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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in
regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento
giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art.
34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del
servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica,
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che all'art. 8,
comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero individuare aree di
attivita' della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini
del miglioramento del servizio, richiedevano l'instaurarsi di un rapporto
d'impiego e che, a quei fini, i medici addetti a tali attivita' che al 31
dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da
almeno cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio
di idoneita', nel primo
livello dirigenziale del ruolo medico;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come modificato e integrato dal citato
decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro un anno dalla
sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attivita'
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'istaurarsi di un rapporto
d'impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo, addetti a tali attivita', i quali al 31
dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da
almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d'incarico a
tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita'
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni che conferma le disposizioni di cui all'art. 34
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede
l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale
degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in
regime convenzionale, purche' in possesso dei requisiti stabiliti
nell'art. 34 medesimo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 marzo 2000, n. 184, recante
il "regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio
prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi
per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23
dicembre 1998, n. 448", con cui sono stabiliti i criteri per la
valutazione dell'attivita' svolta a rapporto orario nelle strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all'orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
che rende esecutivo il "regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti
e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", che
all'art. 5, lettera b), prevede il possesso degli specifici requisiti di
anzianita' di servizio;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella
seduta del 22 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', nella seduta del 2 marzo 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Anzianita' di servizio
1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianita' di servizio prestato in
regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica,
dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei
ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si
dispone che:
a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita'
sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e
della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano
provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai
medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano gia'
provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, e' riconosciuto come
salario di anzianita' (retribuzione individuale di anzianita'), ai fini
giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto
gia' individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di
provenienza;
b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianita' di
servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attivita' svolta
nel Servizio sanitario nazionale cosi' calcolata:
1) il servizio prestato in regime convenzionale e' valutato con
riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo
percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario
nazionale (38 ore settimanali);
2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneita',
nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro
compatibili, e' cumulabile nei limiti del massimale previsto in
convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale
complessivo ed e' valutato ai fini del calcolo dell'anzianita';
c) i certificati di servizio rilasciati dall'organo competente devono
contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale
complessivamente svolta per le attivita' di cui si tratta;
d) l'anzianita' di servizio, come individuata nel presente articolo, e'
utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia
nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80
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