà
contestualmente operare lo scorporo delle funzioni loro attribuite, da quelle
dirigenziali, di cui il personale previsto nella struttura organizzativa
dell'ente è titolare. Deve, altresì, evidenziarsi come al fine del calcolo del
numero massimo di dirigenti che possono esserci fuori pianta organica, va fatto
riferimento sia alla dotazione organica della dirigenza che dell'area
direttiva.
La
seconda parte del citato comma 5-bis prevede, negli enti privi, per tipologia,
di personale dirigenziale, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, e solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Per
quel che riguarda tale fattispecie deve rilevarsi come, in tali enti, ed
esclusivamente per tali figure professionali, sia stato superato il
preesistente limite della tipologia, nascente dal disposto dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente; o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle venti unità.
Relativamente
alle funzioni attribuibili a questo personale, fuori pianta organica, nei
comuni privi di personale dirigenziale, deve rappresentarsi che in relazione al
disposto del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 127/1997, introduttivo del
comma 3-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ferma restando la possibilità
di attribuire funzioni gestionali, in relazione alla norma sopra citata,
qualora nell'ente siano presenti le figure dei responsabili degli uffici e dei
servizi, i quali sono i titolari delle predette funzioni, le stesse potranno
essere attribuite al personale fuori pianta organica, mediante previsione
regolamentare che scorpori le funzioni attribuite loro, da quelle proprie del
titolare dell'ufficio o del servizio.
I
contratti di cui alla norma in esame non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia e ciò, in quanto
relativi a personale legato con un rapporto di tipo fiduciario
all'amministrazione.
Il
relativo trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità
"ad personam", commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale degli interessati, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto, o venga a trovarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie.
Il
successivo comma 5 dell'art. 6 della stessa legge n. 127/1997 tende a creare un
c.d. "mercato del lavoro" per il personale facente parte delle
predette dotazioni organiche fuori pianta, di cui al precedente comma 4,
prevedendo la risoluzione di diritto del rapporto di impiego di un pubblico
dipendente, dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma
4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o dalla
data di disponibilità del posto in organico.
Sono
stati sollevati quesiti circa lo "status" giuridico attribuibile al
personale a tempo determinato, assunto mediante le sopracitate forme
contrattuali, anche in correlazione alla natura fiduciaria del rapporto
esistente tra l'amministrazione che ha proceduto alla nomina e gli stessi. In
merito si ritiene, in virtù del richiamo effettuato dal comma 4 al trattamento
economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali per il personale degli enti locali, che lo "status"
giuridico di questi soggetti sia del tutto equiparabile a quello del personale
degli enti locali con contratto a tempo determinato, con conseguente
applicabilità, di tutte quelle norme di salvaguardia e tutela previste sia
dalla vigente legislazione, che dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, sono inapplicabili, nei confronti del predetto personale,
forme di recesso dal contratto "ad nutum" per interruzione del rapporto
di tipo fiduciario da parte della pubblica amministrazione, se le stesse non
siano state espressamente previste, dalla vigente legislazione o dalla
contrattazione collettiva.
Il
successivo comma 7 dell'art. 6, sostitutivo del comma 6 dell'art. 51 della
legge n. 142/1990, disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a
tempo determinato (ed in virtù del richiamo effettuato dal comma 3 dello stesso
art. 6. La predetta normativa è automaticamente estesa a tutti i responsabili
degli uffici e dei servizi) secondo le modalità fissate dal regolamento degli
uffici e dei servizi, in relazione ai criteri di competenza professionale
nonché agli obiettivi indicati nel programma amministrativo fissato dal capo
dell'amministrazione. E', altresì, ipotizzata la revoca dei predetti incarichi
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o dell'assessore di
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel
piano esecutivo di gestione, per responsabilità particolarmente grave e
reiterata, nonché nelle ipotesi indicate dall'art. 20 del decreto legislativo
n. 29/1993 e dai contratti collettivi di lavoro.
Assume
particolare rilevanza la previsione esistente nell'ultima parte del citato
comma 7, in cui si precisa che l'attribuzione degli incarichi può prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
In merito, deve rilevarsi, come tale norma incida profondamente nel preesistente
status del rapporto di pubblico impiego, di fatto eliminando, per i dipendenti
degli enti locali, il c.d. "ius ad ufficium", che correlava
strettamente l'essere vincitore di un pubblico concorso per un determinato
posto, con l'incardinamento del soggetto al posto medesimo.
