PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA
26 febbraio 2002
Decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale
delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001 e art. 20, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
successivamente integrato e modificato). Criteri per la scelta delle
sedi.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del segretario generale
Alle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
Agli enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario
nazionale
Alle universita'
All'Unioncamere
1. Premessa.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla
necessita' di attuare il piu' ampio decentramento delle sedi di
svolgimento delle prove selettive nei concorsi pubblici, in
applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165/2001 e 20, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
successivamente integrato e modificato, al fine di prevenire gli
inconvenienti e i disagi che il grande afflusso di partecipanti alle
procedure concorsuali pubbliche spesso arrecano alla cittadinanza.
Come e' noto, il principio del decentramento delle sedi di
svolgimento delle prove selettive pubbliche e' affermato dal citato
art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede
l'espletamento a livello regionale dei concorsi pubblici per le
assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome
e la possibilita' di bandire concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalita' destinate agli uffici aventi
sedi regionale, compartimentale o provinciale. Dal suo canto l'art.
20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 ("Regolamento di accesso al pubblico impiego") dispone
che le prove di esami dei concorsi possano svolgersi in sedi
decentrate qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.
L'attuazione del principio del decentramento delle prove
concorsuali, nei casi in cui sia prevista una notevole partecipazione
di candidati provenienti da tutte le regioni del territorio
nazionale, comporta, pertanto, per le amministrazioni interessate,
l'impegno di organizzare le procedure di svolgimento delle prove
concorsuali a livello regionale individuando una sede per ciascuna
regione.
Nel sistema come sopra delineato, il ricorso al decentramento deve
rappresentare la soluzione di norma preferibile in considerazione
degli evidenti vantaggi che ne derivano sia per i concorrenti, per le
economie di spesa e di tempo derivanti dalla maggiore accessibilita'
dei luoghi sede di esami, sia per il minore impatto ambientale che
soluzioni siffatte comportano a vantaggio della collettivita'.
2. Criteri generali per la scelta delle sedi concorsuali.
Le amministrazioni in indirizzo sono chiamate ad adottare, nel caso
di concorsi con notevole partecipazione di candidati, ogni misura
utile a garantire il sereno svolgimento delle prove, nonche' ad
evitare qualunque forma di detrimento per la cittadinanza, anche ad
esempio utilizzando idonee strutture site al di fuori dei grandi
centri urbani.
In particolare, le amministrazioni in indirizzo dovranno attenersi
ai seguenti criteri:
a) sede concorsuale raggiungibile mediante idonei collegamenti
con mezzi pubblici (metropolitana, autobus, treno, ecc.), servita da
almeno due vie di accesso e con disponibilita' di adeguati parcheggi;
b) piena ed immediata informazione al sindaco e al presidente
della municipalita' dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le
prove d'esame, in tempo utile per l'adozione di eventuali misure di
loro competenza;
c) svolgimento delle prove in piu' sedi della stessa citta' in
caso di elevato numero dei candidati, garantendo la contestualita'
dello svolgimento delle stesse;
d) inizio delle prove in orario non antecedente alle 10, cosi' da
non incidere sulle fasce orarie di maggior circolazione viaria.
3. Deroghe allo svolgimento decentrato delle prove concorsuali.
Il citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 ha,
altresi', disposto, per le sole amministrazioni dello Stato e le
aziende autonome, che il principio del decentramento regionale per i
concorsi puo' essere derogato, su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per comprovate ragioni tecnico-amministrative
o di economicita'.
Il carattere eccezionale di tali deroghe determina la necessita' di
una valutazione caso per caso da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla
sussistenza ed al fondamento delle motivazioni di ordine
tecnico-organizzativo ed economico che giustificano la richiesta di
autorizzazione allo svolgimento del concorso in un'unica sede
nazionale, ovvero in piu' sedi che comprendano candidati di regioni
diverse.
Le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, pertanto, al
fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di effettuare tale valutazione,
sono invitate a corredare la richiesta di autorizzazione con una
motivata documentazione attestante:
i fattori che impediscono di svolgere il concorso in una sede per
ciascuna regione;
i fattori che impediscono di ripartire i candidati tra piu' sedi
riferite ciascuna a piu' regioni;
le motivazione della scelta delle sedi decentrate relativa a piu'
regioni, in relazione alla esigenza di una loro equa ripartizione sul
territorio nazionale;
il numero dei partecipanti alle prove per ciascuna sede;
l'entita' delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare;
il numero delle unita' di personale che si intendono impiegare in
ciascuna sede di concorso;
l'analisi costi-benefici;
previsione degli interventi di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d) del paragrafo 2.
Le suindicate richieste di autorizzazione devono essere inviate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e
reclutamento - corso Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
I servizi ispettivi e quelli di controllo interno delle
amministrazioni in indirizzo sono invitati a vigilare sull'attuazione
della presente direttiva.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 132