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In via generale le borse di studio ed assegni di ricerca, se
non indicato diversamente dal bando, non sono cumulabili con altre borse di
studio, né con assegni o sovvenzioni simili; la fruizione degli stessi e’
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di Enti
pubblici con o senza assegni nonché con la frequenza di scuole di
specializzazione post-laurea con o senza retribuzione.
Borse di studio ed assegni di ricerca non possono essere
cumulati con stipendi e/o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da
rapporti di impiego pubblico e/o privato tranne le eccezioni se indicate nei
bandi.
I vincitori di borse di studio o
assegni di ricerca possono non essere soggetti ad assicurazione obbligatoria da
parte dell’Ente per cui, in tal caso, saranno tenuti a titolo individuale a
stipulare polizza assicurativa per la copertura dei rischi sugli infortuni.
Qualora previsto dal bando, l’Ente potrà farsi carico degli oneri per la
copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a
norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 41, n.1659, e
decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche, presso l’Istituto
Nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).
Sia nelle borse di studio che
negli assegni di ricerca in genere sono previsti dei limiti di età che vanno in
genere dai 32 ai 35 anni; l’eliminazione dei limiti di età per i concorsi
pubblici, pertanto, non e’ applicabile a borse di studio e assegni di ricerca
che limitano l’età dei candidati.
La partecipazione a borse di
studio ed assegni di ricerca e’ limitata ai cittadini dell’Unione Europea in
possesso del titolo di studio richiesto o equipollente. La valutazione dei
titoli equipollenti attiene alle commissioni di valutazione dei titoli per
l’ammissione in via preliminare del candidato alla selezione pubblica indetta
per l’assegnazione della borsa di studio e/o assegno di ricerca.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a
valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
I vincitori di borsa di studio o assegno di ricerca non
possono svolgere attività lavorative o di formazione esterne agli stessi.
Se il vincitore di borsa di studio o assegno di ricerca
dovesse trovarsi nello stato di dipendente pubblico, sarà collocato a domanda
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso e quindi potrà usufruire dell’eventuale beneficio di borse di
studio o assegni di ricerca.
Gli assegni di ricerca sono decurtati alla fonte della ritenuta d’acconto in quanto il
rapporto di lavoro si intende come professionale occasionale e non continuativo.