Decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484 
Supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998 n. 13

 

 

G.U. N. 013 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17 01 1998
SUPPLEMENTO 008 DEL 17 01 1998
 
          DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  10 dicembre 1997, n. 484.
          Regolamento  recante la determinazione dei requisiti per l'accesso
          alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri  per
          l'accesso  al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale.
                             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
           Visto l'articolo 87 della Costituzione;
           Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
           Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996,
          n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  gennaio  1997,
          n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione dei
           requisiti   e   dei   criteri   per  l'accesso  al  secondo  livello
          dirigenziale;
           Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;
           Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in
          data 4 e 5 giugno 1997;
           Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
           Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
          consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;
           Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
          riunione del 28 novembre 1997;
           Sulla proposta del Ministro della sanita';
                                        E m a n a
                                il seguente regolamento:
                                          Capo I
                              Direzione sanitaria aziendale
                                         Art. 1.
                          Requisiti per l'accesso all'incarico
                            di direzione sanitaria aziendale
 
           1. L'incarico di  direzione  sanitaria  aziendale  e'  riservato  ai
          medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque
          anni  attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture
          sanitarie, pubbliche o private, di media o grande  dimensione  e  che
          abbiano  conseguito  l'attestato  di  formazione  manageriale  di cui
          all'articolo 7 previsto per l'area di sanita'  pubblica.  Costituisce
          titolo  preferenziale il possesso della specializzazione in una delle
          discipline dell'area di sanita' pubblica.
           2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria
          in enti  o  strutture  sanitarie  deve  aver  comportato  la  diretta
          responsabilita'   delle  risorse  umane  e  strumentali  affidate  al
          dirigente.
           3. L'attivita' quinquennale di  direzione  tecnicosanitaria  per  il
          conferimento  dell'incarico  di  direzione  sanitaria  aziendale deve
          essere  stata  svolta  nei  sette  anni  precedenti  il  conferimento
          dell'incarico.
            4.  L'accertamento  del  possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
          effettuato dal direttore generale dell'azienda  sanitaria  prima  del
          conferimento dell'incarico.
           5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di
          cui  all'articolo  7.  I  corsi  sono  riservati  ai  medici  con una
          anzianita'  di  servizio  di  almeno   tre   anni   nella   direzione
          tecnico-sanitaria  in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private
          di media o grande dimensione ovvero ai medici con una  anzianita'  di
          servizio di almeno dieci anni.
           6.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da pubblicarsi nella
          Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed  aggiornati  gli  elenchi  dei
          medici  che  hanno  frequentato,  con  esito  positivo,  i  corsi  di
          formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.
                                         Art. 2.
                                       Definizioni
 
           1. Ai fini del presente regolamento, per enti o  strutture sanitarie
          di media o grande dimensione, si intendono:
            a)  le  unita'  sanitarie  locali,  le   aziende   ospedaliere,   i
          Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico;  gli  enti ed istituti di cui all'articolo 4, commi 12 e
          13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
           modificazioni;  i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici,
          che svolgono attivita' d'interesse  sanitario,  del  Ministero  della
          sanita',  delle  regioni,  delle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le  strutture
          sanitarie   complesse  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  Istituto  nazionale  previdenza
          sociale e degli enti pubblici che svolgono attivita' sanitaria;
            b)  le  case  di  cura  private  con  un  numero di posti letto non
          inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari  di
          istituzioni  ed  aziende private che impiegano in attivita' sanitarie
          un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del
          ruolo sanitario non inferiore a trecento.
                                         Capo II
                              Secondo livello dirigenziale
                                         Art. 3.
                            Requisiti e criteri per l'accesso
                            oal secondo livello dirigenziale
 
           1. Ai  fini  dell'accesso  al  secondo  livello  dirigenziale  delle
          categorie    professionali   di   medici,   veterinari,   farmacisti,
          odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:
             a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter
          partecipare alla selezione di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni;
            b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed  i  contenuti
          valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione
          dell'elenco  dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione
          di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.
                                         Art. 4.
                                       Discipline
 
           1.  Gli  incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale per i profili
          professionali  del   ruolo   sanitario   possono   essere   conferiti
          esclusivamente  nelle  discipline  stabilite con decreto del Ministro
          della sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
          Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome.
           2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma
          1,  e  comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento
          dell'accordo di cui all'articolo  7,  comma  6,  le  discipline  sono
          quelle di seguito indicate:
                           A) Categoria professionale dei medici
 
           Area medica e delle specialita' mediche:
             1) Allergologia e immunologia clinica
             2) Angiologia
             3) Cardiologia
             4) Dermatologia e venereologia
             5) Ematologia
             6) Endocrinologia
             7) Gastroenterologia
             8) Genetica medica
             9) Geriatria
            10) Malattie metaboliche e diabetologia
            11) Malattie dell'apparato respiratorio
            12) Malattie infettive
            13) Medicina e chirurgia di accettazione e  d'urgenza
            14) Medicina fisica e riabilitazione
            15) Medicina interna
            16) Medicina dello sport
            17) Nefrologia
            18) Neonatologia
            19) Neurologia
            20) Neuropsichiatria infantile
            21) Oncologia
            22) Pediatria
            23) Psichiatria
            24) Radioterapia
            25) Reumatologia
            26) Scienza dell'alimentazione e dietetica
                     Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche
 
             1) Cardiochirurgia
             2) Chirurgia generale
             3) Chirurgia maxillo-facciale
             4) Chirurgia pediatrica
             5) Chirurgia plastica e ricostruttiva
             6) Chirurgia toracica
             7) Chirurgia vascolare
             8) Ginecologia e ostetricia
             9) Neurochirurgia
            10) Oftalmologia
            11) Ortopedia e traumatologia
            12) Otorinolaringoiatria 
            13) Urologia
                      Area della medicina diagnostica e dei servizi
 
             1) Anatomia patologica
             2) Anestesia e rianimazione
             3) Biochimica clinica
             4) Farmacologia e tossicologia clinica
             5) Laboratorio di genetica medica
             6) Medicina trasfusionale
             7) Medicina legale
             8) Medicina nucleare
             9) Microbiologia e virologia
            10) Neurofisiopatologia
            11) Neuroradiologia
            12)  Patologia  clinica  (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
          microbiologia)
            13) Radiodiagnostica
           Area di sanita' pubblica
            1) Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica
            2) Igiene degli alimenti e della nutrizione
            3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
            4) Organizzazione dei servizi sanitari di base
            5) Direzione medica di presidio ospedaliero
                      B) Categoria professionale degli odontoiatri
            che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria,  nonche'
          i  laureati  in  medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della
          professione di odontoiatra
            1) Odontoiatria
                        C) Categoria professionale dei veterinari
 
            1) Sanita' animale
             2) Igiene della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
          conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
          derivati
            3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
                        D) Categoria professionale dei farmacisti
            che comprende i laureati in farmacia e in  chimica  e    tecnologie
          farmaceutiche
            1) Farmacia ospedaliera
            2) Farmaceutica territoriale
            3)  I  laureati  in  chimica  e  tecnologie  farmaceutiche possono,
          altresi, accedere agli incarichi di secondo livello in:
             a)  Biochimica  clinica,  ricompresa  nell'area   della   medicina
          diagnostica e dei servizi;
             b) Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.
                         E) Categoria professionale dei biologi
 
            1)   Biochimica   clinica   ricompresa   nell'area  della  Medicina
          diagnostica e dei servizi
            2) Laboratorio,  di  genetica  medica  ricompresa  nell'area  della
          medicina diagnostica e dei servizi
            3)  Microbiologia  e  virologia ricompresa nell'area della medicina
          diagnostica e dei servizi
            4)  Patologia   clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
          diagnostica e dei servizi
            5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
           sanita' pubblica
                         F) Categoria professionale dei chimici
 
            1)   Biochimica   clinica   ricompresa   nell'area  della  medicina
          diagnostica e dei servizi
            2)  Patologia   clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
          diagnostica e dei servizi
            3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
          sanita' pubblica
            4) Chimica analitica
                          G) Categoria professionale dei fisici
 
