MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 23 marzo 2000, n.184
Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto, in
particolare, l'articolo 72, comma 13, della legge suddetta, il quale, nel
riferirsi agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo
livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per problemi di ordine previdenziale, prevede che con decreto del
Ministro della sanita', da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione
del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai
concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, concernente il regolamento recante la determinazione
dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti
e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ed in particolare
l'articolo 5, comma 1, lettera b), nel quale sono disciplinati i requisiti
dell'anzianita' di servizio e della specializzazione, richiesti per l'accesso
al secondo livello dirigenziale;
Visto il decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419", ed in particolare l'articolo 13 che apporta modifiche
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di incarichi
di natura professionale e di direzione di struttura, riconducendo gli incarichi
di secondo livello dirigenziale ad incarichi di direzione di struttura
complessa da attribuirsi secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484;
Ritenuto di
stabilire i criteri per la valutazione dell'attivita' ambulatoriale interna
svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie;
Considerato che alla
suddetta attivita' ambulatoriale e' equiparabile ai soli fini della
valutabilita' per l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa,
l'attivita' ambulatoriale interna svolta presso le strutture a diretta gestione
del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali, peraltro gia' presa
in considerazione, ai fini della valutabilita' come titolo nei concorsi di
assunzione al primo livello dirigenziale dall'articolo 21, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio
superiore di sanita' in data 27 ottobre 1999;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1444 del 22 marzo 2000);
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai fini
dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio
sanitario nazionale e' valutabile, nell'ambito del requisito di anzianita' di
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio
prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base
ad accordi nazionali.
2. Il servizio di cui
al comma precedente e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I
certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere
l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
3. Per la
specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline
equipollenti di cui al decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio e'
valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso.
4. Restano fermi gli
altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2000
Il Ministro: Bindi
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte
dei conti il 21 giugno 2000
Registro n. 2
Sanita', foglio n. 50
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di egge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo
dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il
testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"13. Agli
specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello
dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma e' data facolta' di optare
per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente
nazionale previdenza ed assistenza medici (EMPAM).
L'opzione di cui al
precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro
della sanita', da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio
prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per
l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale".
- Si riporta il
testo dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 34
(Specialisti ambulatoriali convenzionati). - 1. Entro il 31 marzo 1998 le
regioni individuano aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali,
ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1o
luglio 1998, a domanda ed anche in sopranumero, nel primo livello dirigenziale,
con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo
nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e
delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997
svolgano esclusivamente attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a
ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a
tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli specialisti ambulatoriali
che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di eta' mantengono
il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si
trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari
anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi
rinunzino entro il 10 marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei
requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente
comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono
annualmente, a decorrere dal 10 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad
inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo
maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento e'
disposto previa formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n.
365.
3. Dal 10 luglio 1998
cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al
comma 1, che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno 1998
le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per
la rideterminazione, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle ore
da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello
regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non
inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi
relativi al personale inquadrato ai sensi del primo comma e quelli relativi
agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma.
Agli specialisti
ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 10 gennaio 1998, cessa
l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni
di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal
presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza
sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso
del 1997, ne' una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province
autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione.
- Si riporta il
testo dell'art. 5, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale):
"Art. 5
(Requisiti). - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto
riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) (omissis);
b) anzianita' di
servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina".
- Si riporta il
testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
"7. Alla
dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,
disciplinato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso
dei requisiti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le
modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma
2. Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 10
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387".
- Si riporta il testo
dell'art. 21, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale):
"Art. 21
(Valutazione attivita' in base a rapporti convenzionali). - 1. L'attivita'
ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad
accordi nazionali, e' valutata con riferimento all'orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a
tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere
l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale".
- Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo
dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, si veda nelle
note alle premesse.
- Il decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, recante:
"Tabelle
relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare
per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale", e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 37 del 14 febbraio 1998.