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(Legge 210/98) |
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Norme per il reclutamento dei ricercatori |
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Articolo 1 1.
La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e
la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e
di ricercatori è trasferita alle università.Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro",sono disciplinate le modalità
di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti
nella presente legge. 2.
Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni
modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1,
limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e) ,
dell'articolo 2 .Con
regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la
copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la
mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. 3.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi
competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono
trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni,
esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta
motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 4.
Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i
regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non
conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito
con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il
Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non
possono essere emanate. 5.
I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 6.
Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal
1º novembre di ciascun anno. Articolo 2 1.
I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle
procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere: a)
l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di
ricercatore,di professore associato, di professore ordinario, distinti per
settore scientifico-disciplinare; b)
la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di
commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha
richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché: 1)
nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un
professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un
professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà
ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I
predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio
presso l'ateneo che ha emanato il bando,sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a
settori affini; 2)
nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da
due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso
l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori
associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori
affini; 3)
nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da
quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il
bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori
affini; c)
lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei
con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che
prevedano l'indicazione di una sola preferenza; d)
la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte
limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la
valutazione comparativa; e)
i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere
effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme
differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le
valutazioni relative a: 1)
posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle
quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale; 2)
posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la
discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività
didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca
italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una
specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo; 3)
posti di professore ordinario, é effettuata una prova didattica per i
candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì
valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli
enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in
detto campo; f)
l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti
delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori,
l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni
posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od
ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto
nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e
può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro
sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli
atti da parte del rettore: 1)
nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà
che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia,
perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La
motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche; 2)
non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di
facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al
voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il
periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere
secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova
procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il
periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare
sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa
potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g)o indire una nuova
procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano
trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti
relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per
coprire il posto; g)
la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e
ordinari, perle università che non hanno emanato il bando per la copertura
del posto ovvero che, pur avendolo emanato,non hanno nominato in ruolo gli
idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati
risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi
universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare,dopo il decorso
nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei
nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e
ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f) , n. 1), hanno
titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre
anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della
regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti; h)
i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative
forme di pubblicità,che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su
ciascun candidato da ciascun componente la commissione.Tali giudizi, in ogni
caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica; i)
il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla
lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un
anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e perla stessa tipologia
di procedure di valutazione comparativa; l)
il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a
procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato; m)
il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di
partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del
medesimo livello. Articolo 3 1.
I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i
trasferimenti,assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri
generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura,
nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli
interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede
universitaria , anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo
comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 [ 11 ] . Articolo 4 1.
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o
soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. 2.
Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi
di dottorato,le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e
l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le
convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai
requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da
consorzi di università. 3.
Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite
dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre
1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri
per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento
di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato. 4.
Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con
soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed
attrezzature idonei. 5.
Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a)
il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b)
il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c)
il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del
merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni
. 6.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5,
possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate
dagli organi competenti delle università. 7.
La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a
concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, é determinata
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8.
Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai
dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o
integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione
alla ricerca. La collaborazione didattica é facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle università. Articolo 5 1.
I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le
procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora
espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno
portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della
pubblicazione del relativo bando di concorso. 2.
Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e
associato bandi entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta
giorni di cui all'articolo 1, comma 1,le commissioni possono proporre
fino a tre idonei. Articolo 6 1.
Sono abrogati: a) l'articolo 3 della legge 7
febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e ogni altra
disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1; b) gli articoli da 68 a 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,gli articoli 3
e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole:
"salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della
legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con
le norme di cui all'articolo 4 , a decorrere dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2 . 2. Per ciascuna università, con
l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma2, secondo periodo,
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382 ,
e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di
ricercatori e di professori universitari. 3. Restano escluse
dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato
giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16,
comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990 . |