Il
comma 8 del citato art. 6 aggiunge al comma 7 dell'art. 51 della legge n.
142/1990 un paragrafo, il quale stabilisce che il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto o non versi in condizioni
strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato.
La
norma suindicata non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo
precisare che relativamente alla locuzione "per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite", l'attribuzione e l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo è riferibile esclusivamente ai titolari
e cioè al sindaco, al presidente della provincia, alla giunta ed agli
assessori, ed in nessun caso tali funzioni risultano attribuibili ai
collaboratori. Circa il contratto di lavoro applicabile agli stessi, poiché
quando la norma ha voluto derogare lo ha esplicitamente previsto, non può che
farsi riferimento al vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti
degli enti locali.
Il
comma 9 dello stesso art. 6 aggiunge all'art. 41 del decreto legislativo n.
29/1993 un comma 3-bis il quale prevede che il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali (confermando pertanto, come già
detto, l'attribuzione alla giunta delle facoltà gestionali in tema di
personale) disciplini le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei
principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n.
29/1993.
In
merito, nel riconfermare la riserva di tipo regolamentare per quel che riguarda
le dotazioni organiche, relativamente agli altri aspetti della citata riserva,
si ritiene che la relativa potestà debba essere esercitata nell'ambito rigido
dei principi posti dalla nostra Carta costituzionale ed in particolare:
dall'art. 3, comma 1, che sancisce l'uguaglianza sostanziale dei cittadini;
dall'art. 4, comma 1, che riconosce a tutti il diritto al lavoro; dall'art. 51,
comma 1, che permette a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, di
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; dall'art. 97, commi
1 e 3, che stabilisce l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da
assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché
l'accesso agli impieghi mediante concorsi; e dall'art. 120, comma 3, che
sancisce il diritto dei cittadini di esercitare, in qualunque parte del
territorio nazionale, la loro professione, impiego o lavoro.
Tali
principi, posti direttamente dalla nostra Carta costituzionale, costituiscono
un limite inderogabile alle facoltà regolamentari riservate dal predetto comma
9 agli enti locali.
Lo
stesso comma 9 introduce, altresì, un comma 3-ter all'art. 41 del decreto
legislativo n. 29/1993.
Tale
comma prevede che nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali,
in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni, anche a
carattere periodico, al fine di assicurare un adeguato livello di svolgimento
dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di
selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato, per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza, escludendo
ogni forma di discriminazione.
Si
prevede, altresì, che tali rapporti a tempo determinato non possano, a pena di
nullità, in nessun caso, essere trasformati a tempo indeterminato.
Tale
norma semplifica le procedure assunzionali a tempo determinato nei comuni
caratterizzati dalla predetta tipologia, permettendo di creare,
permanentemente, graduatorie cui attingere per le assunzioni. In tal modo, si
semplificano le procedure, in relazione alle facoltà assunzionali concesse agli
enti medesimi, con il disposto dell'art. 16 del vigente C.C.N.L.
Il
comma 10 inserisce, dopo l'art. 51 della legge n. 142 / 1990, l'art. 51-bis il
quale prevede che il sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti ed il presidente della provincia, previa delibera della giunta,
possono nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dall'organo di Governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o
dal presidente della provincia, e sovraintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Spetta,
in particolare, al medesimo direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 77 / 1995, nonché la proposta del piano esecutivo di
gestione previsto dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo.
A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
Il
direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia
previa delibera della giunta.
La
durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui
popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal
caso, il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Qualora
non risultino stipulate tali convenzioni, e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite, dal sindaco o dal presidente della provincia, al segretario.
In
merito, deve rilevarsi, come la previsione normativa è relativa ad un soggetto
dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di
tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco o del presidente della
provincia.
Trattasi
di una figura professionale non contrattualizzata e, pertanto, sarà lo stesso
direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione.
A tale facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca "ad nutum",
in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario.
