Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13-07-1999

DECRETO 30 aprile 1999, n.224
Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.
 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;
Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti interessati

 

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

 

2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole universita', da universita' tra loro consorziate o da universita' convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonche' di strutture e attrezzature idonee.

 

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

 

a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;


b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);

 

d) per rettore dell'universita', il rettore della singola universita' o dell'universita' sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'universita' convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.


- L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) cosi' recita: "Art. 4. - I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.



2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di universita'.

 

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca postlaurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca postlaurea e postdottorato

.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

 

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

 

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;


c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

 

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.

 

7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.

 

Art. 2.

Istituzione e requisiti di idoneita'

 

1. Il rettore dell'universita' istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonche', previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneita' di cui al comma 3.

 

2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientificodisciplinare o di un'aggregazione di piu' settori.

 

3. Sono requisiti di idoneita' delle sedi:

 

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

 

b) la disponibilita' di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi;

 

c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

 

d) la possibilita' di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attivita' lavorative;

 

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attivita' di ricerca di alta qualificazione presso universita', enti pubblici o soggetti privati;

 

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.



4. L'istituzione dei corsi e' comunicata tempestivamente dal Rettore dell'universita' al Ministero che ne cura la diffusione.

 

Art. 3.

Valutazione dei requisiti di idoneita'

 

l. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, e' effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonche' con periodicita' costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.

 

2. I rettori delle universita' inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attivita' di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonche' ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneita'.

 

3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'universita'.


Nota all'art. 3:


- Per il testo del comma 3, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4. Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, e' finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione.

 

2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicita' al fine di assicurare il piu' ampio confronto nell'ambito della comunita' scientifica.

 

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi puo' essere concordato tra l'universita' e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'art. 4:


- L'art. 2195 del codice civile cosi' recita: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:


1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;


2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;


3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;


4) un'attivita' bancaria o assicurativa;


5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.


Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali, si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
- Il testo dell'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), cosi' recita: "Art. 17. - 1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1
del presente articolo.


3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili, anche in forma
cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato all'art. 1, in misura non superiore a un
sesto del numero complessivo delle imprese consorziate".

Il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:


"Art. 5. - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato,
fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

 

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

 

2. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:

 

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di  imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;


b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma l, lettera b), si
riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

 

4. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera b),  possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.


5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresi' determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche' non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto


6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.


7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,  emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonche' possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11;  per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la  ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalita'  determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

 

8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''19 dicembre 1992, n. 488;'' sono inserite le seguenti: ''art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.451'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''degli enti pubblici di ricerca'' sono inserite le seguenti: ''e delle universita''' e dopo le parole: ''consentito agli enti'' sono inserite le seguenti: ''e agli atenei'';
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''rapporto di lavoro con l'ente'' sono inserite le seguenti: ''o con l'ateneo'' e al terzo periodo, dopo le parole: ''corrisposto dall'ente'', sono inserite le seguenti: ''o dall'ateneo'';

-            d) al comma 4, le parole da: ''nonche' per l'anno 1998'' fino a: ''n. 451'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati'' e dopo le parole: ''enti pubblici di ricerca'' sono inserite le seguenti: ''e alle universita'''.

 

Art. 5.
A c c e s s o

-            1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.

-            2. Le universita' disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonche' la pubblicita' degli atti.

-            3. Il bando di concorso per l'ammissione e' emanato dal rettore dell'universita', che ne cura la pubblicita', compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7;
c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;
d) modalita' di svolgimento delle prove di ammissione.

-            4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4.

-            5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli

 

Art. 6.

 

Durata dei corsi e conseguimento del titolo

 

1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonche' la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso,
non puo' essere erogata la borsa di studio.

 

3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.

 

4. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

5. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

 

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi.

 

7. Gli atenei definiscono, le modalita' e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

 

10. Le universita' assicurano la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.


11. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'universita' che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il  conseguimento.

Successivamente al rilascio del titolo, l'universita' medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.


12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

 

Art. 7.


Borse e contributi


1. Le universita' definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonche' conferiscono borse di studio in conformita' ai seguenti criteri:


a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
b) l'importo delle borse di studio non puo' essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;


d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);

e) il numero di borse di studio conferite dalle universita', comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' non inferiore alla meta' dei dottorandi;

f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'universita' anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;

g) la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso;
h) la cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre;
i) l'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.


Note all'art. 7:


- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 reca: "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
- L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e succesive modificazioni e integrazioni (Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca), cosi' recita:


"1. E' autorizzata la spesa:

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle
note all'art. 4.


Art. 8.


Norma finale


1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 30 aprile 1999

 

Il Ministro: Zecchino

 

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176



Note all'art. 8:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede: "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". - La legge 30 novembre 1989, n. 398, concerne: "Norme in materia di borse di studio universitarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, concerne: "Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca".