Il Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero disciplina l’esercizio professionale ed il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti per i cittadini stranieri, non comunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, pubblicato nel Supplemento ordinario n.139/L alla Gazzetta Ufficiale n.191
del 18 agosto 1998) .
Il Regolamento di attuazione stabilisce, poi, le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 190/L alla Gazzetta ufficiale. n. 258 del 3.11.1999).
In base alle richiamate
disposizioni di legge e regolamentari tutti i cittadini stranieri, non
comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o lunghi periodi, allo
scopo si esercitare una professione sanitaria devono essere in possesso di un
titolo abilitante all’esercizio professionale riconosciuto dal Ministero della
sanità e devono iscriversi all’albo professionale dell’Ordine o del Collegio
professionale o, in mancanza dell’Ordine e Collegio professionale, all’elenco
speciale tenuto dal Ministero della sanità.
Con la presente circolare
vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie istruzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una
professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario e per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
della professione stessa.
I cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggiornanti
in Italia o che hanno già ottenuto un
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro devono chiedere al Ministero
della sanità, direttamente o tramite il datore di lavoro che intende assumerli,
il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio professionale.
Il cittadino straniero non
comunitario, ancora soggiornante all’estero e che intende trasferirsi in Italia
per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, può richiedere al Ministero della sanità il riconoscimento del titolo
abilitante all’esercizio della professione sanitaria che intende esercitare:
-
direttamente;
-
tramite le
rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione
nelle apposite “liste” tenute dalle rappresentanze stesse;
-
tramite lo “Sponsor” in
Italia, ossia il soggetto , pubblico o privato, che si fa garante del suo
soggiorno in Italia per un anno;
-
tramite il datore di lavoro in Italia che intende
assumerlo e che presenta all’Ufficio Provinciale del lavoro richiesta
nominativa in tal senso.
Il riconoscimento del titolo da parte del
Ministro della sanità costituisce presupposto necessario per ottenere il
“Visto” per motivi di lavoro da parte delle rappresentanze diplomatiche
italiane territorialmente competenti.
A) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO
ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA
Una
categoria di cittadini stranieri, non comunitari, del tutto particolare è
quella dei cittadini, provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi
extracomunitari, che abbiano conseguito il titolo abilitante all ' esercizio
della professione sanitaria interamente in Italia (diploma di laurea e diploma
di abilitazione professionale per i medici chirurghi, veterinari, odontoiatri e
farmacisti; diploma abilitante per le professioni sanitarie infermieristiche
tecniche e della riabilitazione; attestato o diploma per ottici e
odontotecnici, etc.)
Tali
cittadini:
1. se regolarmente soggiornanti in Italia alla
data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n.40, possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi professionali
o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità ed esercitare la
relativa professione sanitaria;
2. se regolarmente soggiornanti in Italia in
data successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché presenti in Italia alla data
del 27 marzo 1998, abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale data,
possono iscriversi agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali
previo parere favorevole da parte del Ministero della sanità, in coerenza con
le quote annue massime, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di
lavoro. Il parere è richiesto, prima di procedere all'iscrizione, direttamente
dall'Ordine o Collegio professionale.
Non possono
usufruire del beneficio dell'iscrizione in deroga al requisito della
cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia a seguito
di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
I predetti
cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati
dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
B) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO
ABILITANTE ACQUISITO O RICONOSCIUTO IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA
Un'altra
categoria di cittadini stranieri non comunitari, che presenta specifiche
caratteristiche, è quella dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
in Italia al 27 marzo 1998 o provenienti da un paese dell'Unione Europea, che:
a) hanno conseguito totalmente un titolo
abilitante all ' esercizio di una professione sanitaria in un Paese
dell'Unione,
b ) ovvero hanno conseguito un titolo abilitante
in un Paese terzo ed hanno già ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un
Paese dell'Unione.