Ne
deriva un rapporto di tipo gerarchico - funzionale tra il direttore generale e
i dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i
dirigenti rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il
successivo comma 11 dell'art. 6 sostituisce il comma 5 dell'art. 55 della legge
n. 142 / 1990, prevedendo che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario, e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la relativa copertura.
In
merito, deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente
legato alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l'esame deve
limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse
impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità
degli atti, di cui sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati.
Il
comma 12 prevede che gli enti locali, che non versino in situazioni
strutturalmente deficitarie, possono indire concorsi interni riservati al
personale dipendente in relazione a particolari profili o professionalità
acquisite esclusivamente all'interno dell'ente. Tale disposizione, nel sistema
di accesso previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 (art. 41, commi 1 e
3-bis) assume la caratteristica di normativa speciale.
In
merito, deve rilevarsi come la medesima permetta di creare percorsi di
professionalità all'interno degli enti locali, in relazione all'esistenza di
qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione
interna.
Tale
norma, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 24, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, nell'ambito della sua
applicazione esclude qualsiasi forma di valutazione delle mansioni di fatto
svolte dai dipendenti, in quanto non costituisce mezzo di valutazione delle
stesse, la cui disciplina è, in ogni caso, riservata agli articoli 56 e 57 del
decreto legislativo n. 29/1993.
Conseguentemente,
l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nella individuazione dei
predetti percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la
possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di
specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto (ad
esempio in un impianto di depurazione particolarmente complesso è ipotizzabile
che per l'accesso al posto di capo operaio addetto a quell'impianto sia
richiesto come requisito l'aver svolto le funzioni di addetto allo stesso per
un certo periodo di tempo, ecc.).
Il
comma 13, del medesimo art. 6, sostituendo il comma 1 dell'art. 18 della legge
n. 109/1994, prevede che l'1% del costo preventivato di un'opera o di un
lavoro, ovvero il 50% della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale particolareggiato o esecutivo, sia destinato alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione - qualora esso personale abbia redatto direttamente i progetti o
i piani - il coordinatore unico, di cui all'art. 7, il responsabile del progetto
ed i loro collaboratori.
Il
successivo comma 13-bis, prevede che il fondo, di cui al precedente comma, sia
ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un
regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione, riconducendo alla potestà regolamentare materie precedentemente
rinviate alla contrattazione collettiva.
La
norma permette agli enti locali di poter meglio valorizzare eventuali
professionalità esistenti all'interno dell'ente stesso, incentivando
adeguatamente il personale interessato, e, allo stesso tempo, conseguendo un
notevole risparmio finanziario.
I
successivi commi reintroducono, nell'ambito dell'art. 6, il contenuto di parte
dei decreti-legge che ultimamente si sono susseguiti in tema di personale degli
enti locali, non reiterati a seguito della nota sentenza della Corte
costituzionale in materia, ed i cui effetti erano stati fatti salvi dal comma
170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il
comma 14, sostituendo il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, esonera
gli enti locali non strutturalmente deficitari, con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, dalla rilevazione dei carichi di lavoro.
Invece,
per gli enti con popolazione superiore, si riconferma che la stessa costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione della dotazione organica.
Si
prevede, altresì, che la metodologia sia adottata con un atto di giunta che ne
attesti la congruità, nonché l'esclusione dai meccanismi di rilevazione dei
carichi di lavoro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Il
comma 15, riprendendo il contenuto dei già citati decreti-legge, non
convertiti, sostituisce l'art. 16-bis del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 8,
come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, prevedendo la
regionalizzazione delle procedure di mobilità del personale in esubero degli
enti locali dissestati, precisando, altresì, che le stesse debbano essere
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
A tal
fine gli enti locali della regione in cui si trovino comuni o province che
hanno deliberato il dissesto (presenti in tutte le regioni ad eccezione della
Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia) danno comunicazione dei posti
vacanti di cui intendono assicurare la copertura al Dipartimento della funzione
pubblica.
Entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione, il Dipartimento trasmette all'ente
l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di
mobilità d'ufficio.
In
mancanza di tale trasmissione, l'ente locale può avviare le procedure di
selezione.
Il
comma 16 esclude l'applicazione delle procedure di disponibilità, previste dai
commi da 47 a 52 della legge n. 537/1993, agli enti locali che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie.
