MINISTERO DELLA SANITA'


DECRETO 29 marzo 2001

   Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3,del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1,  2,  3  e  4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).
 
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
   Vista  la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni     sanitarie     infermieristiche,    tecniche,    della riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione ostetrica";
   Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  della  predetta  legge, che raggruppano  le  figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,  nelle  seguenti  fattispecie:  "professioni sanitarie infermieristiche  e  professione  sanitaria  ostetrica", "professioni sanitarie    riabilitative",    "professioni   tecnico-sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";
   Visto  l'art.  6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i  pareri  del  consiglio  superiore  di  sanita'  e  del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;
   Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
   Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;
Decreta:
 Art. 1. 
Le  figure  professionali  di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge  10  agosto  2000,  n.  251,  come  specificato  nei successivi
articoli.
Art. 2.
Nella   fattispecie:  "professioni  sanitarie  infermieristiche  e professione  sanitaria  ostetrica"  sono  incluse  le seguenti figure
professionali:
   a) infermiere;
   b) ostetrica/o;
   c) infermiere pediatrico.
Art. 3.
Nella  fattispecie:  "professioni  sanitarie  riabilitative"  sono incluse le seguenti figure professionali:
   a) podologo;
   b) fisioterapista;
   c) logopedista;
   d) ortottista - assistente di oftalmologia;
   e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
   f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
   g) terapista occupazionale;
   h) educatore professionale.
Art. 4.
   1.  Nella  fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in   area  tecnico-diagnostica  e  area  tecnico-assistenziale,  sono
incluse le seguenti figure professionali:
   1.1 area tecnico - diagnostica:
   a) tecnico audiometrista;
   b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
   c) tecnico sanitario di radiologia medica;
   d) tecnico di neurofisiopatologia.
   1.2 area tecnico - assistenziale:
   a) tecnico ortopedico;
   b) tecnico audioprotesista;
   c)  tecnico  della  fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare;
   d) igienista dentale;
   e) dietista.
Art. 5.
   Nella  fattispecie:  "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:
   a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
   b) assistente sanitario.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 2001
 
                              Il Ministro della sanitā
                                      Veronesi
   p. Il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica
               Guerzoni
 
 

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Testo pubblicato nella GU n. 118 del 23-5-2001

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