I cittadini
di che trattasi, al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione ad un
ordine, un collegio o un elenco speciale in Italia, devono presentare al
Ministero della sanità la seguente documentazione:
1. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 1;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del
titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4. copia autenticata del
titolo di abilitazione specifico per l'attività richiesta, qualora previsto dal
Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell'Unione
di provenienza;
5. attestazione
dell'Autorità di governo del Paese dell'Unione di provenienza dal quale risulti
che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all ' esercizio
della professione che si intende esercitare;
6. copia dell'iscrizione
all'albo professionale (ove esistente) del Paese dell'Unione di provenienza.
L'accertamento
dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza
dei Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, o dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
Limitatamente
ai titoli conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo, già riconosciuti da
un Paese dell'Unione, il Ministero della sanità, sentita la Conferenza, può
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato al
superamento di una misura compensativa. Nel caso di riconoscimento dei titoli
di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero
può richiedere che l’interessato sostenga preventivamente l'esame di
abilitazione all'esercizio professionale.
In caso di riconoscimento del titolo, il
Ministero della sanità provvede ad autorizzare l'iscrizione all'Ordine, al
Collegio o all'elenco speciale, in coerenza con le quote previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle quote massime di stranieri da
ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La verifica
non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data
del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40.
L'iscrizione
agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
I' esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con oneri a
carico dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del
Ministero della sanità con le modalità appresso indicate.
C) CITTADINI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO
CON TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO
La categoria
di cittadini stranieri, non comunitari, più interessata alle nuove
disposizioni, è quella dei cittadini in possesso di titoli abilitanti
conseguiti totalmente in un Paese terzo, che :
A) sono residenti in Italia con regolare
permesso di soggiorno;
B) sono residenti all'estero ed intendono
trasferirsi in Italia.
I predetti
cittadini, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale, se
già residenti in Italia, o il "Visto" d'ingresso nel territorio
italiano, se residenti all’estero, devono chiedere, direttamente o tramite le
rappresentanze diplomatiche competenti, al Ministero della sanità il preventivo
riconoscimento del titolo professionale abilitante, presentando la seguente
documentazione:
1. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 2;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla
lettera sub A);
3. copia autenticata del
titolo di studio specifico per l'attività richiesta ;
4. copia autenticata del
titolo di abilitazione per l'attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove
è stato conseguito il titolo;
5. copia dell'iscrizione
all'albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;
6. certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in
alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto
Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l'accesso al corso di studi
per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con
indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e
delle discipline svolte, nonchè la validità della struttura presso cui il
titolo è stato conseguito;
7. dichiarazione di
valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di
conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo
all'esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito
nonchè le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese
di conseguimento.
I cittadini
di cui alla lettera sub A) devono produrre un’autocertificazione, secondo la
normativa vigente, sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o
penale all'esercizio della professione che si intende esercitare; i cittadini
di cui alla lettera sub B) devono produrre un’attestazione dell'Autorità
competente del Paese di provenienza sulla non esistenza di impedimenti di tipo
professionale o penale all'esercizio della professione che si intende
esercitare.
L'accertamento
dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza
dei Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, o all'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. Nel caso
di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario,
odontoiatra e farmacista il Ministero della sanità può richiedere
all’interessato il preventivo riconoscimento del titolo accademico da parte di
una università italiana ovvero l'effettuazione del tirocinio e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale.
Il Ministero
della Sanità, sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio
decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura
compensativa di cui all'art.12 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 115 o dell'art. 14
D.L. 2 maggio 1994 n. 319. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di
attuazione della misura compensativa nonchè i contenuti della formazione e le strutture
presso le quali la stessa deve essere sostenuta.
In caso di
riconoscimento del titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare
l'iscrizione all'Ordine, al Collegio o all'Elenco speciale, in coerenza con le
quote massime, previste per ciascuna professione dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere annualmente sul territorio
nazionale per motivi di lavoro.
La verifica
del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente
soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (27 marzo 1998).
L'iscrizione
agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con
oneri a carico dello Sponsor, del datore del lavoro o dell'interessato, a cura
degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della sanità con le
modalità appresso indicate.