Pertanto,
i medesimi, qualora si trovino a gestire situazioni di eccedenza di personale,
possono applicare l'istituto generale della mobilità, ma non le speciali
procedure di disponibilità previste dalle sopracitate norme.
L'art.
6, comma 17, permette agli enti locali di far fronte alle situazioni di
illegittimità eventualmente esistenti nei medesimi, derivanti da applicazioni
non legittime del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Tale
norma, che si caratterizza come normativa speciale, e, pertanto, non
applicabile analogicamente, si pone nella scia interpretativa ed applicativa
dettata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996 che ha dichiarato
l'illegittimità del comma 6-bis dell'art. 3 della legge n. 537/1993.
Il
predetto comma 17 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad annullare,
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 127, i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo
difforme dalle disposizioni di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli
stessi enti sono tenuti a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino
alla data di copertura dei posti resisi in tal modo disponibili, il personale
destinatario dei provvedimenti di inquadramento continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico.
Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, si provvede
mediante concorsi interni per titoli, integrati da colloqui, ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio nella medesima
qualifica, nonché i dipendenti di cui al comma in questione, anche se provvisti
del titolo di studio immediatamente inferiore previsto per l'accesso alla
qualifica corrispondente.
La
norma presenta alcune problematiche interpretative che così possono
riassumersi:
1)
Identificazione delle norme violate.
Si
riterrebbe che in relazione alla terminologia adottata dalla legge:
"inquadramenti adottati in modo difforme dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/1993, e successive modificazioni e integrazioni", la
norma si estenda a tutti gli inquadramenti difformi operati dagli enti locali
nel susseguirsi dei contratti (decreto del Presidente della Repubblica n.
268/1987, decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987, decreto del
Presidente della Repubblica n. 333/1990, Contratto collettivo nazionale di
lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995) e comprenda anche le violazioni per
inquadramenti difformi alla tipologia dell'ente così come previsto dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
La
norma, poiché fa riferimento al termine "inquadramento" del personale,
si estende anche a tutte quelle disposizioni contrattuali che hanno portato ad
inquadramenti difformi in relazione ad eventuali posizioni personali nascenti
dalla errata applicazione della normativa di accesso prevista dagli stessi
decreti del Presidente della Repubblica (art. 24 decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/1983; art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n.
268/1987), e pertanto fa riferimento sia a violazioni soggettive che di tipo
oggettivo.
2)
Termine di applicazione.
La
norma pone un termine finale di applicazione, e cioè 3 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
Tale
termine deve considerarsi perentorio.
Poiché
la normativa fa riferimento al termine finale di applicazione, ma non a un
termine iniziale, si ritiene che la stessa sia applicabile a tutti quei casi in
cui gli enti, antecedentemente alla data di entrata in vigore del comma 17,
abbiano annullato, in sede di autotutela, i provvedimenti di inquadramento
difforme del personale.
Pertanto,
la norma risulterebbe applicabile anche in tutti quei casi in cui gli enti
hanno dato esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996,
reinquadrando il personale negli originari profili e qualifiche.
Si
ritiene, altresì, che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli
inquadramenti difformi, presenti nell'ordinamento degli enti locali, in data
antecedente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, e, cioè,
al 16 maggio 1997.
3)
Consolidamento delle mansioni svolte.
La
norma prevede che, fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per
effetto dell'annullamento, il personale destinatario dei provvedimenti di
inquadramento ivi indicato "continui a svolgere le mansioni corrispondenti
alla qualifica attribuita".
Conseguentemente,
si ritiene che pur potendo applicare la stessa alle ipotesi di annullamento
verificatesi antecedentemente alla entrata in vigore, non sia possibile
reinquadrare provvisoriamente i soggetti destinatari nella qualifica funzionale
superiore, poiché l'espressione "continua a svolgere", adottata dal
legislatore, presuppone l'attuale effettivo esercizio delle mansioni
illegittimamente attribuite.
4)
Campo di applicazione.
Presupposto
di applicazione è l'esistenza di un inquadramento difforme che abbia portato
alla creazione, di un nuovo posto nella pianta organica - dotazione organica
dell'ente.
E ciò
in quanto operando in un sistema rigido di qualifiche funzionali,
l'attribuzione di un certo inquadramento ha portato automaticamente alla
creazione nella struttura dell'ente di un posto corrispondente, di
differenziata posizione giuridica, in relazione al fatto che non possono
esistere nelle strutture organizzative ipotesi di inquadramento con esercizio
delle relative mansioni, senza che esistano, nello strumento organizzatorio, le
corrispondenti caselle.
Pertanto,
mentre risulterebbero sanabili le posizioni individuali, che avendo operato
mediante una trasformazione del posto hanno portato alla creazione nella
struttura della corrispondente ipotesi organizzatoria, non sembra che possano
essere considerate sanabili tutte quelle situazioni in cui, non variando il
profilo professionale e le relative mansioni, risultino attribuiti livelli
economici superiori o differenziati rispetto a quelli previsti dalla
contrattazione collettiva, senza l'esercizio delle relative mansioni o la
creazione di un corrispondente posto nella struttura organizzativa.
5)
Partecipazione alle procedure concorsuali.
Si
rappresenta che nella fattispecie ci troviamo in presenza di una vera e propria
procedura interna, per titoli, integrata da colloqui, cui sono ammessi a
partecipare tutti i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno 5 anni di effettivo servizio nella medesima
qualifica (e pertanto gli stessi, ai fini della partecipazione, devono essere
in possesso dei requisiti di accesso così come previsto dalla vigente
normativa).
Si può
derogare al titolo di studio, in relazione all'effettivo esercizio delle mansioni
superiori, peraltro di fatto conferite, solo per i soggetti destinatari della
norma di autoannullamento, i quali possono partecipare ai concorsi interni
purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello
previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
6)
Applicabilità della norma alle qualifiche inferiori alla 4.
Si
ritiene che il disposto normativo sia applicabile anche alle qualifiche
inferiori alla 4 in quanto viene posta in essere, "ex lege", una
procedura concorsuale interna e, in virtù dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, disciplinante
modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi
dell'art. 16 della legge n. 56/1987, è in ogni caso fatta salva la facoltà di
non procedere alla richiesta dagli uffici di collocamento, relativamente alle
quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego.
Il
comma 18 apporta alcune modifiche all'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (legge di accompagno alla finanziaria 1996) prevedendo: alla lettera a)
l'introduzione di alcune modifiche al comma 14 della medesima, la quale, così,
prevede che gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari - i
quali, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo
determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'art. 7 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994 - possono bandire,
entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione
dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,
secondo le procedure stabilite dall'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 1993, n. 236.
La
lettera b), intervenendo sul comma 15 della citata legge n. 549/1995, prevede
che gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi
connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura
dei corrispondenti posti vacanti, possono, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in
servizio presso lo stesso ente che abbia prestato servizio, anche non
continuativo, negli anzidetti settori per periodi complessivi lavorativi non inferiori
a 24 mesi.
Il
comma 19, riprendendo una norma inserita nei precedenti decreti-legge non
convertiti, prevede che gli enti non strutturalmente deficitari, in caso di
sospensione cautelare nei confronti di un impiegato sottoposto a procedimento
penale, possano coprire la temporanea vacanza, con assunzioni a tempo
determinato.
Il
successivo comma 20 modifica il comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 dicembre 1995, n. 549, prevede che le nuove amministrazioni, elette a
seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, sono
autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente, nei limiti
delle disponibilità dei relativi bilanci, per coprire vacanze di organico
attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del
personale scoperto in misura pari al 20% della pianta organica.
Possono
essere messi a concorso posti nella misura corrispondente alla differenza tra
la copertura della pianta organica e l'80% della pianta organica stessa,
vigente prima della data del 31 agosto 1993.
In tal
modo vengono ad essere facilitate le assunzioni nelle predette nuove
amministrazioni, le quali possono fare riferimento, nei limiti previsti dalla
stessa norma, alla pianta organica preesistente al 31 agosto 1993, e, pertanto,
non ridimensionata dall'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993, che ha
previsto l'abbattimento, ai fini della nuova riorganizzazione degli uffici e
dei servizi, di tutti i posti vacanti esistenti a tale data.
Il
comma 21 del citato art. 6 , infine, prevede che per gli enti locali, in deroga
a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge n. 537/1993, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data
di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo.
