Decreto del Presidente della
Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484
Supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio
1998 n. 13
G.U. N. 013 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17 01 1998
SUPPLEMENTO 008 DEL 17 01 1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484.
Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996,n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997,
n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione deirequisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale; Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in data 4 e 5 giugno 1997;Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Direzione sanitaria aziendale Art. 1. Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e' riservato ai
medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinqueanni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che
abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce
titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle
discipline dell'area di sanita' pubblica. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitariain enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta
responsabilita' delle risorse umane e strumentali affidate al
dirigente.3. L'attivita' quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il
conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve
essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento
dell'incarico.4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del
conferimento dell'incarico. 5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' dicui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una
anzianita' di servizio di almeno tre anni nella direzione
tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private
di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di
servizio di almeno dieci anni.6. Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei
medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di
formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.Art. 2.
Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie
di media o grande dimensione, si intendono:a) le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i
Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a caratterescientifico; gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, commi 12 e
13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici,
che svolgono attivita' d'interesse sanitario, del Ministero della
sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture
sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza
sociale e degli enti pubblici che svolgono attivita' sanitaria;
b) le case di cura private con un numero di posti letto non
inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di
istituzioni ed aziende private che impiegano in attivita' sanitarie
un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento. Capo II Secondo livello dirigenziale Art. 3. Requisiti e criteri per l'accesso oal secondo livello dirigenziale1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle
categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti,
odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per: a) requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poterpartecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;b) criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti
valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizionedell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Art. 4. Discipline1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili
professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti
esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento
dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono
quelle di seguito indicate: A) Categoria professionale dei medici Area medica e delle specialita' mediche: 1) Allergologia e immunologia clinica 2) Angiologia 3) Cardiologia 4) Dermatologia e venereologia 5) Ematologia 6) Endocrinologia 7) Gastroenterologia 8) Genetica medica 9) Geriatria 10) Malattie metaboliche e diabetologia 11) Malattie dell'apparato respiratorio 12) Malattie infettive13) Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza
14) Medicina fisica e riabilitazione 15) Medicina interna 16) Medicina dello sport 17) Nefrologia 18) Neonatologia 19) Neurologia 20) Neuropsichiatria infantile 21) Oncologia 22) Pediatria 23) Psichiatria 24) Radioterapia 25) Reumatologia 26) Scienza dell'alimentazione e dietetica Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche 1) Cardiochirurgia 2) Chirurgia generale 3) Chirurgia maxillo-facciale 4) Chirurgia pediatrica 5) Chirurgia plastica e ricostruttiva 6) Chirurgia toracica 7) Chirurgia vascolare 8) Ginecologia e ostetricia 9) Neurochirurgia 10) Oftalmologia 11) Ortopedia e traumatologia 12) Otorinolaringoiatria 13) Urologia Area della medicina diagnostica e dei servizi 1) Anatomia patologica 2) Anestesia e rianimazione 3) Biochimica clinica 4) Farmacologia e tossicologia clinica 5) Laboratorio di genetica medica 6) Medicina trasfusionale 7) Medicina legale 8) Medicina nucleare 9) Microbiologia e virologia 10) Neurofisiopatologia 11) Neuroradiologia12) Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) 13) Radiodiagnostica Area di sanita' pubblica 1) Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica 2) Igiene degli alimenti e della nutrizione 3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 4) Organizzazione dei servizi sanitari di base 5) Direzione medica di presidio ospedalieroB) Categoria professionale degli odontoiatri
che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonche'
i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della
professione di odontoiatra 1) Odontoiatria C) Categoria professionale dei veterinari 1) Sanita' animale2) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati 3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche D) Categoria professionale dei farmacistiche comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie
farmaceutiche 1) Farmacia ospedaliera 2) Farmaceutica territoriale3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono,
altresi, accedere agli incarichi di secondo livello in:a) Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi; b) Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.E) Categoria professionale dei biologi
1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della Medicina
diagnostica e dei servizi2) Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell'area della
medicina diagnostica e dei servizi3) Microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi4) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi 5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica F) Categoria professionale dei chimici1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi2) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi 3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area disanita' pubblica
4) Chimica analitica G) Categoria professionale dei fisici 1) Fisica sanitaria H) Categoria professionale degli psicologi 1) Psicologia 2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attivita' di psicoterapiaArt. 5.
