Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13-07-1999
DECRETO 30 aprile 1999, n.224
Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11
novembre 1998;
Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli
atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7
aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n.
820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL
1/1.1.4/31890/4.23.34;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti interessati
1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i
requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole
universita', da universita' tra loro consorziate o da universita' convenzionate
con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonche' di strutture e
attrezzature idonee.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle
universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n.
210;
b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
d) per rettore dell'universita', il rettore della singola
universita' o dell'universita' sede amministrativa del consorzio di cui al
comma 2 ovvero ancora dell'universita' convenzionata con i soggetti pubblici e
privati di cui al predetto comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari di ruolo) cosi' recita: "Art. 4. - I corsi
per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze
necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti
privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le
convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi
di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca postlaurea
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30
novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i
criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento,
anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attivita' di ricerca postlaurea e postdottorato
.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con
soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di
dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare
delle borse di studio assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di
cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo
modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai
fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non
universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri
Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento,
affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria
o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione
alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2, dell'art. 4 della citata legge 3
luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Istituzione e requisiti di idoneita'
1. Il rettore dell'universita' istituisce con proprio
decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di
dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca
universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi
statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo,
verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la
disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione,
nonche', previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della
sussistenza dei requisiti di idoneita' di cui al comma 3.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato
non puo' essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative
denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di
un settore scientificodisciplinare o di un'aggregazione di piu' settori.
3. Sono requisiti di idoneita' delle sedi:
a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero
di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;
b) la disponibilita' di adeguate risorse finanziarie e di
specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attivita' di
studio e di ricerca dei dottorandi;
c) la previsione di un coordinatore responsabile
dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero
proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica
nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
d) la possibilita' di documentata collaborazione con
soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi
lo svolgimento di esperienze in un contesto di attivita' lavorative;
e) la previsione di percorsi formativi orientati
all'esercizio di attivita' di ricerca di alta qualificazione presso
universita', enti pubblici o soggetti privati;
f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla
permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso
agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi
professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
4. L'istituzione dei corsi e' comunicata tempestivamente dal
Rettore dell'universita' al Ministero che ne cura la diffusione.
Art. 3.
Valutazione dei requisiti di idoneita'
l. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, e'
effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione,
nonche' con periodicita' costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.
2. I rettori delle universita' inviano al Ministero, per la
trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una
relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati
dell'attivita' di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato
accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo
della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonche' ai fini dell'eventuale
disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di
idoneita'.
3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica
nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'universita'.
Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n.
210, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4. Obiettivi formativi e programmi di studio
1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di
eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e
privati, e' finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi
e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva
pubblicita' al fine di assicurare il piu' ampio confronto nell'ambito della
comunita' scientifica.
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice
civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il
programma di studi puo' essere concordato tra l'universita' e i predetti
soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni.
Note all'art. 4:
- L'art. 2195 del codice civile cosi' recita: "Sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese
commerciali, si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
- Il testo dell'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), cosi' recita: "Art.
17. - 1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa,
fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese
commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo
scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a
promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione,
della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono
ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i
consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e
servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e
dalle imprese di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa'
consortili, anche in forma
cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese
industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale
investito indicato all'art. 1, in misura non superiore a un
sesto del numero complessivo delle imprese consorziate".
Il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della
disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati,
alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche avviando
nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1
gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con
contratto a tempo determinato,
fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari
di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione
postlaurea, conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel
settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attivita' di
ricerca commissionata ad universita', consorzi e centri interuniversitari, enti
pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni
e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi
a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca,
nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui
al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera a), sono concesse ai soggetti
di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi,
nell'anno di riferimento del credito di
imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno
rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo
determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari
gia' costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero dei
dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c),
d), e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti
di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che
l'importo contrattuale di cui al predetto comma l, lettera b), si
riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso
al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un
incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma l, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art.
2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a
condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime
agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai
soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi
della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri di riferimento determinati
dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori
esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre agevolazioni disposte per la stessa finalita' da norme nazionali o
regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente
articolo. I predetti decreti possono altresi' determinare la cumulabilita'
delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi
della comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al
presente comma, purche' non sia superato il limite massimo per soggetto
beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta
ivi previsto
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni
di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione del
presente articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei crediti di
imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di
cui al comma 1, lettera b), nonche' possono essere rideterminati gli importi
dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle
aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma
11; per quanto riguarda gli interventi
sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui
all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilita' di cui
al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire
80 miliardi annui e secondo modalita'
determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non
assegnando specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'art. 10 della
predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'art. 14
della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''19 dicembre 1992, n. 488;'' sono inserite le
seguenti: ''art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e
relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.451'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''degli enti pubblici di ricerca'' sono inserite
le seguenti: ''e delle universita''' e dopo le parole: ''consentito agli enti''
sono inserite le seguenti: ''e agli atenei'';
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''rapporto di lavoro con l'ente''
sono inserite le seguenti: ''o con l'ateneo'' e al terzo periodo, dopo le
parole: ''corrisposto dall'ente'', sono inserite le seguenti: ''o
dall'ateneo'';
-
d) al
comma 4, le parole da: ''nonche' per l'anno 1998'' fino a: ''n. 451'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli
atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati'' e dopo le
parole: ''enti pubblici di ricerca'' sono inserite le seguenti: ''e alle
universita'''.
Art. 5.
A c c e s s o
-
1.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
-
2. Le
universita' disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea
valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento,
nonche' la pubblicita' degli atti.
-
3. Il
bando di concorso per l'ammissione e' emanato dal rettore dell'universita', che
ne cura la pubblicita', compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al
MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il
bando di concorso comunque indica:
a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai
sensi dell'articolo 7;
c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi
dell'articolo 7;
d) modalita' di svolgimento delle prove di ammissione.
-
4. Il
rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la
commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la
nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 4.
-
5. Nel
caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione
sono definite secondo quanto previsto negli
Art. 6.
Durata dei corsi e conseguimento del titolo
1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre
anni.2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei
dottorandi, nonche' la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione
motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti,
fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio
militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di
esclusione al corso,
non puo' essere erogata la borsa di studio.
3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
5. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore
sentito il collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra i
professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non
partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei
docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste
negli accordi stessi.
7. Gli atenei definiscono, le modalita' e i tempi dei lavori
delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative
operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che
non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova
commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini
fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
10. Le universita' assicurano la pubblicita' degli atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'universita' che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il
conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, l'universita'
medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.
12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono
prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
Art. 7.
Borse e contributi
1. Le universita' definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi, nonche' conferiscono borse di studio in conformita' ai seguenti criteri:
a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
b) l'importo delle borse di studio non puo' essere inferiore a quello
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto
1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle universita' su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto di cui alla lettera a);
e) il numero di borse di studio conferite dalle universita',
comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di
cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' non inferiore
alla meta' dei dottorandi;
f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio,
comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'universita'
anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche
in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;
g) la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso;
h) la cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre;
i) l'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di
soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.
Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 reca:
"Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
- L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e succesive
modificazioni e integrazioni (Interventi finanziari per l'universita' e la
ricerca), cosi' recita:
"1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi
per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando
anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n.
210, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 5 della citata legge 27
dicembre 1997, n. 449, si veda nelle
note all'art. 4.
Art. 8.
Norma finale
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3
e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo
quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30
novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3
ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento
medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 1999
Il Ministro: Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999 Registro n. 1 Universita'
e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176
Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, prevede: "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica". - La legge 30 novembre 1989, n. 398, concerne:
"Norme in materia di borse di studio universitarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, concerne:
"Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca".