MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 26 giugno 2000.

Rideterminazione, per l'anno accademico 1999-2000, del fabbisogno di medici specialisti per talune tipologie di scuole di specializzazione universitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;

Vista la nota in data 17 gennaio 2000, con la quale il Ministro della sanità ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto ad assegnare alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia attivate presso gli atenei, per l'anno accademico 1999/2000, le borse di studio, ai sensi dell'art. 2, del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Viste le richieste formulate dagli atenei ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 257/ 1991, per l'attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci, nonché le richieste per l'ammissione presso le scuole di specializzazione di medici operanti nelle strutture convenzionate;

Ravvisata la necessità di assecondare per il corrente anno accademico, le indicate richieste nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dagli articoli 3$, 37 e 46 del predetto decreto legislativo n. 368/1999;

Tenuto conto che, sulla base dell'analisi in corso, il fabbisogno formativo dei medici specialisti per il prossimo triennio di programmazione da definire con il provvedimento di cui all'art. 35 del predetto decreto legislativo n.368/1999, potrebbe non essere interamente soddisfatto in relazione alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti di formazione/lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo;

Tenuto altresì conto che l'attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, restando questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori;

Preso atto della compatibilità dell'attivazione di posti in questione con le risorse strutturali e di personale messi a disposizione degli atenei in via diretta e/o convenzionale;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare, per il corrente anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare per talune tipologie di scuole di specializzazione di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 257/ 1991,

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, per l'anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle sottoelencate tipologie di scuole di specializzazione universitarie è così rideterminato:

 

TIPOLOGIA

Fabbisogno
formativo
A.A.1999/2000

Allergologia ed immunologia clinica

44

Anatomia patologica

80

Anestesia e rianimazione

638

Cardiochirurgia

52

Cardiologia

258

Chirurgia dell'apparato digerente

35

Chirurgia generale

319

Chirurgia plastica e ricostruttiva

53

Chirurgia vascolare

51

Dermatologia e venereologia

101

Ematologia

78

Endocrinologia e malattie del ricambio

92

Farmacologia

21

Gastroenterologia

104

Genetica medica

29

Ginecologia ed ostetricia

281

Malattie dell'apparato respiratorio

88

Malattie infettive

89

Medicina del lavoro

181

 

TIPOLOGIA

Fabbisogno
formativo
A.A.1999/2000

Medicina dello sport

70

Medicina fisica e riabilitazione

160

Medicina interna

319

Medicina legale

114

Nefrologia

97

Neurochirurgia

51

Neurologia

164

Oncologia

137

Pediatria

293

Psichiatria

262

Radiodiagnostica

262

Radioterapia

67

Reumatologia

50

I1 presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro della sanità VERONESI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ZECCHINO

p. II Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica SOLARGLI

Registrato alla Corte dei conti il 1 ° settembre 2000 Registro n. 2 Sanità, foglio 113