R e q u i s i t i 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda lecategorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi,
chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'articolo 6; d) attestato di formazione manageriale.2. La specializzazione e' comunque richiesta per le seguenti
discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della
specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni
in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia
medica.3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
e' effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio. Art. 6. Specifica attivita' professionale1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una
delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specificaattivita' professionale nella disciplina stessa dimostrando di
possedere:a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure
chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni
disciplina con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', con riferimento anche agli standard
complessivi di addestramento professionalizzante delle relative
scuole di specializzazione;b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze
e attivita' professionali come stabilito, per ogni disciplina e
categoria professionale, con decreto del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita'.2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base della
attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del
competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera.3. I decreti ministeriali di cui al comma 1 sono adottati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e possono essere aggiornati periodicamente. 4. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarielocali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 4,commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici
sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per
l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, puo'
essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le
prerogative del personale in servizio a svolgere presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di
acquisire o di evitare di perdere la specifica attivita'
professionale indicata al comma 1. Art. 7. Corsi di formazione manageriale1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la
frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente
regolamento. L'attestato ha una validita' di sette anni dalla data
di rilascio. 2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitariodelle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti
ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istitutizooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una
anzianita' di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacita'
gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della
dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attivita'
didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a
seminari.4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai
bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del
lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni,
la metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e
seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore a 100 ore,dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il
Consiglio superiore di sanita'. Un numero di ore, non inferiore a 10,di attivita' didattica di ciascun corso e' dedicato alla sanita'
pubblica; la relativa attivita' didattica e' svolta a cura
dell'Istituto superiore di sanita'.5. I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale, dal
Ministero della sanita', previa programmazione nazionale sulla base
delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo
accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i
corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanita'
organizza ed attiva i corsi dell'area di sanita' pubblica.7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o
regionale, in una o piu' sessioni e sedi, a seconda del numero dei
candidati al corso e delle capacita' ricettive delle strutture
sanitarie ove si svolge l'attivita' didattica.8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le sessioni,
nonche' le modalita' di ammissione e assegnazione, il periodo di
svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati
devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede
preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande
superiori alla capacita' delle strutture didattiche il candidato puo'essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta,
o alla sessione successiva. L'assegnazione e' disposta in base al
criterio della precedenza in relazione all'eta'.9. In ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda di
ammissione per un solo corso.10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attivita'
didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore
superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso
comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di
formazione puo' essere sospeso per servizio militare, gravidanza e
puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo'essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato
nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso
devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta daidocenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo,
il colloquio e' rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di
formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello stesso corso,
l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al
termine dell'ultima sessione.12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanita', le
regioni e l'Istituto superiore di sanita' si avvalgono delle unita'
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici
universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' di altri
soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e societa'
scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero
della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6,in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della
struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale. Art. 8. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da
svolgere.3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attivita' professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'articolo 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico. Art. 9. Corsi di aggiornamento tecnico-professionale1. Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di
aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica.3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e
dall'Istituto superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di
formazione manageriale.4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati,
nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere,dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4,
commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici
sperimentali.5. I corsi possono essere, altresi', organizzati ed attivati dagli
ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche
accreditate. 6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati,in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica
costituita presso il dipartimento del Ministero della sanita' nella
cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della
sanita' o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio
superiore di sanita', dal direttore del predetto dipartimento e da
tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e da tre esperti
designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare e'
nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento7. La commissione puo' consultare, di volta in volta, esperti della
materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi
predisposti dal Ministero della sanita', sentite le associazioni e le societa' scientifiche accreditate.8. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della
commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni
dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le
modalita' per la classificazione e valutazione dei corsi con
riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualita', al tipo di
partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonche' le
modalita' di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei
crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso.
Specifici criteri e modalita' sono stabiliti per la valutazione e la
certificazione dei corsi tenuti all'estero.9. Il Ministero della sanita', conformemente alla proposta della
commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo
allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di
aggiornamento puo' essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso. Art. 10.Anzianita' di servizio
1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo livello
dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche,istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o
cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo
quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non
di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di
cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19
febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno
essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato
in ogni singola disciplina.2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianita' di
servizio utile puo' essere maturata anche in altri enti e strutture
sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina
e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai
sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predettielenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno
accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corsoe' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. Art. 11. Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti,
settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato
respiratorio; b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e
profilassi in relazione al settore di attivita': 1) microbiologia e virologia; 2) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; 3) biochimica clinica; 4) chimica analitica; 5) igiene degli alimenti e della nutrizione; 6) fisica sanitaria; d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico
igienista: igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; igiene degli
alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di
base; f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;g) funzionario medico del Ministero della sanita', delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i
servizi sanita regionali: 1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica; 2) direzione sanitaria ospedaliera; 3) organizzazione dei servizi sanitari di base;h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base; l) funzionari medici degli ex enti mutualistici: 1) organizzazione dei servizi sanitari di base; 2) medicina legale;m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.: medicina
legale;n) funzionario veterinario del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenziaper i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, di strutture gia' di pertinenza di comuni, province o
loro consorzi: 1) sanita' animale;2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati; 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;o) funzionario chimico del Ministero della sanita', delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
servizi sanitari regionali, di strutture giu' di pertinenza di
provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di
prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene
degli alimenti e della nutrizione;p) funzionario farmacista del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della
Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come
farmacista presso farmacie di ente pubblico: 1) farmacia ospedaliera; 2) farmaceutica territoriale;q) funzionario fisico del Ministero della sanita', delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;r) funzionario biologo del Ministero della sanita', delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i
servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici
sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attivita' di analisi immunoematologiche: patologia clinica;t) funzionario psicologo del Ministero della sanita', delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della
Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.Art. 12.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti. Art. 13. Servizio prestato all'estero1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni
e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735,
e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri. Art. 14. Idoneita' nazionali1. Le idoneita' nazionali conseguite in base al pregresso
ordinamento in discipline non piu' ricomprese fra quelle di cui
all'articolo 4 sono equipollenti come di seguito indicato: a) Area medica: 1) dermosifilopatia: dermatologia e venereologia; 2) diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia; 3) dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica; 4) gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia; 5) pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;6) recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei
neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;
b) Area di chirurgia: 1) chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale; 2) chirurgia plastica: chirurgia plastica e rico-struttiva; 3) oculistica: oftalmologia; 4) urologia pediatrica: urologia; c) Area di medicina diagnostica e dei servizi: 1) anatomia e istologia patologia: anatomia patologica; 2) medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale; 3) microbiologia: microbiologia e virologia; 4) virologia: microbiologia e virologia; 5) radiologia diagnostica: radiodiagnostica;6) immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina
trasfusionale; d) Area di sanita' pubblica:1) medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro;2) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione
medica di presidio ospedaliero; e) Area di odontoiatria: 1) odontoiatria e stomatologia: odontoiatria; f) Aree veterinarie:1) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di
origine animale:a) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati; b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;2) sanita' animale e igiene dell'allevamento delle produzioni
animali: a) sanita' animale; b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; g) Area di farmacia:1) farmacista dirigente: farmacia ospedaliera; farmacia
territoriale. Art. 15.Disposizioni finali e transitorie
1. Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2,
commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed
il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di
verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' tenuto alla
partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazionemanageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale
appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato perl'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale
di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e
gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza
l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione
sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale
sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d)
del comma 1.3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6,
comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde
dal requisito della specifica attivita' professionale.4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneita'
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli
incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente
disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione
l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle
relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.