SERT
Legge 45/99

Articolo 2
Disposizioni sul personale

1. Ai fini della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) [Vedi nota punto12] ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell’organico dei SERT, istituiti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell’organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l’obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell’incarico.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale all’interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell’attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.

 

Note di rilievo

1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è dedicato al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga e all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti. Eccone il testo integrale modificato:

"1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un osservatorio permanente che verifica l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l’organizzazione e il funzionamento dell’osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 127, comma 2. Il comitato si avvale dell’osservatorio permanente.

8. L’osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull’attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito delle rispettive competenze sono tenuti a trasmettere all’osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L’osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall’osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’art. 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

14. (Abrogato).

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.

16. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo".
 
2.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 tratta delle Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. Il comma 56 è il seguente: "L’art. 59, comma 46, dice: "A decorrere dall’anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell’anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
 
3.
Ecco il testo dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: "( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri ausiliari di cui all’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione dal disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socioculturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. 2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all’opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti".
 
4.
L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dedicato agli Albi regionali e provinciali, dice: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia socioassistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all’art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all’estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull’albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all’estero è territorialmente competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 117, per: a) l’impiego degli enti per le finalità di cui all’art. 94; b) l’utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell’art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n 354, aggiunto dall’art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132; d) l’istituzione di corsi statali sperimentali di cui all’art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell’art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all’art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all’iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione".
 
5.
La legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196), è la "Legge quadro sul volontariato".
 
6.
Il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283, è il seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) (Omissis); b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
 
7.
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario, dice: "6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione".
 
8.
I commi 5 e 6 dell’art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario, dicono:

"5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all’art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari. particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno e di altro personale comunque in servizio presso il dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro".
 
9.
Ecco il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 20: "(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato -città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno".
 
10.
Le tabelle I e II dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le seguenti:

"Allegato I

SOSTANZE CLASSIFICATE CATEGORIA 1

Sostanza…………………………Denominazione NC (se diversa)……………….. Codice NC

Efedrina………………………………………………………………………………… 2939 40 10

Ergometrina………………………………………………………………………………2939 60 10

Ergotamina……………………………………………………………………………… 2939 60 30

Acido lisergico…………………………………………………………………………. 2939 60 50

1-Fenil-2-propanone……………. Fenilacetone……………………………………… ..2914 30 10

Pseudoefedrina………………………………………………………………………….. 2939 40 30

Acido N-acetilantrenilico……….. Acido-2-acetammidobenzoico……………………... 2924 29 50

3, 4-Metilenodiossifenil 2-propanone……………………………………………………2932 90 77

Isosafrolo (cis+trans)…………………………………………………………………… 2932 90 73

Piperonale…………………………………………………………………………………2932 90 75

Safrolo……………………………………………………………………………………..2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 

CATEGORIA 2

Sostanza………………………………………. Denominazione (se diversa).………. NC Codice NC

Anidride acetica…………………………………………………………………………. 2915 24 00

Acido antranilico………………………………………………………………………… 2922 49 50

Acido fenilacetico……………………………………………………………………….. 2916 33 00

Piperidina…………………………………………………………………………………..2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 

CATEGORIA 3

Sostanza……………………………………….. Denominazione (se diversa).……… NC Codice NC

Acetone (*)……………………………………………………………………………….. 2914 11 00

Etere etilico (*) ………………………………….Ossido di dietile…………………….. 2909 11 00

Metiletichetone (MEK) (*)……………………. …Butanone……………………………. 2914 12 00

Toluena (*) ………………………………………………………………………………..2902 30 10 (90)

Permanganato di potassio (*)……………………………………………………………. 2841 60 10

Acido solforico…………………………………………………………………………….. 2807 00 10

Acido cloridrico………………………………… Cloruro di idrogeno…………………. 2806 10 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l’acido solforico e l’acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali".

"Allegato II

DEFINIZIONI

È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate".
 
11.
Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza Statocittà e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
 
12.
I Sert, Servizi per le tossicodipendenze, sono le strutture pubbliche che si occupano dell'assistenza dei tossicopendenti.