Le nuove norme sulle professioni sanitarie
(Legge 42/99)
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Articolo 1.
(Definizione
delle professioni sanitarie)
1. La
denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e
successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge, è sostituita
dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato
con decreto del Presidente della repubblica14 marzo 1974, n. 225, [NOTA: Si
tratta delle disposizioni relative al mansionario professionale per i vari
operatori, destinato ora a scomparire, con l’eccezione delle norme relative
agli infermieri generici ] ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [NOTA: E’ la legge di
riforma del sistema sanitario nazionale ]e successive modificazioni e integrazioni,
è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi
profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e
per le altre professioni del ruolo sanitario per le quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
Articolo 2.
(Attività
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Alla corresponsione
delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati
dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai
sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le
Federazioni predette.
Articolo 3
(Modifica
della legge 5 febbraio 1992, n. 175)
1.
Alla
legge 5 febbraio1992, n. 175, [NOTA: Sono le norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivodelle professioni
sanitarie] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole
"sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti parole:
"sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici
destinati esclusivamente agli esercenti la professione sanitaria";
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto
il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1
sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità";
c) all’articolo 3, comma 1, le parole
"sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da
due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati
alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio
della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo40 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221".
d) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole
"sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti parole: "e
sugli elenchi generali di categoria";
e) all’articolo 5, comma 4, le parole "sono
sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle
sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221".
f) all’articolo 5, dopo il comma 5, sono
aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla
regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere autorizzate
per la pubblicità degli elenchi generali di categoria e, viceversa, le
inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali
di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rinnovate solo qualora siano apportare modifiche al testo originario della
pubblicità";
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
"Articolo 9-bis. Gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all’articolo 1 nonché le strutture sanitarie di
cui all’articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite
dallapresente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l’anno precedente".
Articolo 4
(Diplomi
conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, [NOTA: Sono
disposizioni relative alle università che prevedono la validità dei diplomiper
le aree infermieristiche e della riabilitazione rilasciati prima dell’avvio
della riforma che ha reso obbligatorii nuovi diplomi universitari ] convertito, con modificazioni,dalla legge 5 novembre 1996,
n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base,
i diplomi e gli attestai conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti
dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli
nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della repubblica 20
dicembre 1979, n.761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del
caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione complementare,ulteriori titoli conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità
definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la
partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.486, e
successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto i cui
al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i
profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e
integrazioni.