D) TITOLI DI FORMAZIONE POST-BASE
I titoli
professionali complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria o arte ausiliaria, costituiscono, in alcuni casi,
requisito necessario o preferenziale per lo svolgimento di alcune attività
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Rientrano fra tali titoli quelli
accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli
abilitanti all'esercizio di una professione. o arte sanitaria e, fra gli altri,
i diplomi di specializzazione dell'area medica e quelli di formazione
complementare delle professioni sanitarie infermieristiche.
I predetti
titoli, che sono, per il nostro ordinamento, titoli accademici o di studio o di
formazione professionale e, quindi, non abilitanti all'esercizio professionale,
se conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono essere
riconosciuti dal Ministero della sanità esclusivamente ai fini dell'ammissione
agli impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale.
Per il
riconoscimento del titolo l'interessato deve presentare domanda al Ministero
della sanità e allegare la seguente documentazione:
l. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 3;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del
titolo per il quale è richiesto il riconoscimento;
4. certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo, o in
alternativa, della Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che
attesti, oltre ai requisiti di accesso al corso specifico, i programmi degli
studi previsti per il suddetto titolo con l'indicazione delle ore effettuate
(formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonchè la
validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
5. dichiarazione di
valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di
conseguimento del titolo, che attesti la validità del titolo nonchè le attività
professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
6. attestazione, nel caso
delle specializzazioni mediche di anestesia e rianimazione, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività
specialistica per almeno 3 anni negli ultimi 10 o per un periodo
proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un
periodo di tempo inferiore a 10 anni antecedente la richiesta .
Il
riconoscimento dei predetti titoli per fini diversi da quelli dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale deve essere richiesto al Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica .
E) CONOSCENZA LINGUA
ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE
L'accertamento
della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della conoscenza
delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia è
effettuato, in relazione all'iscrizione ad un albo o ad un elenco,
rispettivamente da un esperto o da un iscritto all'ordine o collegio
professionale, su incarico del presidente dell'ordine o collegio, o da un
dirigente del Ministero della sanità, tramite un colloquio ed una prova
scritta. In caso di accertata insufficiente conoscenza della lingua o delle
disposizioni sulla professione, su richiesta dell'interessato, può essere
fissata una ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle
disposizioni sulla professione, dopo che l'interessato ha ottemperato ad
eventuali adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso,
in relazione alle conoscenze dimostrate. Avverso l'esito negativo della
verifica definitiva l'interessato può chiedere al Presidente dell'ordine o
collegio o al Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie
che I' accertamento sia effettuato da una Commissione composta,
rispettivamente, dal predetto Presidente o Direttore generale, o loro delegati,
e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato
dall'interessato stesso.
L'accertamento
negativo da parte della Commissione preclude, in via definitiva, l'iscrizione
all'albo professionale o all'elenco speciale nell'ambito delle quote relative
all'anno per il quale la domanda è stata presentata.
F) ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Le
attestazioni rilasciate dalle Autorità di governo sulla non esistenza di
impedimenti di tipo professionale, ossia provvedimenti di sospensione o
radiazione dagli albi assunti dagli Ordini e Collegi professionali, o di natura
penale devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione della domanda.
L'istanza di
riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere trasmesse
- a mezzo servizio postale - al Ministero della Sanità, Dipartimento delle
Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
assistenza sanitaria di competenza statale - Ufficio III, P.le dell'Industria,
20 - 00144 Roma. Sulla busta deve essere indicato "Riconoscimento titolo
ex lege 40/98".
I documenti
redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in
italiano certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o
consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato,
ovvero da un traduttore ufficiale.
G) ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
L'iscrizione
all'albo dell'ordine o collegio e all'elenco speciale è efficace per tutto il
periodo di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di
cancellazione dagli albi professionali o dagli elenchi, sono tenuti a
comunicare all'ordine o al collegio o al Ministero della sanità il provvedimento
di rinnovo del permesso di soggiorno stesso.
Gli Ordini e
Collegi professionali comunicano al Ministero della sanità l'esito negativo
dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche
disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia, la eventuale data
della ulteriore verifica nonchè gli adempimenti formativi e di aggiornamento
posti a carico dell'interessato.
Gli Ordini
ed i Collegi professionali devono comunicare, entro il 30 giugno 2000, l'elenco
dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27
marzo 1998, iscritti in deroga al possesso della cittadinanza italiana ai sensi
del comma 1 dell'articolo 37 del Testo Unico nonchè comunicare, entro il 31
dicembre di ogni anno, l'elenco dei cittadini stranieri iscritti ai sensi degli
artt. 48,49 e 50 del Regolamento di attuazione. In sede di prima applicazione
le predette comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno 2000.
H) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I presidi e
le istituzioni sanitarie private possono assumere o comunque utilizzare
cittadini stranieri, non comunitari, iscritti negli albi professionali e negli
elenchi speciali con contratti di diritto privato nel rispetto del trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle vigenti disposizioni e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Le aziende
sanitarie e le altre istituzioni pubbliche, non possono procedere
all’assunzione in ruolo dei cittadini stranieri extracomunitari in quanto
l’assunzione in ruolo è riservata ai cittadini italiani. Le aziende sanitarie e
le altre istituzioni pubbliche possono, comunque, possono utilizzare i
cittadini extracomunitari con contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato . I contratti, di durata non superiore comunque a quella del
permesso di soggiorno, devono garantire parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani . Al momento della
stipula dei contratti devono essere resi, contestualmente, indisponibili un
pari numero di posti in organico .
I datori di
lavoro (aziende, presidi e istituzioni
pubbliche e private) devono comunicare al Ministero della sanità il nominativo
dello straniero assunto o comunque utilizzato, entro tre giorni dalla data di
assunzione o di utilizzazione, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro
in regime di dipendenza o in regime di
lavoro autonomo.
I) COORDINAMENTO
Al fine di
assicurare un più ordinato e tempestivo espletamento degli adempimenti
richiesti per il riconoscimento dei titoli professionali, lo scrivente
Ministero ritiene opportuno il coinvolgimento delle Regioni nonché degli
sponsor e dei datori di lavoro interessati all’utilizzazione del personale sanitario straniero.
--Le Regioni
Le Regioni sono invitate a comunicare al Ministero della sanità il fabbisogno globale stimato per le singole categorie professionali, soprattutto per le aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche sociosanitarie, al fine di consentire anche la valutazione delle esigenze complessive e della compatibilità con i tetti massimi di stranieri da ammettere in Italia per lavoro nel settore sanitario. Le Regioni sono pregate, inoltre, di indicare le strutture formative alle quali poter indirizzare i soggetti, già soggiornanti o che intendono stabilirsi nel territorio regionale, ai quali, ai fini del riconoscimento del titolo, il Ministero eventualmente prescrive misure compensative della formazione posseduta, ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.
Sarebbe, altresì, opportuno che le Regioni, in relazione alle reali
esigenze riscontrate, provvedano anche al coordinamento delle richieste delle
varie aziende, strutture ed organismi sanitari pubblici, che operano nel
proprio territorio.
I datori di lavoro
I datori di lavoro (U.S.L.; aziende ospedaliere; ospedali classificati; strutture sanitarie e case di cura private; RSA; associazioni di volontariato ; cooperative di servizi; ecc.), prima di presentare all’Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro subordinato, devono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio professionale dei cittadini stranieri che intendono assumere. Per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, è opportuno che le richieste di riconoscimento, almeno per gli stranieri che provengono dallo stesso Paese, siano prodotte contemporaneamente; ciò renderà più agevole la definizione della domande di riconoscimento essendo di norma simili i percorsi formativi nell’ambito dello stesso Paese. Il datore di lavoro può delegare formalmente un proprio rappresentante agli adempimenti necessari presso il Ministero.