            1) Fisica sanitaria
                       H) Categoria professionale degli psicologi
 
            1) Psicologia
            2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina
          e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attivita' di psicoterapia
 
                                         Art. 5.
                                    R e q u i s i t i
 
           1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le
          categorie  dei  medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
          chimici, fisici e psicologi,  e'  riservato  a  coloro  che  sono  in
          possesso dei seguenti requisiti:
            a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
            b)  anzianita'  di  servizio  di  sette  anni,  di cui cinque nella
          disciplina  o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione   nella
          disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
           servizio di dieci anni nella disciplina;
            c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia  documentata  una
          specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
          dell'articolo 6;
            d) attestato di formazione manageriale.
           2.  La  specializzazione  e'  comunque  richiesta  per  le  seguenti
          discipline:      anestesia   e   rianimazione,   medicina   nucleare,
          radiodiagnostica,  radioterapia,  neuroradiologia.  In  luogo   della
          specializzazione  in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni
          in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e  radiologia
          medica.
           3.  L'accertamento  del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
          e' effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3,  del
          decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni.
           4. L'iscrizione al corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei
          Paesi dell'Unione europea consente la  partecipazione alla selezione,
          fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
          dell'assunzione in servizio.
                                         Art. 6.
                            Specifica attivita' professionale
 
           1.  L'aspirante  all'incarico di secondo livello dirigenziale in una
           delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica
          attivita'  professionale  nella  disciplina  stessa  dimostrando   di
          possedere:
            a)  per  le  discipline  ricomprese  nell'area  chirurgica  e delle
          specialita' chirurgiche, una casistica chirurgica e  delle  procedure
          chirurgiche  invasive,  non  inferiore  a  quella  stabilita per ogni
          disciplina  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio  superiore  di sanita', con riferimento anche agli standard
          complessivi  di  addestramento  professionalizzante  delle   relative
          scuole di specializzazione;
            b)  per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze
          e attivita' professionali  come  stabilito,  per  ogni  disciplina  e
          categoria  professionale,  con  decreto  del  Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di sanita'.
           2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente  alla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana dell'avviso  per    l'attribuzione  dell'incarico  e  devono
          essere   certificate   dal   direttore  sanitario  sulla  base  della
          attestazione  del  dirigente  di  secondo  livello  responsabile  del
          competente  dipartimento  o  unita'  operativa della unita' sanitaria
          locale o dell'azienda ospedaliera.
            3. I decreti ministeriali di cui al  comma  1  sono  adottati  entro
          novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento e possono essere aggiornati periodicamente.
           4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e  cura
          a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4,
          commi  12  e  13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive   modificazioni   e   degli    istituti    zooprofilattici
          sperimentali,   collocato   fuori   ruolo   o   in   aspettativa  per
          l'assolvimento di pubbliche funzioni o  per  motivi  sindacali,  puo'
          essere  ammesso,  previa  domanda  e  fatti  salvi  i  diritti  e  le
          prerogative   del   personale   in   servizio   a   svolgere   presso
          l'amministrazione  di  appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
          gratuite e senza  alcun  onere  per  l'amministrazione,  al  fine  di
          acquisire   o   di   evitare   di   perdere  la  specifica  attivita'
          professionale indicata al comma 1.
                                         Art. 7.
                             Corsi di formazione manageriale
 
           1.  L'attestato  di  formazione  manageriale  si  consegue  con   la
          frequenza  ed  il  superamento  dei  corsi  disciplinati dal presente
           regolamento.  L'attestato ha una validita' di sette anni  dalla  data
          di rilascio.
           2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario
          delle  unita'  sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere, degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  degli  istituti
          ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti
          zooprofilattici   sperimentali;   il  personale  deve  possedere  una
          anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
           3. I corsi sono finalizzati alla formazione  manageriale,  capacita'
          gestionale,   organizzativa  e  di  direzione,  del  personale  della
          dirigenza  del  ruolo  sanitario  e  sono  articolati  in   attivita'
          didattiche  teoriche  e  pratiche  e  nella  partecipazione  attiva a
          seminari.
           4.  I  contenuti,  con  particolare riferimento all'organizzazione e
          gestione dei servizi sanitari, ai  criteri  di  finanziamento  ed  ai
          bilanci,  alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del
          lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle  prestazioni,
          la  metodologia  delle  attivita'  didattiche  teoriche,  pratiche  e
           seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore,
          dei corsi stessi sono fissati con decreto  ministeriale,  sentito  il
          Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10,
          di  attivita'  didattica  di  ciascun  corso e' dedicato alla sanita'
          pubblica;  la  relativa  attivita'  didattica  e'   svolta   a   cura
          dell'Istituto superiore di sanita'.
           5.  I  corsi  sono  indetti  con  periodicita'  almeno biennale, dal
          Ministero della sanita', previa programmazione nazionale  sulla  base
          delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano.
           6.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo
          accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo  4  del
          decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i
          corsi.  Con  lo  stesso  accordo  l'Istituto  superiore  di   sanita'
          organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.
           7.  I  corsi  sono  attivati  a  livello nazionale, interregionale o
          regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda  del  numero  dei
          candidati  al  corso  e  delle  capacita'  ricettive  delle strutture
          sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.
           8.  Il  bando  indica  l'articolazione  del  corso,  la  durata,   i
           contenuti,  la  metodologia  delle attivita' didattiche, le sessioni,
          nonche' le modalita' di ammissione  e  assegnazione,  il  periodo  di
          svolgimento,  i  posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati
          devono specificare, a pena  di  decadenza,  la  sessione  e  la  sede
          preferita.  Per  motivate esigenze organizzative o in caso di domande
          superiori alla capacita' delle strutture didattiche il candidato puo'
          essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella  prescelta,
          o  alla  sessione  successiva.  L'assegnazione e' disposta in base al
          criterio della precedenza in relazione all'eta'.
           9.  In  ogni  sessione  di  corsi  si  puo'  presentare  domanda  di
          ammissione per un solo corso.
           10.  La  mancata  frequenza,  per  qualsiasi motivo, delle attivita'
          didattiche teoriche, pratiche o seminariali  per  un  numero  di  ore
          superiore  ad  un  quinto di quelle globalmente previste per il corso
          comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso.  Il  periodo  di
          formazione  puo'  essere  sospeso per servizio militare, gravidanza e
          puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo'
          essere ridotta e che il periodo di  assenza  deve  essere  recuperato
          nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
           11.  Al  termine  del  periodo di formazione i partecipanti al corso
           devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai
          docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con  esito  positivo,
          il  colloquio  e'  rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di
          formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello stesso  corso,
          l'attestato  viene  rilasciato contestualmente a tutti i candidati al
          termine dell'ultima sessione.
           12.  Per  la  realizzazione dei corsi il Ministero della sanita', le
          regioni e l'Istituto superiore di sanita' si avvalgono  delle  unita'
          sanitarie   locali,   delle   aziende  ospedaliere,  dei  policlinici
          universitari,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
          degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  nonche'   di   altri
          soggetti  pubblici e privati accreditati e di associazioni e societa'
          scientifiche accreditate, ai fini  della  formazione,  dal  Ministero
          della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6,
          in  relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della
          struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.
                                         Art. 8.
                   Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
 
