SERT
Legge 45/99
Articolo 2
Disposizioni sul personale
1. Ai fini
della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) [Vedi nota punto12] ad alta utenza, o ad essi
assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo
livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi
interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia
esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti
per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di
appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture
equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore
delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno ventiquattro ore
settimanali.
2. Ai fini
della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di
dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni,
anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell’azienda
unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento
della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di
appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe
strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o
mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno
ventiquattro ore settimanali.
3. I posti
nell’organico dei SERT, istituiti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono
attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è
ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno,
anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato
in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non
continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
4. Nei concorsi
pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell’organico dei SERT
in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il
curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli
riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e della
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti
indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l’obbligo di permanere in servizio presso i
SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell’incarico.
6. I soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno
due anni funzioni e attività di tipo professionale all’interno delle strutture
di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono
continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di
lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso
dell’attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da
avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di
volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo
unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e
a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.
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Note
di rilievo |
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1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è dedicato
al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga e
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti. Eccone il testo integrale modificato: "1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. 2.
Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 3.
Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali. 4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5.
Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale. 6.
Il Comitato formula proposte al Governo per l’esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza
delle regioni nel settore. 7.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un osservatorio permanente che verifica l’andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il
Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto,
l’organizzazione e il funzionamento dell’osservatorio, in modo da assicurare
lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 127, comma 2. Il comitato si
avvale dell’osservatorio permanente. 8.
L’osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entità
della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia
delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del
lavoro e delle attività lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché
sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati
negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture
pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati
conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di
metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti
o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali
in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull’attività
svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e
sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9.
I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della
difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale nell’ambito delle rispettive competenze sono tenuti a
trasmettere all’osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al
secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10.
L’osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni
locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano
violare il diritto all’anonimato. 11.
Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall’osservatorio. 12.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali,
promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla
gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. 13.
Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e sono finanziate
nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi
previsti dall’art. 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e
periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a
favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale. 14.
(Abrogato). 15.
Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di
Presidente del comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga,
convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici
e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della
cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono
comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni
alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa. 16.
L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all’assistenza ai
Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si
estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 17.
L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per
liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle coltivazioni illecite
da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 18.
A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di
sviluppo". 2.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle
attività indicate nell’art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli
12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature
adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto
in materia di tossicodipendenti. 3.
Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso
riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso
degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai
sensi del comma 4. 4.
Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di
autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’art. 115, stabiliscono gli
eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione
dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno
luogo alla cancellazione dagli albi. 5.
Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in
Italia o all’estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull’albo
territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti
indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all’estero
è territorialmente competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede
centrale o, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima
iscrizione. 6.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle
convenzioni di cui all’art. 117, per: a) l’impiego degli enti per le finalità
di cui all’art. 94; b) l’utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione
o di privata dimora ai sensi dell’art. 281 del codice di procedura penale,
nonché dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n 354, aggiunto dall’art.
13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) l’accesso ai contributi di cui
agli articoli 131 e 132; d) l’istituzione di corsi statali sperimentali di
cui all’art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al
medesimo art. 105, comma 7. 7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì
speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture
per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 8.
Per le finalità indicate nel comma 1 dell’art. 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono
abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera
a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme percepite tra gli enti di cui all’art. 115, secondo i programmi da
questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. 9.
Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli
albi di cui al presente articolo gli enti di cui all’art. 115 sono
temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini
dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione
notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a),
e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I
predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all’iscrizione agli
albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta
registrazione". "5.
Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con
particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n.
1037, che i compiti di cui all’art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo
1983, n. 93. 6.
Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L’ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque
funzionari. particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell’interno e di altro personale comunque in servizio
presso il dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato svolge compiti
ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità
dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e
l’osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro". 2.
La Conferenza Stato -città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il
presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3.
La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell’interno". "Allegato
I SOSTANZE CLASSIFICATE CATEGORIA
1 Sostanza…………………………Denominazione
NC (se diversa)……………….. Codice NC Efedrina…………………………………………………………………………………
2939 40 10 Ergometrina………………………………………………………………………………2939
60 10 Ergotamina………………………………………………………………………………
2939 60 30 Acido
lisergico…………………………………………………………………………. 2939 60 50 1-Fenil-2-propanone…………….
Fenilacetone……………………………………… ..2914 30 10 Pseudoefedrina…………………………………………………………………………..
2939 40 30 Acido
N-acetilantrenilico……….. Acido-2-acetammidobenzoico……………………... 2924 29 50 3,
4-Metilenodiossifenil 2-propanone……………………………………………………2932 90 77 Isosafrolo (cis+trans)…………………………………………………………………… 2932 90
73 Piperonale…………………………………………………………………………………2932
90 75 Safrolo……………………………………………………………………………………..2932
90 71 I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i
casi in cui è possibile la presenza di tali sali. CATEGORIA 2 Sostanza……………………………………….
Denominazione (se diversa).………. NC Codice NC Anidride
acetica…………………………………………………………………………. 2915 24 00 Acido
antranilico………………………………………………………………………… 2922 49 50 Acido
fenilacetico……………………………………………………………………….. 2916 33 00 Piperidina…………………………………………………………………………………..2933
39 30 I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i
casi in cui è possibile la presenza di tali sali. CATEGORIA 3 Sostanza………………………………………..
Denominazione (se diversa).……… NC Codice NC Acetone
(*)……………………………………………………………………………….. 2914 11 00 Etere
etilico (*) ………………………………….Ossido di dietile…………………….. 2909 11 00 Metiletichetone
(MEK) (*)……………………. …Butanone……………………………. 2914 12 00 Toluena
(*) ………………………………………………………………………………..2902 30 10 (90) Permanganato
di potassio (*)……………………………………………………………. 2841 60 10 Acido
solforico…………………………………………………………………………….. 2807 00 10 Acido
cloridrico………………………………… Cloruro di idrogeno…………………. 2806 10 00 (*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l’acido solforico e l’acido cloridrico, in tutti i casi in cui è
possibile la presenza di tali sali". "Allegato
II DEFINIZIONI È
operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di
fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di
sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse,
quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate". 2.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3.
In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e
il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Statoregioni" e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame,
nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 8, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59. 4.
Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente". |