In caso di applicazione di misure compensative, i datori di lavoro possono essere autorizzati a provvedere direttamente ai relativi corsi di formazione; parimenti possono provvedere, ove necessario, ai corsi per l’apprendimento della lingua italiana, parlata e scritta, e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Gli
Sponsor
Per gli stessi motivi è opportuno che anche il soggetto privato o pubblico (cittadino italiano o straniero; associazioni professionali; sindacati; enti ed associazioni di volontariato; enti locali e loro consorzi), che si fa garante (Sponsor) per l’ingresso in Italia, per un anno, del cittadino straniero in cerca di occupazione, provveda direttamente, prima di impegnarsi, a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento del titolo professionale.
COMPETENZE
UNIVERSITA’
Si ritiene opportuno, infine, richiamare l’attenzione sul fatto che il riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale complementare disposto dal Ministero della sanità è finalizzato esclusivamente a consentire lo svolgimento di attività sanitarie, con rapporto di dipendenza o in forma autonoma, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, disposto dal Ministero della sanità, si sostanzia cioè nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività professionale stessa.
Al contrario il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità diverse da quelle suddette o la dichiarazione dell’equipollenza del titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza dell’università.
Al riguardo l’articolo 50 del Regolamento prevede che la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte dall’università, previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dal decreto sui flussi. Il rispetto delle quote comporta che le dichiarazioni di equipollenza o le ammissioni agli esami possono essere disposte solo previo parere del Ministero della sanità al quale è demandato la verifica del rispetto di tale vincolo.
Conseguentemente, le
università, prima di dichiarare l’equipollenza di un titolo conseguito in un
Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario agli esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, devono acquisire il parere del Ministero della sanità. La
mancata richiesta del parere preventivo al Ministero o il parere negativo da
parte del Ministero non consente, ai sensi di legge, l’iscrizione agli albi
professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative
professioni.
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Rosy BINDI
|
|
Ministero della Sanità Dipartimento delle
professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
dell’assistenza sanitaria di competenza statale Ufficio III |
Allegato
1
|
|
1.
Cognome |
|
||
|
|
|
||
|
2.
Nome |
|
||
|
|
|
|
|
3.
Cittadinanza
|
|
4. Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
Luogo di nascita
|
5.
|
6.
|
|
|
|
Paese |
Località |
|
|
7. Rilasciato dalla questura di |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
8. Data di rilascio |
|
9.
Data di fine
validità
|
|
|||
|
|
|
|||||
|
10. Indirizzo dichiarato |
|
|||||
|
11. la professione o arte sanitaria di |
|
|
|
|
|
12. nella provincia di |
|
|
|
|
A tal fine allega la
seguente documentazione (barrare la
voce che interessa)
|
a) Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno |
ð |
|
b) Copia autenticata (1) del titolo di studio specifico per l’attività richiesta |
ð |
|
c) Copia autenticata (1) del titolo di abilitazione specifico per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell’UE di provenienza |
ð |
|
d) Attestazione del Paese dell’UE provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare (2) |
ð |
|
e) Copia dell’eventuale iscrizione all’Albo professionale del Paese UE di provenienza |
ð |
Data Firma
(1)
In Italia
l’autenticazione delle copie dei titoli
può essere effettuata presso i notai e i Comuni.
(2)
Il documento deve essere
prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione
della domanda.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono
essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo
originale dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui
il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
|
|
Ministero della Sanità Dipartimento delle
professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
dell’assistenza sanitaria di competenza statale Ufficio III |
Allegato
2
|
|
2.
Cognome |
|
||
|
|
|
||
|
3.
Nome |
|
||
|
|
|
|
|
4.
Cittadinanza
|
|
5. Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
Luogo di nascita
|
7.
|
8.
|
|
|
|
Paese |
Località |
|
|
13. Rilasciato dalla questura di |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
14. Data di rilascio |
|
15.