           1. La commissione di cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, e  successive modificazioni,
          accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del  colloquio  e  della
          valutazione del  curriculum professionale.
           2.   Il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
          professionali  del   candidato   nella   specifica   disciplina   con
          riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
          all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
          direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
          svolgere.
           3. I contenuti del curriculum professionale, valutati  ai  fini  del
          comma   1,   concernono   le   attivita'  professionali,  di  studio,
          direzionali-organizzative, con riferimento:
            a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in  cui  sono  allocate  le
          strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
          alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
            b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed  alle
          sue  competenze  con  indicazione  di  eventuali  specifici ambiti di
          autonomia professionale con funzioni di direzione;
             c) alla tipologia  qualitativa  e  quantitativa  delle  prestazioni
          effettuate dal candidato;
            d)  ai  soggiorni  di  studio  o di addestramento professionale per
          attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
          estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
          obbligatori;
            e)  alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per   il
          conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
          specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di  personale
          sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
            f)  alla  partecipazione  a  corsi, congressi, convegni e seminari,
          anche effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
          all'articolo 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
           4.  Nella  valutazione  del  curriculum  e' presa in considerazione,
          altresi', la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente  alla
          disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
          caratterizzate da criteri di  filtro  nell'accettazione  dei  lavori,
          nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
           5.  I  contenuti  del  curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
          lettera c), e le pubblicazioni, possono  essere  autocertificati  dal
           candidato  ai  sensi  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
          modificazioni.
           6.   Prima  di  procedere  al  colloquio  ed  alla  valutazione  del
          curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione  tenuto
          conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
          commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
          curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
          idoneita' del candidato all'incarico.
                                         Art. 9.
                      Corsi di aggiornamento tecnico-professionale
 
           1.   Ai   fini  dell'articolo  8,  la  partecipazione  ai  corsi  di
          aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero,  e'
          valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
           2.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  considerano  corsi  di
          aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari,  i  convegni
          ed  i  congressi  che  abbiano,  in  tutto  o  in parte, finalita' di
          formazione e di  aggiornamento  professionale  e  di  avanzamento  di
          ricerca scientifica.
           3.   I   corsi   sono   organizzati  ed  attivati  dalle  regioni  e
          dall'Istituto superiore di sanita',  anche  unitamente  ai  corsi  di
          formazione manageriale.
            4.  I  corsi  possono  essere,  inoltre,  organizzati  ed  attivati,
          nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria
          competenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere,
          dai policlinici universitari, dagli istituti di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4,
          commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
          successive    modificazioni,   e   dagli   istituti   zooprofilattici
          sperimentali.
           5. I corsi possono essere, altresi', organizzati ed  attivati  dagli
          ordini  professionali  e  dalle  associazioni e societa' scientifiche
          accreditate.
           6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati,
          in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione  scientifica
          costituita  presso  il dipartimento del Ministero della sanita' nella
          cui competenza rientra la  materia,  presieduta  dal  Ministro  della
          sanita'  o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio
          superiore di sanita', dal direttore del predetto  dipartimento  e  da
          tre  esperti  nominati  dal  Ministro  della sanita' e da tre esperti
          designati dalla conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Per ogni titolare e'
           nominato   un supplente che lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
          impedimento
           7.  La commissione puo' consultare, di volta in volta, esperti della
          materia oggetto del corso, scelti  nell'ambito  di  appositi  elenchi
          predisposti dal Ministero della sanita', sentite le associazioni e le
          societa' scientifiche accreditate.
           8.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  su  proposta della
          commissione di cui al comma 6, sono definiti,  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di costituzione della commissione stessa, i criteri e le
          modalita'  per  la  classificazione  e  valutazione  dei  corsi   con
          riferimento  al  contenuto, agli obiettivi, alla qualita', al tipo di
          partecipazione  richiesto,  alla  durata  degli  stessi,  nonche'  le
          modalita'  di  certificazione  dei periodi di aggiornamento ossia dei
          crediti  espressi  in  ore  e  minuti,  riconosciuti a ciascun corso.
          Specifici criteri e modalita' sono stabiliti per la valutazione e  la
          certificazione dei corsi tenuti all'estero.
           9.  Il  Ministero  della  sanita', conformemente alla proposta della
          commissione, accredita, in via preventiva,  ogni  corso,  attribuendo
          allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da
           indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.
          L'accreditamento   ed  il  relativo  riconoscimento  del  credito  di
          aggiornamento puo' essere revocato o rideterminato qualora si accerti
          la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato
          l'accreditamento stesso.
                                        Art. 10.
                                 Anzianita' di servizio
 
