Elaborazione a cura della
Redazione di Concorsi On Line – http://www.concorsionline.it
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO
SANITÀ (II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001)
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MOBILITA’ |
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CAPO
V - Mobilità ART.
18 - Mobilità interna 1. La mobilità all'interno dell'azienda
concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in
struttura ubicata in località diversa da quella della sede di
assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo
professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale
nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla
località di assegnazione del dipendente stesso.
Detta utilizzazione è disposta, previa informazione
ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è
considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della
struttura di appartenenza anche se in ufficio o
servizio diverso da quello di assegnazione. 3. La mobilità interna si
distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene
attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza:
Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali
delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non
prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo
strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La
mobilità di urgenza può essere disposta nei
confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se
ed in quanto dovuta spetta l'indennità di missione
prevista dall'art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le
aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di
procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali,
possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti
modalità e criteri: 1)
tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2)
domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi
nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in
relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base
dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente,
tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della
residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione
integrativa. c)
Mobilità d'ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la
mobilità volontaria , possono disporre d'ufficio per
motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla
base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4. Alla contrattazione per la definizione
dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si
applica la procedura dell'art. 4, comma 5 del CCNL 7
aprile 1999. 5. La mobilità interna dei dirigenti
sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con
le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità
d'urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive
organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia
componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. 6. Sono abrogati l'art. 39 del DPR 761/1979
e l'art. 11 del DPR. 384/1990. ART. 19 - Mobilità volontaria tra aziende ed
enti del comparto e con altre
amministrazioni di comparti diversi 1. La mobilità volontaria dei dipendenti
tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998
- anche di Regioni diverse - in presenza della relativa
vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il
periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto
della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione
economica di appartenenza del dipendente stesso. 2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci
giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a
quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre
mesi. 4. La mobilità non comporta novazione del
rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. 5. Al fine di favorire la mobilità esterna,
le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a
disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le
aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al
quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande
pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente
presentate anche dopo la scadenza. 6. In caso di più domande rispetto ai posti
messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva
e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale
del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A
parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione
documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero
dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o
sociali. 7.
Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei
dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del
nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza
è effettuata entro un mese dalla data della domanda. 8. Sono disapplicati
gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15
del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997. ART.
20 - Comando 1. Per comprovate esigenze di servizio
dell'azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso
l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa
regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della
categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il
consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione. Il
servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato
presso l'azienda di provenienza. 3. Il posto lasciato disponibile dal
dipendente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra
forma di mobilità. 4. I posti vacanti, temporaneamente
ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. Il comando può essere disposto anche nei
confronti del dipendente per il quale sia in corso
il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata
utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalità con le
quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto
superamento. 6. Per finalità di aggiornamento, il
dipendente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali
od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. 7. Il comando del comma 6 è senza assegni e
non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando
l'anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali. 8. Ove il comando sia giustificato
dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per
l'acquisizione di tecniche particolari , al
dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non
superiore a sei mesi, il trattamento di missione. 9. Sono disapplicati
gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR
761/1979. ART.
21 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 1. E' confermata la disciplina degli
accordi di mobilità di cui all'art. 33 del CCNL del 1 settembre 1995, che a
decorrere dal presente contratto possono essere
stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi. 2. In relazione a
quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs.
n.29/1993, conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad
altre aziende del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del
personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l'azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto
operanti nell'ambito regionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto
per categoria e profilo professionale per conoscere la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 3. Analoga
richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di diverso comparto di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 29/1993 presenti sempre a livello provinciale e
regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità
di posti per i passaggi diretti. 4. Le aziende del comparto comunicano,
entro il termine di
30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella
dotazione organica di ciascuna categoria, profilo e posizione economica, per
i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso
al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le
medesime procedure. 5. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali
priorità; l'azienda dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi
alla richiesta. 6. Qualora si renda necessaria una
selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'azienda di provenienza forma
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; -
situazione di famiglia, privilegiando il maggior
numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di
reddito; -
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari
e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e
in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla
base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; -
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei
criteri e la loro integrazione viene definita in
sede di contrattazione integrativa. 7. Per la mobilità del personale in
eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative
di formazione e riqualificazione, al fine di favorirne la ricollocazione
e l' integrazione nel nuovo contesto organizzativo,
anche in relazione al modello di classificazione vigente. Elaborazione a cura della Redazione di Concorsi On Line – http://www.concorsionline.it |