Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 29 del 5 febbraio 1999

Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo14 e l'articolo 18,

comma 1, lettere b) e g);

Visto l'articolo 1,comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6agosto 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Consiglio nazionale delle ricerche

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese.

2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente

decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze

determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

 

 

Articolo 2
Attività e finalità del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

a) svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e

internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese;

b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le università ed altri soggetti pubblici

e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta

dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;

d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri

Paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo;

e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca,attività di formazione nei

corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo' altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;

f) svolge attività di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione,di cui alla legge 21 giugno 1986, n.317, attività di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito dei compiti istituzionali, nonchè attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta;

g) fornisce supporto tecnico scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali puo' fornire servizia terzi in regime di

diritto privato.

Articolo 3
Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo

economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50per cento del predetto capitale sociale è

soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. puo'

altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di

altri Paesi.

2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svoltadai consorzi, fondazioni,

società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi ed i risultati raggiunti.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R.

puo' dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del

C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.

Articolo 4
Organi e direttore generale

1. Sono organi del C.N.R.:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e

il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente,scelto tra personalità

di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività

dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione,contabilità e finanza, sul

piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di alta

qualificazione tecnico scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza edella tecnologia,

di cui all'articolo4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo6 e sugli

aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentatività delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalità di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 7.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente del collegio è designato dal presidente della Corte dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono

designati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili.

6. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica,nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di ricerca del C.N.R., né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o ricercatore universitario,il presidente puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo.

7. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori

dei conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro

è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore

generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se

ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonchè di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente,i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendentidi società che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.

10. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi diricerca del C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.

Articolo 5
Comitato di valutazione

1. Il C.N.R., secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce una apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6
Piano di attività e fabbisogno di personale

1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea.

Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.