           1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al  secondo  livello
          dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche,
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico, istituti o
          cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali  salvo
          quanto  previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non
          di ruolo a  titolo  di  incarico,  di  supplenza  o  in  qualita'  di
          straordinario,  ad  esclusione  di  quello prestato con qualifiche di
          volontario, di precario, di borsista o similari, ed  il  servizio  di
          cui  al  settimo  comma  dell'articolo  unico  del  decreto-legge  23
          dicembre 1978, n.  817, convertito, con modificazioni dalla legge  19
          febbraio  1979,  n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo
          17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.
          761,  e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
           nelle singole discipline. A tal fine  nelle  certificazioni  dovranno
          essere  specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato
          in ogni singola disciplina.
           2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita'  di
          servizio  utile  puo' essere maturata anche in altri enti e strutture
          sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
           3.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati   e   delle
          specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
          rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
           4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in  medicina
          e  chirugia,  non  ricomprese  negli elenchi formati ed aggiornati ai
          sensi  degli  articoli  1,  comma  2,  e  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
          se il relativo  corso  di  formazione  e'  iniziato  prima  dell'anno
          accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
          elenchi  dopo  il  predetto  anno  accademico.  A  partire  dall'anno
          accademico 1991/1992 la tipologia delle  specializzazioni  e'  quella
          indicata  nei  predetti  elenchi.  Fermo  restando la rilevanza degli
          indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
           e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992,  gli  indirizzi  ed
          orientamenti,  eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
          specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
          alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
           5. Nei certificati di servizio devono essere indicate  le  posizioni
          funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
          servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
          relativi periodi di attivita'.
                                        Art. 11.
                              Servizi prestati presso enti
                             o strutture sanitarie pubbliche
 
           1.  I  servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti,
          settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline
          e ai servizi come segue:
            a) consorzi  provinciali  antitubercolari:  malattie  dell'apparato
          respiratorio;
            b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
            c)  presidi  multizonali  di  prevenzione  e laboratori di igiene e
          profilassi in relazione al settore di attivita':
             1) microbiologia e virologia;
             2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
             3) biochimica clinica;
             4) chimica analitica;
              5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
             6) fisica sanitaria;
            d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
            e) ufficiale  sanitario  di  ruolo  in  posto  specifico  o  medico
          igienista:    igiene,  epidemiologia e sanita' pubblica; igiene degli
          alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi  sanitari  di
          base;
            f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
            g)  funzionario  medico del Ministero della sanita', delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano,  dell'Agenzia  per  i
          servizi sanita regionali:
             1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
             2) direzione sanitaria ospedaliera;
             3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
            h)  medico  del  lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del
          lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
            i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
            l) funzionari medici degli ex enti mutualistici:
             1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
             2) medicina legale;
            m) funzionari  medici  dell'I.N.A.I.L.  e  dell'I.N.P.S.:  medicina
          legale;
            n)  funzionario  veterinario  del  Ministero  della  sanita', delle
          regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia
           per i servizi  sanitari  regionali,  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali,  di  strutture gia' di pertinenza di comuni, province o
          loro consorzi:
             1) sanita' animale;
             2) igiene della produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
          conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
          derivati;
             3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
            o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle  regioni,
          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
          servizi sanitari  regionali,  di  strutture  giu'  di  pertinenza  di
          provincie,  di  comuni  o  loro  consorzi,  di presidi multizonali di
          prevenzione,  degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali:  igiene                                  
          degli alimenti e della nutrizione;
            p)  funzionario  farmacista  del  Ministero  della  sanita',  delle
          regioni, delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  della
          Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come
          farmacista presso farmacie di ente pubblico:
             1) farmacia ospedaliera;
             2) farmaceutica territoriale;
            q) funzionario fisico del Ministero della sanita',  delle  regioni,
          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
           servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;
            r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle  regioni,
          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
          servizi   sanitari   regionali,   degli   istituti    zooprofilattici
          sperimentali:  igiene degli alimenti e della nutrizione;
            s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attivita' di
          analisi immunoematologiche: patologia clinica;
            t)   funzionario  psicologo  del  Ministero  della  sanita',  delle
          regioni, delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  della
          Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.
                                        Art. 12.
                            Servizi prestati presso istituti
                           o enti con ordinamenti particolari
 