Data di fine
validità
|
|
|||
|
|
|
|||||
|
16. Indirizzo dichiarato |
|
|||||
|
17. la professione o arte sanitaria di |
|
|
|
|
|
18. nella provincia di |
|
|
|
|
A tal fine allega la
seguente documentazione (barrare la
voce che interessa)
|
f) Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno |
ð |
|
g) Copia autenticata (1) del titolo di studio specifico per l’attività richiesta |
ð |
|
h) Copia autenticata (1) del titolo di abilitazione specifico per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese di conseguimento del titolo |
ð |
|
i) Copia dell’eventuale iscrizione all’Albo professionale del Paese di provenienza |
ð |
|
j) Certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o in alternativa della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti: 1. i requisiti d’accesso al corso specifico; 2. i programmi dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo con chiara illustrazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito |
ð |
|
k) Dichiarazione di valore da parte dell’Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese di conseguimento del titolo che attesti: la validità abilitante del titolo all’esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento |
ð |
|
l) Autocertificazione secondo la normativa vigente sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare (2) |
ð |
Data Firma
(3)
In Italia
l’autenticazione delle copie dei titoli
può essere effettuata presso i notai e i Comuni.
(4)
Il documento deve essere
prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione
della domanda.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono
essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo
originale dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui
il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
|
|
Ministero della Sanità Dipartimento delle
professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
dell’assistenza sanitaria di competenza statale Ufficio III |
Allegato
3
|
|
3.
Cognome |
|
||
|
|
|
||
|
4.
Nome |
|
||
|
|
|
|
|
5.
Cittadinanza
|
|
6. Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
Luogo di nascita
|
9.
|
10.
|
|
|
|
Paese |
Località |
|
|
19. Rilasciato dalla questura di |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
20. Data di rilascio |
|
21.
Data di fine
validità
|
|
|||
|
|
|
|||||
|
22. Indirizzo dichiarato |
|
|||||
|
23. la professione o arte sanitaria di |
|
|
|
|
|
24. nella provincia di |
|
richiede
il riconoscimento del proprio titolo professionale complementare di
|
25.
|
|
A tal fine allega la seguente documentazione (barrare la
voce che interessa)
|
m) Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno |
ð |
|
n) Copia autenticata (1) del titolo di per il quale è richiesto il riconoscimento |
ð |
|
o) Certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o in alternativa dell’Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che attesti : 3. i requisiti d’accesso al corso specifico; 4. i programmi dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo con chiara illustrazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito |
ð |
|
p) Dichiarazione di valore da parte dell’Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese di conseguimento del titolo, che attesti: la validità del titolo, nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento |
ð |
|
q) Attestazione, nel caso delle specializzazioni mediche di anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività specialistica per almeno 3 anni negli ultimi 10 o per un periodo proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un periodo di tempo inferiore a 10 anni antecedente la richiesta |
ð |
Data Firma
(5)
In Italia
l’autenticazione delle copie dei titoli
può essere effettuata presso i notai e i Comuni.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono
essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo
originale dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui
il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato 4
PROFESSIONI SANITARIE REGOLAMENTATE
MEDICO
CHIRURGO
ODONTOIATRA
FARMACISTA
MEDICO
VETERINARIO
ASSISTENTE
SANITARIO
DIETISTA
EDUCATORE
PROFESSIONALE
FISIOTERAPISTA
IGIENISTA
DENTALE
INFERMIERE
INFERMIERE
PEDIATRICO
LOGOPEDISTA
MANISCALCO
MASSAGGIATORE
E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
ODONTOTECNICO
OPERATORE
SOCIO-SANITARIO
ORTOTTISTA
- ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
OSTETRICA/O
OTTICO
PODOLOGO
PUERICULTRICE
TECNICO
AUDIOMETRISTA
TECNICO
AUDIOPROTESISTA
TECNICO
DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRC. E PERF. CARDIOVASCOLARE
TECNICO
DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICO
DI NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICO
EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
TECNICO
ORTOPEDICO
TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
TERAPISTA
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE