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Il
presidente della Repubblica
Visti
gli articoli76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 9 maggio1989, n. 168, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista
la legge 15marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, lettera d), l'articolo14 e l'articolo 18,
comma
1, lettere b) e g);
Visto
l'articolo 1,comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto
il decreto legislativo5 giugno 1998, n. 204;
Visto
il decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6agosto 1998;
Visto
il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo
5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
gennaio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Consiglio nazionale delle ricerche
1.
Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca
con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul
territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento
della scienza e per il progresso del Paese.
2.
Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un
ordinamento autonomo in conformità al presente
decreto,
alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto
dalle predette disposizioni, al codice civile.
3.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita nei confronti del C.N.R. le competenze
determinate
nelle disposizioni di cui al comma 2.
Articolo 2
Attività e finalità del C.N.R.
1.
Il C.N.R.:
a)
svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di
rilevanza strategica in ambito nazionale e
internazionale,
nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione
con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati,
assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese;
b)
nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione
con le università ed altri soggetti pubblici
e
privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di
ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante
interesse per il sistema nazionale;
c)
cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento
tecnologico dei risultati della ricerca svolta
dalla
propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;
d)
cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa
tecnica con enti e istituzioni di altri
Paesi
o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non
governativo e fornisce, su richiesta di autorità governative, competenze
specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi
scientifici internazionali a carattere intergovernativo;
e)
svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio
e di ricerca,attività di formazione nei
corsi
universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo
4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione
postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo'
altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;
f)
svolge attività di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di
organismo di normalizzazione,di cui alla legge 21 giugno 1986,
n.317, attività di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito dei compiti
istituzionali, nonchè attività di certificazione, prova e accreditamento per
le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta;
g)
fornisce supporto tecnico scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro
richiesta;
h)
nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali puo'
fornire servizia terzi in regime di
diritto
privato.
Articolo 3
Strumenti
1.
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra
attività connessa, ivi compreso l'utilizzo
economico
dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalità
determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni,
partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in
società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni
di lire o con quota pari o superiore al 50per cento del predetto capitale
sociale è
soggetta
ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque
giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in
assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R.
puo'
altresì
partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe
istituzioni scientifiche di
altri
Paesi.
2.
Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce
sull'attività svoltadai consorzi, fondazioni,
società
o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli
obiettivi ed i risultati raggiunti.
3.
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o
partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R.
puo'
dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di
altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca
nel sistema economico e puo' contribuire a determinare le condizioni per la
costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea
di personale di ricerca del
C.N.R.,
anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa
o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni
attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di
istituti e attrezzature del C.N.R.
Articolo 4
Organi e direttore generale
1.
Sono organi del C.N.R.:
a)
il presidente;
b)
il consiglio direttivo;
c)
il comitato di consulenza scientifica;
d)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende
all'andamento, presiede il consiglio direttivo e
il
comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del
giorno. Il presidente,scelto tra personalità
di
alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura
in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3.
Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di
verifica dell'andamento delle attività
dell'ente,
di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione,contabilità
e finanza, sul
piano
triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci
e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a). Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto
membri, di alta
qualificazione
tecnico scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione
aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su
designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della
scienza edella tecnologia,
di
cui all'articolo4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4.
Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano
di cui all'articolo6 e sugli
aggiornamenti
annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e
istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204,con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da ventuno
membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e
tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei
diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori
del loro ambito e assicurando la rappresentatività delle aree che per essi
saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo4,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalità di
costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui
all'articolo 7.
5.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri
effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il
presidente del collegio è designato dal presidente della Corte dei conti, un
membro effettivo e uno supplente sono
designati
dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri
membri sono designati dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti
dall'articolo2403 del codice civile, per quanto applicabile. I
membri del collegio durano in carica quattro
anni
e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente,
è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili.
6.
Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza
scientifica,nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per
la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti
scientifici o di programmi di ricerca del C.N.R., né possono far parte di
commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se
professore o ricercatore universitario,il presidente puo' essere collocato in
aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di
altre pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo.
7.
Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e
ai membri effettivi del collegio dei revisori
dei
conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
8.
Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un
direttore generale, il cui rapporto di lavoro
è
regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile
una sola volta. Il direttore
generale
sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle
riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
Se
dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori
universitari, è collocato fuori ruolo. Se
ricercatore
o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.
9.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire
incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonchè di membro
della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale,
di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti; il presidente,i membri del consiglio direttivo e del comitato di
consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendentidi
società che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.
10.
Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese che partecipano a programmi diricerca del C.N.R. e non puo' ricoprire
gli incarichi elettivi di cui al comma 9.
Articolo 5
Comitato di valutazione
1.
Il C.N.R., secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce una
apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e dei suoi singoli istituti,
con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione
dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6
Piano di attività e fabbisogno di personale
1.
Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività,
aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi,
priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma
nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca
dell'Unione europea.
Il
piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree
scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di
una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree
territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.Sul piano
triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine
perentorio di 60giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla
ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica,il piano e gli aggiornamenti
annuali diventano esecutivi.
2.
Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici
del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i
soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.
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