           1.  I  servizi  e  i  titoli  acquisiti presso gli istituti, enti ed
          istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
          sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
          le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e  26
          del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
           2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro
           della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
                                        Art. 13.
                              Servizio prestato all'estero
 
           1.  Il  servizio  prestato  all'estero  dai cittadini italiani e dai
          cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle  istituzioni
          e  fondazioni  pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
          quello prestato ai  sensi  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,
          equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
          valutato come il  corrispondente  servizio  prestato  nel  territorio
          nazionale,  se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735,
          e successive modificazioni.
           2.  Il  servizio  prestato  presso   organismi   internazionali   e'
          riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
          analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
                                        Art. 14.
                                   Idoneita' nazionali
 
           1.  Le  idoneita'  nazionali  conseguite  in   base   al   pregresso
          ordinamento  in  discipline  non  piu'  ricomprese  fra quelle di cui
          all'articolo 4 sono equipollenti come di seguito indicato:
           a) Area medica:
            1) dermosifilopatia: dermatologia e venereologia;
            2) diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;
            3) dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica;
            4) gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia;
            5) pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;
            6)   recupero  e  riabilitazione  funzionale  dei  motulesi  e  dei
          neurolesi:  medicina fisica e riabilitazione;
           b) Area di chirurgia:
            1) chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;
            2) chirurgia plastica: chirurgia plastica e rico-struttiva;
            3) oculistica: oftalmologia;
            4) urologia pediatrica: urologia;
           c) Area di medicina diagnostica e dei servizi:
            1) anatomia e istologia patologia: anatomia patologica;
            2) medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;
            3) microbiologia: microbiologia e virologia;
            4) virologia: microbiologia e virologia;
            5) radiologia diagnostica: radiodiagnostica;
            6)   immunoematologia   e    servizio    trasfusionale:    medicina
          trasfusionale;
           d) Area di sanita' pubblica:
            1)  medicina  del  lavoro:  medicina  del  lavoro e sicurezza degli
          ambienti di lavoro;
            2) igiene  e  organizzazione  dei  servizi  ospedalieri:  direzione
          medica di presidio ospedaliero;
           e) Area di odontoiatria:
             1) odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;
           f) Aree veterinarie:
            1)  igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di
          origine animale:
             a) igiene della produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
          conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
          derivati;
             b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
            2) sanita'  animale  e  igiene  dell'allevamento  delle  produzioni
          animali:
             a) sanita' animale;
             b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
           g) Area di farmacia:
            1)    farmacista    dirigente:   farmacia   ospedaliera;   farmacia
          territoriale.
                                        Art. 15.
                            Disposizioni finali e transitorie
 
           1. Il personale che risulti incaricato  ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi  1  e  1-septies,  del  decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4,  ed
          il  personale  confermato  nell'incarico  quinquennale  a  seguito di
          verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo
          30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' tenuto alla
          partecipazione al  primo  corso  di  formazione  manageriale  di  cui
           all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione
          manageriale  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale
          appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per
          l'incarico   quinquennale   di   cui   all'articolo  15  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
          esonerato  dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1,
          lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.
           2. Fino all'espletamento del primo corso di  formazione  manageriale
          di  cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e
          gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono  attribuiti  senza
          l'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di
          acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di  direzione
          sanitaria  aziendale  e gli incarichi di secondo livello dirigenziale
          sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di  formazione
          manageriale  di  cui  all'articolo  7,  con il possesso dei requisiti
          previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello  della  lettera  d)
          del comma 1.
           3.  Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di cui all'articolo 6,
          comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si  prescinde
           dal requisito della specifica attivita' professionale.
           4.  Limitatamente  ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento, coloro che sono in possesso  dell'idoneita'
          conseguita  in  base  al pregresso ordinamento, possono accedere agli
          incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale  nella   corrispondente
          disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
          manageriale,  fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di   assunzione
          dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
           5.  Limitatamente  ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento, per  le  discipline  di  nuova  istituzione
          l'anzianita'  di servizio e la specializzazione possono essere quelle
          relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
            Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
          nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
          italiana.    E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di
          farlo osservare.