La
disposizione di cui al citato comma 20 ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
1996.
Tale
ultima precisazione è legata al fatto che i preesistenti decreti-legge in tema
di gestione di personale degli enti locali, e da ultimo il decreto-legge 4
ottobre 1996, n. 516, di cui l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ha reso validi gli atti e i provvedimenti adottati ed ha fatto salvi i
procedimenti instaurati, hanno avuto efficacia fino al 4 dicembre 1996.
In tal
modo si verifica una continuità normativa che permette, in virtù del
susseguirsi ininterrotto delle norme aventi un identico contenuto e contestuale
efficacia, di attribuire valenza triennale a tutte le graduatorie già esistenti
e non ancora scadute.
Ulteriori
norme in tema di personale degli enti locali si rinvengono all'art. 17, comma
18, il quale, nell'ultima parte, prevede che i dipendenti degli enti locali a
tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
La
norma, pertanto, innovando sulla preesistente disciplina del part-time,
permette ai dipendenti degli enti locali, che optino per tale regime, di poter
contestualmente avere più rapporti di lavoro con altri enti locali, purché
autorizzati.
Il
successivo comma 22 dell'art. 17 della citata legge, estende al personale
dirigenziale ed equiparato delle pubbliche amministrazioni, e, pertanto, anche
al personale degli enti locali, la normativa di cui all'art. 12 della legge 5
luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto: "Disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti".
Il
comma 47 dello stesso art. 17, interviene sull'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, apportando alcune modifiche. In particolare, la lettera a)
prevede che le disposizioni limitative sulle assunzioni, previste dal comma 4
della stessa norma, non si applichino al personale degli enti locali,
limitatamente a quelli che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.
Viene,
pertanto, ribadito che gli unici limiti assunzionali, per gli enti non
strutturalmente deficitari, sono quelli che derivano dal proprio bilancio.
La
lettera b) dello stesso comma 47 prevede, altresì, che il divieto, esistente
fino al 30 giugno 1997 di cui al comma 10 del citato art. 1 della legge n.
549/1995, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a
quelli già esistenti alla data del 10 agosto 1995 non si applica agli enti
locali non strutturalmente deficitari.
Infine,
il comma 49 dello stesso art. 17, prevede che le disposizioni di cui all'intero
art. 6 della legge n. 127 e del precitato comma 47 si applichino agli enti
locali che hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nei limiti previsti
dall'art. 1, comma 7, della citata legge n. 549/1995 e, cioè, a condizione che
la percentuale della spesa per il personale sulle spese correnti risulti
ridotta o invariata.
Ulteriori
norme in tema di gestione del personale degli enti locali, sono previste dai
commi 132, 133 e 134 del citato art. 17.
Il
comma 132 prevede che i comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, in materia
di sosta, a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Purtuttavia,
la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo
servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
Comunque,
i gestori possono esercitare tutte le funzioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle
spese.
Il
comma 133 stabilisce, altresì, che le funzioni di cui al precedente comma 132
sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142/1990.
A tale
personale sono, altresì, conferite con le medesime modalità di cui al precedente
comma le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
Da
ultimo, il comma 134, intervenendo sul comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), prevede
che gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono portare, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, senza licenza, le armi in relazione
al tipo di attività, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi
regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei casi di cui al comma 4 dello stesso art. 5.
Tale
norma precisa quanto era già vigente nell'ordinamento e, cioè, che, per gli
addetti al servizio di polizia municipale, il porto senza licenza delle armi è
possibile nell'ambito della disciplina dettata in tal senso dal consiglio
comunale ed inserita nel relativo regolamento, che peraltro può prevedere lo
svolgimento di servizi non armati.
In
relazione alle complessità delle problematiche prospettate, al fine di
instaurare un sempre più proficuo rapporto di collaborazione con le autonomie
locali intende istituire uno "sportello di servizio" per i temi della
gestione del personale, cui gli enti locali potranno far capo per i profili
interpretativi.
Tale
sportello risponderà ai numeri telefonici: 06-46548101, 06-46548102,
06-46548103.
Si
prega portare, con cortese sollecitudine, quanto sopra a conoscenza degli enti
locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
Il
Ministro: Napolitano
97A5885