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DECRETO LEGGE CONCERNENTE L'AUMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2000/01 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici da iscrivere alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001 SULLA PROPOSTA del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica EMANA Art. 1 1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 330 miliardi. 2. All'onere di lire 15 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'erogazione delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1 è subordinata alla conversione in legge del presente decreto-legge. In attesa della conversione in legge del decreto-legge i medici destinatari delle predette borse di studio sono autorizzati alla frequenza dei corsi. 4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1 è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/01 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000. Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto-legge, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. RELAZIONE L'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato, con cadenza triennale il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale. In base al predetto decreto n. 368 del 1999, a partire dall'anno accademico 2000/01 doveva essere attivato il nuovo sistema di formazione specialistica tramite contratti di formazione lavoro. Atteso che le risorse finanziarie disponibili avrebbero consentito l'assegnazione di un numero limitatissimo di contratti di formazione lavoro, il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stato modificato con l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio. Il provvedimento legislativo sulle ulteriori risorse non è stato approvato in tempo utile e, pertanto, né per l'anno accademico 2000/2001 né per i due successivi è possibile determinare il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione con gli specifici contratti di formazione-lavoro previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 368 del 1999 né è possibile determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto legislativo. Conseguentemente è stato necessario rinviare la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per gli anni accademici 2001/02 e 2002/03 nonchè la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione a dopo l'approvazione del richiamato provvedimento legislativo di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 368 del 1999. Si è provveduto, pertanto, a determinare il fabbisogno dei medici da formare limitatamente all'anno accademico 2000/01, nonchè il numero delle borse di studio da corrispondere con oneri a carico dello Stato. Sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome e del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, il fabbisogno complessivo di medici specialisti per l'anno accademico 2000/01 è stato fissato in 6.000 unità. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il numero delle borse di studio, che è possibile corrispondere ai medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2000/2001, è di 4.469 borse. Tale numero di borse di studio è ritenuto del tutto insufficiente in relazione alle effettive esigenze formative, tenuto anche conto che nell'anno accademico 1999/2000 sono state assegnate circa 5.600 borse di studio. Si rende, pertanto, opportuno e necessario disporre, con apposito provvedimento legislativo urgente, l'assegnazione di ulteriori 15 miliardi per la formazione specialistica, per consentire il finanziamento di ulteriori 667 borse; ai maggiori oneri si può provvedere utilizzando l'esistente accantonamento per il finanziamento dei contratti di formazione lavoro. Le borse di studio a carico dello Stato sarebbero, così, 5.136. Le borse messe a disposizione delle regioni sono oltre 500 e sono destinate prevalentemente alle specializzazioni di anestesia e rianimazione e radiologia. La erogazione delle 667 borse aggiuntive è, ovviamente condizionata all'approvazione del decreto-legge; in attesa della conversione in legge del decreto-legge i medici destinatari delle predette borse sarebbero comunque autorizzati alla frequenza. Considerato che alcuni studenti si sono determinati a partecipare alle selezioni per le borse di studio sulla base del numero di borse assegnato alle singole scuole nell'anno accademico 1999/2000 e che per alcune discipline la nuova programmazione prevede drastiche riduzioni si propone di assegnare una quota delle borse ad integrazione delle borse assegnate alle predette discipline in base alla rilevazione dei fabbisogni ed alle valutazione della Conferenza Stato-regioni.
RELAZIONE TECNICA Il decreto legge integra di 15.000 milioni le risorse finanziarie previste dal decreto legislativo n. 368/99, recante disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici, e costruite da quelle provenienti dal Fondo di rotazione (172,5 miliardi annui) e dal Fondo sanitario nazionale (315 miliardi annui). Come emerge dal prospetto a margine, con le risorse finanziarie attualmente disponibili, a fronte di un fabbisogno complessivo di 6.000 unità di medici specialisti, sarebbe possibile finanziare, per l'anno accademico 2000/01, 4.469 borse di studio (l'importo della borsa di studio è di lire 22.467.500) Con la integrazione di 15.000 milioni sarà possibile assegnare ulteriori 667 borse. Per l'anno accademico 2000/01, le borse con oneri a carico dello Stato saranno, quindi, complessivamente 5.136. Alle predette borse si aggiungono quelle direttamente finanziate dalle regioni, con risorse proprie, che sono oltre 400. Al finanziamento dei contratti di formazione lavoro, che dovrebbero essere attivati con il prossimo anno accademico 2001/02, si provvederà con autonomo provvedimento legislativo ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999. **** SPECIALIZZANDI CON BORSE A CARICO DELLO STATO STaNZIAMENTO ATTUALE STANZIAMENTO INTEGRATO |
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