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Pubblicato in Gazzetta (GU n. 135, 11 giugno 2002) il decreto legge approvato
giovedě scorso dal Consiglio dei ministri, contenente <disposizioni urgenti
in materia di accesso alle professioni>. |
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DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n.107 Disposizioni urgenti in materia di accesso alle
professioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita'
ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti
nell'ambito dell'ordinamento previgente alla
riforma universitaria la possibilita' di sostenere
esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonche'
di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi
titoli universitari nelle materie economiche; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il regolare
svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonche' di prorogare gli organi degli ordini
professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni
regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia
assicurata una adeguata rappresentativita'
di tutti gli iscritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e
dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25
giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli
assistenti sociali sono esonerati dalla seconda
prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso
alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti
per l'anno 2002. Art. 2. 1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione
alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui
all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
svolgono con le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537. Art. 3. 1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di
ragioniere e perito commerciale, hanno titolo: a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, cosi' come
modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, coloro che sono in possesso
del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; 2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1,
lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono
in possesso di laurea rilasciata dalle facolta' di
economia secondo l'ordinamento previgente ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127. 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro
che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di
cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del
diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma
1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068, cosi' come modificato dalla legge 12
febbraio 1992, n. 183. Art. 4. 1. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e
funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in
ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e
nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto,
assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 2002 CIAMPI |